Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Ferie, permessi e ROL: quanti giorni spettano e come si fruiscono

Quattro settimane di ferie retribuite (di più per gli impiegati con molta anzianità), 32 ore di permessi per ex festività abolite e 64 ore annue di riduzione d’orario: questa guida illustra tutti gli istituti del riposo nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, dalla maturazione alla liquidazione finale.

In sintesi

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce 4 settimane di ferie annue per ogni anno di servizio agli operai (art. 81), e agli impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane più 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre i 16 anni (art. 88); maturano per dodicesimi. Si aggiungono 4 gruppi di 8 ore di permessi per ex festività abolite (art. 15) e la riduzione d’orario di 64 ore annue (art. 10, punto 11). Per legge almeno 2 settimane di ferie vanno godute in modo consecutivo entro l’anno di maturazione, se il lavoratore lo chiede.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Ferie annue
Operai: 4 settimane (art. 81). Impiegati: 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane + 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre 16 anni (art. 88). Cinque giorni lavorativi di ferie equivalgono a una settimana
Minimo obbligatorio per legge
4 settimane (D.lgs. n. 66/2003, art. 10)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Istituto Durata / Importo Regola principale
Ferie annue Operai 4 settimane; impiegati 4 settimane (fino a 10 anni), 4 + 1 giorno (10-16 anni), 5 settimane (oltre 16 anni) Di norma tra il 15 giugno e il 15 settembre; per legge almeno 2 settimane consecutive entro l’anno, resto entro 18 mesi
Ferie maturate al mese 1/12 del periodo annuo per mese lavorato La frazione >15 gg. equivale a un mese intero
Permessi ex festività (art. 15) 4 gruppi di 8 ore (32 ore annue) in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 54/1977 Fruizione individuale a rotazione; i permessi non goduti confluiscono nella banca ore (art. 10, punto 12)
Festività nazionali 11 festività retribuite per legge Legge 27/05/1949 n. 260 e successive modifiche
Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi retribuiti, anche per l’unione civile Art. 18 del CCNL; richiesta con almeno sei giorni di preavviso, non computabile nelle ferie

Il CCNL può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale, che può prevedere ulteriori permessi retribuiti, ore di ROL aggiuntive o modalità di fruizione più flessibili.

Le ferie: maturazione e calcolo

Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento garantisce al lavoratore 4 settimane di ferie per ogni anno intero di servizio. La maturazione è mensile: il lavoratore acquisisce 1/12 del periodo per ogni mese lavorato.

Il contratto conta cinque giorni lavorativi di ferie come una settimana: le 4 settimane corrispondono quindi a 20 giorni lavorativi di ferie. Il pagamento di giorni di ferie non goduti, quando dovuto, è pari a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto per ogni giornata (art. 88). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spetta il rateo proporzionale: la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

Il calcolo della retribuzione durante le ferie avviene sulla retribuzione globale di fatto: non solo il minimo tabellare e la contingenza, ma tutte le voci fisse o continuative della busta paga (scatti di anzianità, superminimo, eventuali indennità fisse).

Fruizione delle ferie: regole e vincoli

Il D.lgs. n. 66/2003 (recepimento della direttiva europea 2003/88/CE) stabilisce alcune regole inderogabili sulla fruizione delle ferie:

  • Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione, se richieste dal lavoratore.
  • Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
  • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Il datore che non consente la fruizione nei termini previsti può incorrere in sanzioni amministrative.

Il periodo di ferie collettive (tipicamente agosto o il periodo natalizio) è fissato dal datore, sentita la RSU o le organizzazioni sindacali. Il lavoratore può chiedere ferie individuale nei periodi non coperti dalle ferie collettive, previa comunicazione con ragionevole preavviso.

Ex festività e permessi aggiuntivi

Con la L. n. 54/1977, quattro festività furono soppresse come giorni festivi sul calendario nazionale (es. SS. Pietro e Paolo il 29 giugno, Epifania, ecc.; alcune furono poi ripristinate). Il CCNL Laterizi (art. 15) concede in sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti, quattro in tutto (32 ore l’anno), da fruire a rotazione compatibilmente con le esigenze produttive. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità. Si aggiunge la riduzione d’orario di 64 ore annue prevista dall’art. 10, punto 11: chi lavora su tre turni avvicendati ha ulteriori ore di riduzione (4 dal 2001, 4 dal 2002, 4 dal luglio 2003 nei manufatti e 4 dal 2005 nei laterizi).

I permessi per ex festività e le riduzioni d’orario non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono il 1° gennaio nella banca ore individuale (art. 10, punto 12): vanno fruiti entro l’anno successivo, con preavviso di 5 giorni (riducibile a 2), e le ore ancora accantonate al 31 dicembre sono pagate con la retribuzione in atto; su richiesta del lavoratore possono essere fruite per altri sei mesi.

Malattia durante le ferie

Se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia. Ciò presuppone che:

  • la malattia sia certificata dal medico e comunicata tempestivamente al datore;
  • il medico certifichi l’incapacità al godimento delle ferie (es. degenza ospedaliera).

Al termine della malattia il lavoratore riprende le ferie. Le giornate di malattia che si sono sovrapposte alle ferie non vengono conteggiate come ferie fruite e il lavoratore conserva il diritto a fruirle successivamente.

Casi pratici

Tizio – Assunzione a luglio, ferie proporzionali
Tizio viene assunto il 1° luglio 2026 in una fornace di laterizi. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 6 mesi interi. Le ferie maturate sono 6 × (20/12) = 10 giorni lavorativi. Se ne fruisce 5 ad agosto e 5 a dicembre, non ha ferie residue da riportare. Se invece ne frui solo 8, i 2 giorni residui possono essere goduti entro il 30 giugno 2028.
Caia – Malattia durante le ferie estive
Caia fruisce di 3 settimane di ferie in agosto 2026. Il 10 agosto si ammala con febbre alta e viene ricoverata 4 giorni. Invia il certificato medico al datore e comunica la sospensione delle ferie. I 4 giorni di ricovero non si conteggiano come ferie: Caia potrà recuperare quei 4 giorni in un momento successivo, concordato con l’azienda.
Sempronio – Permessi ex festività non fruiti
Sempronio ha accumulato 4 ore di permessi per ex festività non fruite entro dicembre 2026. L’azienda non gli ha concesso di prenderle durante l’anno per esigenze produttive. Le ore non fruite confluiscono nella banca ore individuale: vanno godute entro l’anno successivo (con preavviso di 5 giorni, riducibile a 2) e, se a fine di quell’anno risultano ancora accantonate, sono pagate con la retribuzione in atto (art. 10, punto 12).

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Laterizi?
Il CCNL prevede 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio per gli operai; per gli impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità, 4 settimane più 1 giorno da oltre 10 a 16 anni, 5 settimane oltre i 16 anni. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, spetta 1/12 del periodo feriale per ogni mese di servizio (la frazione superiore a 15 giorni è conteggiata come mese intero).
Quando devono essere fruite le ferie?
Il lavoratore deve fruire di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dalla maturazione. Il datore fissa il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.
Le ferie possono essere monetizzate?
No: le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, tranne che in caso di cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione delle ferie residue maturate e non godute).
Cosa sono le ex festività e come si fruiscono?
Le ex festività sono le feste soppresse dalla legge nel 1977. Il CCNL Laterizi le sostituisce con 4 gruppi di 8 ore (32 ore l’anno) di permessi individuali retribuiti, da fruire a rotazione compatibilmente con le esigenze produttive.
Le ferie maturano durante la malattia?
Sì, le ferie maturano regolarmente durante la malattia e l’infortunio, poiché si tratta di assenze retribuite per causa protetta. Se il lavoratore si ammala durante le ferie già in corso, può sospendere le ferie e convertire i giorni di malattia certificata in assenza per malattia.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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