Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: preavviso e licenziamento 2024

Quando un dipendente di una Misericordia o di un’associazione ANPAS si dimette o viene licenziato, quanto preavviso deve dare (o ricevere)? Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie differenzia i termini per categoria e anzianità.

In sintesi

I termini di preavviso variano da 8 giorni (categoria A, fino a 5 anni) a 150 giorni (categoria F, oltre 10 anni). Le stesse regole valgono per dimissioni e licenziamento per giustificato motivo. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. La mancata osservanza del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva.

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Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Fonti normative
Artt. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970; D.Lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa dei preavvisi

Termini di preavviso per categoria e anzianità – CCNL ANPAS-Misericordie (testo storico confermato)
Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
A (ausiliari) 8 giorni 8 giorni 15 giorni
B (autisti, soccorritori operativi) 30 giorni 30 giorni 45 giorni
C (OSS, impiegati amministrativi) 30 giorni 30 giorni 45 giorni
D (infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali) 30 giorni 60 giorni 60 giorni
E (professionisti sanitari, direttori unità) 30 giorni 60 giorni 90 giorni
F (coordinatori apicali, dirigenti) 90 giorni 120 giorni 150 giorni

Nota: i termini si riferiscono al CCNL storico delle Misericordie e sono stati confermati nella struttura del CCNL unificato 2024. Per conferma dei termini esatti applicabili al rapporto in essere, verificare sempre il testo integrale del contratto o consultare il sindacato di categoria.

Cos’è il preavviso e a cosa serve

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione della volontà di risolvere il contratto (da parte del datore o del lavoratore) e la cessazione effettiva del rapporto. Ha la funzione di consentire a ciascuna parte di organizzarsi: al lavoratore per trovare una nuova occupazione, al datore per trovare un sostituto. È disciplinato dall’art. 2118 c.c. come diritto a recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con preavviso.

Il preavviso si calcola a partire dal giorno successivo alla comunicazione scritta di recesso. Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua regolarmente: il lavoratore deve prestare la propria attività e ricevere la retribuzione ordinaria.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se una delle due parti non intende lavorare (o non vuole far lavorare) durante il periodo di preavviso, può corrispondere l’indennità sostitutiva: un importo pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di preavviso non lavorato. L’indennità è tassata come reddito da lavoro dipendente (IRPEF ordinaria) e non è soggetta a contribuzione previdenziale nella misura ordinaria.

L’indennità si calcola sulla retribuzione globale di fatto: minimo tabellare più tutte le voci fisse e continuative (superminimi consolidati, indennità turno fissa, ecc.), ma non le voci variabili come lo straordinario.

Licenziamento: tipologie e tutele

Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore nei seguenti casi:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno per il periodo di preavviso (es. furto, aggressione, abbandono del posto di soccorso senza giustificazione). Non è dovuto preavviso né indennità sostitutiva.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali di minor gravità rispetto alla giusta causa (reiterati ritardi, infrazioni disciplinari). Dovuto il preavviso contrattuale.
  • Giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto di lavoro, ristrutturazione, crisi economica dell’ente. Dovuto il preavviso contrattuale. Nelle organizzazioni sopra i 15 dipendenti (o 5 per il settore agricolo) si applica la L. 604/1966.
  • Superamento del comporto: il lavoratore che supera i 18 mesi di assenza per malattia può essere licenziato con preavviso contrattuale.

Dimissioni: come presentarle

Le dimissioni volontarie devono essere presentate telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it), tramite il proprio sindacato o un patronato, oppure tramite il datore di lavoro stesso se dotato di accesso al portale. Questa procedura, obbligatoria dal 2016, è stata introdotta per contrastare le dimissioni in bianco. Il lavoratore che non rispetta il preavviso è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva al datore.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore con 12 anni di anzianità che si dimette
Tizio è in categoria B con 12 anni di anzianità. Per dimettersi deve rispettare 45 giorni di preavviso (oltre 10 anni, categoria B). Comunica le dimissioni telematicamente il 1° aprile; il rapporto cessa il 15 maggio. Durante i 45 giorni continua a prestare servizio normalmente. Se l’organizzazione lo manda a casa prima, deve pagargli l’indennità sostitutiva per i giorni di preavviso non goduti.
Caia – Infermiera licenziata per giustificato motivo oggettivo
Caia (categoria D, 7 anni di anzianità) viene licenziata per soppressione del suo posto (la Misericordia chiude il servizio ambulanziero avanzato). Le spetta un preavviso di 60 giorni (categoria D, da 5 a 10 anni). Se l’ente non vuole tenerla in servizio per 60 giorni, le corrisponde l’indennità sostitutiva. Caia ha diritto alla NASpI dopo la cessazione (licenziamento = evento involontario).
Sempronio – Coordinatore dimessosi per giusta causa
Sempronio (categoria F, 4 anni) scopre che il datore non versa i contributi previdenziali da 6 mesi. Si dimette per giusta causa: comunicazione scritta immediata con indicazione della motivazione. Le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI, oltre che all’azione giudiziale per i contributi non versati.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per un autista soccorritore che si dimette?
L’autista soccorritore in categoria B ha un preavviso di 30 giorni per anzianità fino a 10 anni e di 45 giorni per anzianità superiore ai 10 anni.
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non rispettato.
Il preavviso si applica anche al licenziamento per giusta causa?
No. Il licenziamento per giusta causa consente al datore di recedere senza preavviso né indennità sostitutiva. Il lavoratore conserva il diritto al TFR.
Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
È pari alla retribuzione globale di fatto (minimo + voci fisse) moltiplicata per i giorni di preavviso non lavorati. Non include lo straordinario variabile.
Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?
Sì. Le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento stipendio, mobbing, modifica sostanziale condizioni) danno diritto alla NASpI. Le dimissioni ordinarie no.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. I termini di preavviso riportati si riferiscono al testo storico delle Misericordie, confermato nella struttura del contratto unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel rapporto Misericordie/ANPAS si fonda sull'art. 2118 c.c.: la parte recedente avvisa l'altra entro i termini fissati dal CCNL per categoria e anzianita'.
  • La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso, ma esige un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
  • Chi non rispetta il preavviso deve all'altra parte l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato.
  • Le dimissioni vanno rassegnate in via telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015) e sono revocabili entro 7 giorni.
  • I giorni esatti di preavviso e l'eventuale frazionamento per categoria si leggono sempre nelle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nel mondo del soccorso e del volontariato organizzato, dove convivono operatori retribuiti, soci volontari e una forte identita' mutualistica, la disciplina del recesso assume contorni particolari. Il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti di Misericordie e associazioni ANPAS resta pero' interamente governato dalle regole generali del codice civile sul preavviso e sul licenziamento, che il CCNL di settore declina ma non può derogare in peius rispetto alle tutele inderogabili.

La funzione del preavviso e la sua radice nell'art. 2118 c.c.

Il preavviso esiste per attenuare il pregiudizio che il recesso provoca alla controparte: all'ente, che deve riorganizzare turni e reperire personale sanitario; al lavoratore, che deve trovare una nuova collocazione. L'art. 2118 c.c. impone alla parte che recede dal rapporto a tempo indeterminato di darne comunicazione nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva. In un contesto come quello del soccorso, dove l'operativita' dei mezzi dipende da equipaggi minimi, il rispetto del preavviso non e' un formalismo ma una garanzia di continuita' del servizio pubblico essenziale.

Giusta causa e giustificato motivo: confini e conseguenze

Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) prescinde dal preavviso perché presuppone un inadempimento così grave da spezzare il vincolo fiduciario in modo irreparabile. Nel settore del soccorso si pensi ad abbandono del mezzo, alterazione dei registri sanitari o condotte che mettano a rischio la sicurezza del paziente. Il giustificato motivo soggettivo, meno grave, lascia invece sopravvivere il preavviso. La qualificazione corretta della fattispecie e' decisiva: errare nella graduazione espone l'ente al rischio di reintegra o di indennizzo.

L'indennita' sostitutiva del preavviso

Quando una delle parti non rispetta il termine, l'altra ha diritto a una somma pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo di preavviso non lavorato. Vale sia per il datore che recede in tronco senza giusta causa, sia per il dipendente che si allontana prima del termine. L'importo si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprensiva dei ratei delle mensilita' aggiuntive: l'entita' esatta dipende dall'inquadramento e va ricostruita sulle voci della busta paga secondo il CCNL vigente.

La procedura telematica delle dimissioni

Dal 2016 le dimissioni del lavoratore subordinato sono valide solo se rese con il modulo telematico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, compilabile in autonomia con SPID o tramite patronato, sindacato o ente bilaterale. La forma protegge il lavoratore dalle dimissioni in bianco. Entro 7 giorni il dipendente può revocarle, sempre per via telematica, e il rapporto prosegue come se nulla fosse. Le associazioni di soccorso devono saper distinguere una dimissione validamente perfezionata da una mera comunicazione verbale priva di effetti.

Anzianita', categoria e decorrenza dei termini

La struttura tipica del preavviso lega la durata a due variabili: la categoria di inquadramento e l'anzianita' di servizio maturata. più alta la qualifica e più lungo il rapporto, più esteso il preavviso. La decorrenza, salvo diversa previsione, parte dal ricevimento della comunicazione. Per evitare contenziosi conviene sempre verificare la tabella aggiornata del CCNL applicato, perché i rinnovi possono rimodulare scaglioni e giorni.

Recesso e tutela del rapporto associativo

Un tratto peculiare del settore e' la possibile sovrapposizione tra rapporto di lavoro e rapporto associativo volontario. Le regole del recesso qui esaminate riguardano esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato retribuito; la posizione del socio volontario segue invece lo statuto dell'ente. Tenere distinti i due piani evita di applicare al volontario tutele lavoristiche che non gli competono e, viceversa, di privare il dipendente delle garanzie inderogabili del codice civile.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una Misericordia?

Dipende dalla categoria e dall'anzianita': i giorni esatti sono indicati nelle tabelle del CCNL vigente. Il termine decorre, di norma, dal ricevimento della comunicazione.

Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?

No. L'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato quando il fatto e' cosi' grave da non permettere la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

La parte inadempiente deve all'altra l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso non lavorato.

Come si presentano le dimissioni?

Solo in via telematica con il modulo dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, tramite SPID o patronato/sindacato. Sono revocabili entro 7 giorni.

Le regole valgono anche per i soci volontari?

No. Queste regole riguardano i dipendenti retribuiti. La posizione del volontario e' disciplinata dallo statuto dell'associazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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