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CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024
Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.
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Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia
| Periodo di assenza | Indennità INPS | Integrazione contrattuale | Totale orientativo |
|---|---|---|---|
| 1° giorno (carenza legale) | Non dovuta | A carico datore (CCNL) | Varia per contratto |
| 2°-20° giorno | 50% retribuzione | Integrazione CCNL | Percentuale contrattuale |
| 21° giorno in poi | 66,66% retribuzione | Integrazione CCNL | Percentuale contrattuale |
| Oltre 180 giorni | 66,66% retribuzione | Integrazione ridotta o assente | Dipende dall’anzianità |
L’entità esatta dell’integrazione contrattuale varia in base all’anzianità di servizio e al livello di inquadramento. Per conoscere la percentuale esatta spettante è necessario consultare il testo contrattuale integrale o rivolgersi alle OO.SS. di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Nel CCNL Calzaturiero Industria il comporto è fissato in 13 mesi, calcolati nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (triennio mobile). Non si tratta di 13 mesi consecutivi: si sommano tutte le assenze per malattia occorse nei 36 mesi precedenti. Quando il totale supera 13 mesi, il datore ha la facoltà di procedere al licenziamento.
Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.
Obblighi di comunicazione e visita fiscale
In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:
- Avvisare immediatamente il datore di lavoro, di norma entro la prima ora della propria giornata lavorativa;
- Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
- Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19 nei giorni feriali; 10-12 nei giorni festivi).
La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:
- Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
- L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
- Il CCNL può prevedere un’integrazione dell’indennità INAIL a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione piena;
- In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.
Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
Quanto paga il datore durante la malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
È obbligatorio inviare il certificato medico?
Il comporto si azzera ogni anno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’integrazione economica durante la malattia è indicata in modo orientativo: per le percentuali esatte è necessario consultare il testo contrattuale integrale, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'industria calzaturiera è un contesto produttivo organizzato per linee e reparti, dove l'assenza di un operaio incide sui ritmi della lavorazione. La disciplina di malattia e infortunio nel relativo CCNL bilancia perciò la tutela della salute con le esigenze di continuità della produzione, muovendosi entro i principi dell'art. 2110 del codice civile e distinguendo nettamente la malattia comune dall'infortunio coperto dall'INAIL.
Sospensione del rapporto e periodo di comporto
La malattia sospende l'obbligazione di lavorare senza sciogliere il rapporto: il lavoratore conserva il posto per tutta la durata del comporto. L'art. 2110 c.c. enuncia il principio e rinvia alla contrattazione collettiva per la misura concreta. Nell'industria delle calzature il limite - espresso in giorni o mesi e talvolta graduato per anzianità - è quello fissato dal CCNL vigente, da consultare perché determinante per stabilire fino a quando l'assenza è protetta.
Il trattamento economico in costanza di malattia
Sul piano retributivo opera un meccanismo integrativo: all'indennità erogata dall'istituto previdenziale si affianca un'integrazione a carico dell'azienda, così da contenere la perdita di reddito. La struttura tipica prevede percentuali e durate definite dal contratto, spesso crescenti con l'anzianità di servizio. Poiché questi parametri e i relativi massimali sono soggetti ad aggiornamento, vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate anziché assunti come valori fissi.
L'infortunio sul lavoro e la copertura INAIL
In un'industria manifatturiera il rischio di infortunio sul lavoro è concreto: macchinari, movimentazione, lavorazioni meccaniche. L'infortunio e la malattia professionale godono di una tutela autonoma affidata all'INAIL, distinta da quella della malattia comune. L'evento va denunciato secondo le procedure dedicate, l'indennità segue regole proprie e anche il trattamento ai fini della conservazione del posto può differire. È una distinzione cruciale, perché determina la fonte della copertura e gli adempimenti a carico delle parti.
Il superamento del comporto e il recesso
Il comporto rappresenta la soglia oltre la quale viene meno la protezione. Prima del suo esaurimento il licenziamento motivato dalla malattia è illegittimo; dopo, il datore può recedere, ma deve verificare con rigore il superamento. Il conteggio richiede di sommare le assenze secondo i criteri del contratto, distinguendo tra comporto unico e comporto per sommatoria laddove previsto, e di intervenire tempestivamente, evitando sia il recesso prematuro sia ritardi che possano sanare la situazione.
Gli adempimenti del lavoratore
La tutela è condizionata al rispetto di obblighi precisi. Il certificato di malattia è trasmesso per via telematica dal medico all'istituto previdenziale; il lavoratore deve comunicare l'assenza all'azienda nelle modalità contrattuali e rendersi reperibile nelle fasce orarie destinate all'eventuale controllo medico. La violazione di tali doveri può comportare la perdita di parte del trattamento economico e, nei casi più gravi, conseguenze disciplinari.
Continuità produttiva e gestione delle assenze
Sul versante aziendale, una gestione corretta delle assenze per malattia e infortunio passa da una registrazione puntuale degli eventi e da un monitoraggio del comporto che non scada nell'arbitrio. Conoscere con esattezza i criteri di computo del CCNL vigente consente all'impresa di programmare le sostituzioni nelle linee di produzione senza ledere i diritti del lavoratore e senza esporsi a contestazioni sulla legittimità di un eventuale recesso.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL calzature industria?
La durata è quella fissata dal CCNL vigente, eventualmente graduata per anzianità di servizio. L'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto entro tale termine.
Quanto percepisco durante la malattia?
Il trattamento somma l'indennità previdenziale all'integrazione aziendale, secondo percentuali e massimali del CCNL vigente e delle circolari INPS aggiornate, spesso crescenti con l'anzianità.
L'infortunio in fabbrica come è coperto?
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, con denuncia secondo le procedure dedicate e indennità a regime proprio, distinto dalla malattia comune.
Possono licenziarmi durante la malattia?
No, finché non è superato il periodo di comporto. Solo dopo il datore può recedere, previa verifica rigorosa del superamento secondo i criteri del contratto.
Cosa devo fare quando mi ammalo?
Il medico invia il certificato telematicamente all'istituto; tu devi comunicare l'assenza all'azienda secondo le modalità contrattuali e renderti reperibile nelle fasce della visita di controllo.