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La guida
Apprendistato professionalizzante: durata, retribuzione e formazione nel CCNL Laterizi
L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento. L’art. 9 del CCNL, in applicazione del D.lgs. 81/2015, fissa età, durata per categoria, sottoinquadramento retributivo, formazione e regole di recesso.
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento l’apprendistato professionalizzante dura da 12 a 36 mesi a seconda della categoria di destinazione (36 per AS, A, B; 30 per CS, C; 24 per D; 12 per E), diviso in tre periodi. L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nel primo periodo, un livello sotto nel secondo e riceve la retribuzione del livello finale nel terzo. La formazione è di 120 ore medie annue retribuite.
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Durata e periodi per categoria di destinazione
| Categoria di destinazione | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| AS-ASQ | 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| A | 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| B | 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| CS | 30 mesi | 10 mesi | 10 mesi | 10 mesi |
| C | 30 mesi | 10 mesi | 10 mesi | 10 mesi |
| D | 24 mesi | 8 mesi | 8 mesi | 8 mesi |
| E | 12 mesi | 6 mesi | 6 mesi | – |
Il contratto può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per qualifiche inquadrate nei livelli E, D, C, CS, B e superiori. È vietato adibire gli apprendisti a lavoro a cottimo. Il periodo di prova non può superare quello previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e comunque 2 mesi.
Inquadramento e retribuzione
La retribuzione non è una percentuale del minimo, ma segue il sottoinquadramento previsto dall’art. 9:
- primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale, con la retribuzione minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza ed EDR) del livello di inquadramento iniziale; per la categoria E la retribuzione è quella della categoria F;
- secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione, con la retribuzione minima del livello inferiore (per la categoria E, quella della categoria E);
- terzo periodo: resta l’inquadramento del secondo periodo, ma la retribuzione è quella del livello di destinazione finale.
| Periodo | Inquadramento | Retribuzione mensile lorda |
|---|---|---|
| 1° (10 mesi) | categoria E | 1.850,42 € |
| 2° (10 mesi) | categoria D | 1.956,40 € |
| 3° (10 mesi) | categoria D, con retribuzione di C | 2.067,08 € |
Il premio di risultato è corrisposto al 50% nel primo anno di apprendistato e al 100% dal secondo. In caso di malattia il rapporto è conservato nei limiti dell’art. 33 e spetta il 100% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per anno solare; in caso di infortunio sul lavoro l’azienda integra il trattamento Inail come per i lavoratori degli artt. 77 e 93. Le ferie maturano pro quota e il periodo di apprendistato, per chi è confermato, è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti del contratto.
Formazione e piano formativo individuale
Per la qualificazione è previsto un monte di 120 ore medie annue retribuite, con un minimo di 60 ore per ciascun anno, salvo riduzioni previste da normative regionali. Una quota riguarda igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni; una i diritti e doveri nel rapporto di lavoro; una l’organizzazione aziendale e il ciclo produttivo. Le ore di sicurezza e organizzazione vanno svolte all’inizio del rapporto. Il contratto, stipulato per iscritto, deve indicare la prestazione, la durata, la qualifica da conseguire e il piano formativo individuale. Le macro professionalità individuate sono: conduzione di impianti e macchinari di produzione, produzione in linea e montaggio di prefabbricati, movimentazione dei materiali, manutenzione, funzioni complementari (controllo qualità, sicurezza) e personale impiegatizio.
Conferma, recesso e percentuale di conferma
Durante l’apprendistato le parti possono recedere solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 2118 c.c.); se nessuno dà disdetta, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita. Per stipulare nuovi contratti di apprendistato l’azienda deve aver mantenuto in servizio almeno il 51% degli apprendisti il cui contratto sia terminato nei 24 mesi precedenti; se non raggiunge la percentuale può comunque assumere un numero di apprendisti pari ai confermati più uno. Gli apprendisti non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge e sono iscrivibili al fondo di previdenza complementare ARCO.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’ipotesi di rinnovo del 31 ottobre 2025 inserisce l’art. 9 bis, che richiama il D.lgs. 81/2015 per l’apprendistato di alta formazione e ricerca (età da 18 a 29 anni): per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a suo carico è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti tipi di apprendistato prevede il D.lgs. 81/2015?
Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Laterizi?
Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
Quante ore di formazione sono previste?
Cosa accade al termine dell’apprendistato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgative e si basano sugli artt. 9 e 9 bis del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo 12 febbraio 2020 e ipotesi di rinnovo del 31 ottobre 2025; vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.