Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione

Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.

In sintesi

Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato il preavviso va da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità (art. 36 CCNL); chi ha un contratto a termine non dà preavviso ma paga una penalità se si dimette prima della scadenza (art. 38).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi)
3 giorni (in vigore dal 1° settembre 2025)
Indennità per mancato preavviso di proroga
20 euro per ogni giorno di preavviso mancante (art. 22, comma 8)
Preavviso a tempo indeterminato
Da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo A, B, C e anzianità (art. 36)
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 22, 36, 38, 41, 45 e 46

La fine naturale della missione a termine

Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.

La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.

L’indennità per mancato preavviso di proroga

Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.

Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.

Fine anticipata della missione e conseguenze

La cessazione anticipata della missione – prima della scadenza contrattuale – è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:

  • Interruzione della missione da parte dell’Agenzia: se non dipende dal mancato superamento della prova o da una giusta causa, l’Agenzia deve comunque corrispondere il trattamento economico originariamente previsto e può proporre al lavoratore un’altra missione nella stessa area professionale o un intervento formativo (art. 45).
  • Recesso anticipato da parte del lavoratore a termine: non c’è preavviso, ma una penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua, fino a un massimo di 7 giorni (gruppo C), 10 (gruppo B) o 20 (gruppo A); non si applica nei primi 15 giorni del rapporto né se il lavoratore avvisa con un anticipo pari ai giorni di penalità (art. 38).

Tabella riepilogativa

Regime del preavviso e della fine missione – CCNL Somministrazione
Tipo di fine rapporto Regola applicabile Indennità/conseguenza
Scadenza naturale missione a termine Nessun preavviso richiesto Nessuna indennità aggiuntiva
Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) 20 € welfare per ogni giorno mancante
Interruzione anticipata da parte dell’Agenzia (senza prova non superata o giusta causa) Trattamento economico originario integrale; possibile altra missione nella stessa area o formazione (art. 45) Retribuzione fino alla scadenza prevista
Dimissioni del lavoratore a termine durante la missione Nessun preavviso; penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua (art. 38) Penalità fino a 7, 10 o 20 giorni secondo il gruppo C, B, A
Licenziamento o dimissioni a tempo indeterminato Preavviso da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità (art. 36), 10 giorni in procedura di ricollocazione TFR + indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato (art. 37)
Superamento comporto malattia (180 giorni) Recesso datoriale con preavviso dell’art. 36; il posto è conservato per 180 giorni nell’anno solare, prorogabili di 120 su richiesta senza retribuzione (art. 41) TFR + indennità sostitutiva preavviso

Nota: per i contratti a tempo indeterminato il preavviso è fissato dal CCNL delle agenzie e non da quello dell’utilizzatore, come nella tabella seguente.

Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato, in giorni di calendario (art. 36 CCNL 21 luglio 2025)
Anzianità di servizio Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Fino a 5 anni 60 30 20
Oltre 5 e fino a 10 anni 90 45 30
Oltre 10 anni 120 60 45

Il gruppo A comprende dirigenti, quadri e impiegati direttivi, il gruppo B i lavoratori di concetto e gli operai specializzati, il gruppo C i lavoratori qualificati e d’ordine (art. 27). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese; per chi è in procedura di ricollocazione (art. 25) è di 10 giorni. Se il datore non lo rispetta, spetta un’indennità pari alla media giornaliera di retribuzioni e indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi (divisore 365) per i giorni di preavviso (art. 37).

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Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela – reintegra o indennità risarcitoria – dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.

Casi pratici

Tizio – Proroga comunicata in ritardo
Tizio ha un contratto di missione di 8 mesi. Alla scadenza, l’Agenzia comunica la proroga solo il giorno prima (invece dei 3 previsti). Mancano 2 giorni di preavviso: Tizio ha diritto a 40 euro di indennità welfare, che vengono inclusi nel cedolino del mese. La proroga resta valida, ma l’inadempimento sul preavviso è sanzionato economicamente.
Caia – Dimissioni anticipate durante la missione
Caia, inquadrata nel gruppo C, decide di dimettersi dalla missione 3 settimane prima della scadenza. Non c’è preavviso, ma la penalità dell’art. 38: 1 giorno ogni 15 di missione residua, quindi 1 giorno (il tetto per il gruppo C è 7). Se avesse comunicato le dimissioni con almeno 1 giorno di anticipo la penalità non sarebbe stata applicata. Il cedolino finale include tutte le competenze ordinarie (ferie non godute, ratei tredicesima, TFR).
Sempronio – Licenziamento per superamento del comporto
Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia, gruppo B, con 6 anni di servizio. Supera i 180 giorni di malattia nell’anno solare e non chiede la proroga di 120 giorni. L’Agenzia comunica il licenziamento per superamento del comporto con il preavviso dell’art. 36: 45 giorni di calendario. Se il preavviso non gli viene concesso, ha diritto all’indennità sostitutiva (art. 37), oltre al TFR maturato e alle competenze finali. Può consultare il sindacato (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl o UILTemp) per valutare eventuali irregolarità nella comunicazione.
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Domande frequenti

Con quanto anticipo devono comunicarmi la proroga di una missione?
Per i contratti con durata iniziale o prorogata pari o superiore a 6 mesi, la durata della proroga va comunicata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (art. 22, comma 7; in vigore dal 1° settembre 2025). Il CCNL non prevede un preavviso per la normale scadenza del termine.
Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
Per ogni giorno di preavviso mancante, l’Agenzia deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di «welfare» pari a 20 euro. Questa indennità è in vigore dal 1° settembre 2025.
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
Sì, con le stesse regole dei dipendenti ordinari. Il licenziamento per giustificato motivo richiede il rispetto del preavviso dell’art. 36 del CCNL (da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità). In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele dello Statuto dei Lavoratori e del d.lgs. 23/2015.
Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
Sì. Se il contratto è a termine non c’è preavviso, ma una penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua (massimo 7, 10 o 20 giorni secondo il gruppo C, B, A), che non si applica nei primi 15 giorni o se si avvisa con un anticipo pari ai giorni di penalità (art. 38). Se il contratto è a tempo indeterminato vale il preavviso dell’art. 36.
Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
Se la missione si interrompe prima della scadenza per ragioni diverse dalla prova non superata o dalla giusta causa, l’Agenzia deve corrispondere il trattamento economico originariamente previsto e può proporre un’altra missione nella stessa area professionale o un intervento formativo (art. 45).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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