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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un'indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato valgono le regole ordinarie di preavviso e licenziamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione

Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.

In sintesi

Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato valgono le regole ordinarie di preavviso e licenziamento.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi)
3 giorni (in vigore dal 1° settembre 2025)
Indennità per mancato preavviso
20 euro per ogni giorno di preavviso mancante

La fine naturale della missione a termine

Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.

La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.

L’indennità per mancato preavviso di proroga

Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.

Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.

Fine anticipata della missione e conseguenze

La cessazione anticipata della missione — prima della scadenza contrattuale — è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:

  • Recesso anticipato da parte dell’Agenzia/utilizzatore: se non motivato da giusta causa (grave inadempimento del lavoratore) o da giustificato motivo oggettivo (cessazione dell’attività), espone l’Agenzia al pagamento dei corrispettivi che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, salvo che venga offerta una missione alternativa equivalente.
  • Recesso anticipato da parte del lavoratore: è possibile con il rispetto del preavviso eventualmente indicato nel contratto di missione. L’assenza di preavviso può comportare la trattenuta dell’indennità sostitutiva.

Tabella riepilogativa

Regime del preavviso e della fine missione — CCNL Somministrazione
Tipo di fine rapporto Regola applicabile Indennità/conseguenza
Scadenza naturale missione a termine Nessun preavviso richiesto Nessuna indennità aggiuntiva
Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) 20 € welfare per ogni giorno mancante
Recesso anticipato datoriale (senza giusta causa) Pagamento retribuzioni fino a scadenza o missione alternativa Differenze retributive se missione alternativa inferiore
Dimissioni lavoratore durante missione Preavviso come da contratto di missione / CCNL utilizzatore Trattenuta indennità sostitutiva se preavviso non rispettato
Licenziamento contratto a tempo indeterminato Preavviso CCNL utilizzatore + norme Statuto Lavoratori TFR + indennità sostitutiva preavviso se non lavorato
Superamento comporto malattia (180 giorni) Recesso datoriale con preavviso TFR + indennità sostitutiva preavviso

Nota: per i contratti a tempo indeterminato i termini di preavviso variano in base al CCNL dell’utilizzatore e all’anzianità di servizio del lavoratore. Il preavviso va sempre verificato nel CCNL specifico applicato.

Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela — reintegra o indennità risarcitoria — dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.

Casi pratici

Tizio — Proroga comunicata in ritardo
Tizio ha un contratto di missione di 8 mesi. Alla scadenza, l’Agenzia comunica la proroga solo il giorno prima (invece dei 3 previsti). Mancano 2 giorni di preavviso: Tizio ha diritto a 40 euro di indennità welfare, che vengono inclusi nel cedolino del mese. La proroga resta valida, ma l’inadempimento sul preavviso è sanzionato economicamente.
Caia — Dimissioni anticipate durante la missione
Caia decide di dimettersi dalla missione 3 settimane prima della scadenza. Il contratto di missione non prevede un termine di preavviso esplicito. Caia comunica le dimissioni il giorno stesso. L’Agenzia non può trattenerle competenze maturate, ma può richiedere il preavviso se questo era esplicitamente stabilito nel contratto. Il cedolino finale include tutte le competenze ordinarie (ferie non godute, ratei tredicesima, TFR).
Sempronio — Licenziamento per superamento del comporto
Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia. Supera i 180 giorni di malattia nell’anno solare. L’Agenzia comunica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso di un mese (secondo il CCNL applicato). Sempronio riceve l’indennità sostitutiva del preavviso (un mese di retribuzione), il TFR maturato e le competenze finali. Può consultare il sindacato (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl o UILTemp) per valutare eventuali irregolarità nella comunicazione.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso servono per non rinnovare una missione?
Per i contratti con durata iniziale o prorogata pari o superiore a 6 mesi, la comunicazione di proroga o non rinnovo deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (in vigore dal 1° settembre 2025).
Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
Per ogni giorno di preavviso mancante, l’Agenzia deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di «welfare» pari a 20 euro. Questa indennità è in vigore dal 1° settembre 2025.
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
Sì, con le stesse regole dei dipendenti ordinari. Il licenziamento per giustificato motivo richiede il rispetto del preavviso contrattuale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele dello Statuto dei Lavoratori e del d.lgs. 23/2015.
Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
Sì. Le dimissioni sono possibili. Il lavoratore deve rispettare il preavviso eventualmente previsto dal contratto di missione. Le dimissioni senza preavviso danno diritto all’Agenzia di trattenere l’indennità sostitutiva corrispondente.
Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
Se l’utilizzatore revoca la missione prima della scadenza senza giustificato motivo, l’Agenzia è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione fino alla fine della missione o a offrire una missione alternativa equivalente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso servono per non rinnovare una missione?

Per i contratti di somministrazione a termine con durata iniziale o successivamente prorogata pari o superiore a 6 mesi, la comunicazione di proroga o di non rinnovo deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è in vigore dal 1° settembre 2025 (CCNL 21 luglio 2025).

Cosa succede se l'Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?

Per ogni giorno di preavviso mancante, l'Agenzia deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di «welfare» pari a 20 euro. Questa indennità si aggiunge alle competenze ordinarie di fine missione ed è in vigore dal 1° settembre 2025.

Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?

Sì, con le stesse regole dei dipendenti ordinari. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede il rispetto del preavviso contrattuale (o il pagamento dell'indennità sostitutiva). Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso. In entrambi i casi si applicano le tutele dello Statuto dei Lavoratori e le norme sul controllo giudiziale del licenziamento.

Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?

Sì. Le dimissioni del lavoratore durante la missione sono possibili. Il lavoratore deve rispettare il preavviso eventualmente previsto dal CCNL dell'utilizzatore o dal contratto di missione. Le dimissioni senza preavviso danno diritto all'Agenzia di trattenere l'indennità sostitutiva corrispondente.

Cosa accade se l'utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?

Se l'utilizzatore revoca la missione prima della scadenza senza giustificato motivo, l'Agenzia è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione che avrebbe percepito fino alla fine della missione, oppure a trovare una nuova missione equivalente. In mancanza, il lavoratore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'Agenzia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.