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La guida
Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione
Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.
Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato il preavviso va da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità (art. 36 CCNL); chi ha un contratto a termine non dà preavviso ma paga una penalità se si dimette prima della scadenza (art. 38).
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La fine naturale della missione a termine
Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.
La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.
L’indennità per mancato preavviso di proroga
Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.
Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.
Fine anticipata della missione e conseguenze
La cessazione anticipata della missione – prima della scadenza contrattuale – è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:
- Interruzione della missione da parte dell’Agenzia: se non dipende dal mancato superamento della prova o da una giusta causa, l’Agenzia deve comunque corrispondere il trattamento economico originariamente previsto e può proporre al lavoratore un’altra missione nella stessa area professionale o un intervento formativo (art. 45).
- Recesso anticipato da parte del lavoratore a termine: non c’è preavviso, ma una penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua, fino a un massimo di 7 giorni (gruppo C), 10 (gruppo B) o 20 (gruppo A); non si applica nei primi 15 giorni del rapporto né se il lavoratore avvisa con un anticipo pari ai giorni di penalità (art. 38).
Tabella riepilogativa
| Tipo di fine rapporto | Regola applicabile | Indennità/conseguenza |
|---|---|---|
| Scadenza naturale missione a termine | Nessun preavviso richiesto | Nessuna indennità aggiuntiva |
| Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) | 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) | 20 € welfare per ogni giorno mancante |
| Interruzione anticipata da parte dell’Agenzia (senza prova non superata o giusta causa) | Trattamento economico originario integrale; possibile altra missione nella stessa area o formazione (art. 45) | Retribuzione fino alla scadenza prevista |
| Dimissioni del lavoratore a termine durante la missione | Nessun preavviso; penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua (art. 38) | Penalità fino a 7, 10 o 20 giorni secondo il gruppo C, B, A |
| Licenziamento o dimissioni a tempo indeterminato | Preavviso da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità (art. 36), 10 giorni in procedura di ricollocazione | TFR + indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato (art. 37) |
| Superamento comporto malattia (180 giorni) | Recesso datoriale con preavviso dell’art. 36; il posto è conservato per 180 giorni nell’anno solare, prorogabili di 120 su richiesta senza retribuzione (art. 41) | TFR + indennità sostitutiva preavviso |
Nota: per i contratti a tempo indeterminato il preavviso è fissato dal CCNL delle agenzie e non da quello dell’utilizzatore, come nella tabella seguente.
| Anzianità di servizio | Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 60 | 30 | 20 |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 90 | 45 | 30 |
| Oltre 10 anni | 120 | 60 | 45 |
Il gruppo A comprende dirigenti, quadri e impiegati direttivi, il gruppo B i lavoratori di concetto e gli operai specializzati, il gruppo C i lavoratori qualificati e d’ordine (art. 27). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese; per chi è in procedura di ricollocazione (art. 25) è di 10 giorni. Se il datore non lo rispetta, spetta un’indennità pari alla media giornaliera di retribuzioni e indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi (divisore 365) per i giorni di preavviso (art. 37).
Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela – reintegra o indennità risarcitoria – dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Con quanto anticipo devono comunicarmi la proroga di una missione?
Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.