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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
La grande distribuzione organizzata si distingue per orari di apertura prolungati, domeniche lavorative e turni variabili. Il CCNL DMO fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali e disciplina le maggiorazioni per straordinari, lavoro domenicale e notturno, nonché il regime del part-time con clausole elastiche.
Il CCNL Federdistribuzione fissa l’orario normale a 40 ore settimanali (art. 115). Lo straordinario ha un tetto di 250 ore annue e si paga con la maggiorazione del 15% fino alla 48ª ora settimanale, del 20% oltre la 48ª, del 30% se festivo o domenicale, del 50% se notturno (art. 132). La domenica lavorata vale +30% per ogni ora e il lavoro ordinario notturno +15% (artt. 134 e 136). Nel part-time la clausola elastica si compensa con l’1,5% sulle ore variate oppure con un’indennità annua di almeno 155 euro dal 1° gennaio 2025.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Articolo e note |
|---|---|---|
| Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale | +15% | Art. 132, c. 1. Entro il tetto di 250 ore annue (art. 131) |
| Straordinario oltre la 48ª ora settimanale | +20% | Art. 132, c. 1 |
| Straordinario festivo o domenicale | +30% | Art. 132, c. 2. Vale anche per le ore prestate nelle festività elencate all’art. 137 (art. 138) |
| Straordinario notturno (dalle 22 alle 6, fuori dai turni regolari) | +50% | Art. 132, c. 3 |
| Lavoro ordinario notturno (dalle 22 alle 6) | +15% | Art. 134. Si calcola sulla retribuzione di fatto ed è assorbita dai trattamenti aziendali di pari funzione |
| Lavoro ordinario di domenica | +30% per ogni ora | Art. 136, c. 7 e 8. Omnicomprensiva e non cumulabile; vale anche per chi ha il riposo in un altro giorno. Fanno salve le intese di secondo livello più favorevoli |
| Ore lavorate nel giorno di riposo settimanale | +30%, più riposo compensativo il giorno successivo | Art. 139 |
| Clausola elastica nel part-time | +1,5% sulle ore variate, oppure indennità annua di almeno 155 euro (120 euro fino al 2024) | Art. 86, c. 8 e 12. L’accordo del lavoratore deve essere scritto |
Nota: le maggiorazioni dell’art. 132 non si cumulano tra loro (c. 5) e si calcolano sulla quota oraria della normale retribuzione, mentre l’ora si paga con la retribuzione di fatto: la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 168 per chi fa 40 ore settimanali (art. 194). Il testo unico non rimanda a tabelle per queste percentuali: sono scritte negli articoli indicati. Le intese territoriali e aziendali possono prevedere trattamenti migliori e li assorbono nei limiti degli artt. 134 e 136. Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.
L’orario ordinario: 40 ore su turni
Il CCNL DMO fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, coerentemente con quanto stabilito dal d.lgs. 66/2003 per le aziende commerciali. La particolarità della grande distribuzione organizzata è che i punti vendita sono aperti sette giorni su sette, spesso con orari molto estesi (dalle 8:00 alle 21:00 o anche oltre). Questo richiede una organizzazione in turni, con pianificazione settimanale o mensile delle presenze.
L’art. 115 consente di chiedere prestazioni giornaliere superiori a 8 ore, purché entro le 40 settimanali. La media dell’orario si calcola su sei mesi, estendibili a dodici dalla contrattazione territoriale o aziendale (art. 116). Per i picchi di attività l’azienda può superare l’orario fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, restituendo le ore con riduzioni di pari entità (art. 122): lo straordinario scatta solo dopo l’orario definito per la settimana. Il datore di lavoro ha la facoltà di organizzare l’orario su più giorni della settimana, incluse le domeniche, nel rispetto delle seguenti tutele minime di legge:
- riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7 d.lgs. 66/2003);
- riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidente con la domenica (art. 9 d.lgs. 66/2003);
- pausa di almeno 10 minuti quando la prestazione giornaliera supera le 6 ore.
Lavoro domenicale nella GDO: diritti del lavoratore
Il lavoro domenicale è una specificità strutturale della grande distribuzione. Il CCNL DMO riconosce al lavoratore che presta la propria attività di domenica:
- una maggiorazione del 30% per ogni ora di lavoro prestata di domenica, omnicomprensiva e non cumulabile (art. 136, commi 7 e 8), salvo trattamenti migliori previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale;
- il riposo settimanale in un altro giorno, come prevede l’art. 9 del D.Lgs. 66/2003. Se invece lavora proprio nel giorno di riposo settimanale, oltre al 30% ha diritto al riposo compensativo il giorno successivo (art. 139).
È importante distinguere: la domenica «ordinaria» del lavoratore che ha il turno domenicale sin dall’assunzione viene trattata diversamente rispetto alla domenica «aggiuntiva» che supera il normale piano turni. Per le aperture domenicali l’art. 136 affida le modalità alla contrattazione di secondo livello; in mancanza, ogni lavoratore a tempo pieno può essere chiamato a coprire le domeniche di apertura previste dal D.Lgs. 114/1998 più il 30% delle ulteriori aperture decise a livello territoriale. Sono esonerati le madri e i padri affidatari di bambini fino a 3 anni, chi assiste familiari conviventi con handicap o non autosufficienti e i lavoratori con disabilità ex art. 3, c. 3, L. 104/1992.
Il part-time e le clausole elastiche
Il contratto part-time è molto diffuso nella GDO, spesso utilizzato per coprire i turni pomeridiani o del fine settimana. Il CCNL DMO disciplina la clausola elastica, che consente al datore di lavoro di variare la collocazione oraria o di aumentare temporaneamente l’orario del part-time.
Il rinnovo del 23 aprile 2024 ha portato da 120 a 155 euro l’indennità annua minima che, in alternativa alla maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate, compensa la disponibilità alle modifiche (art. 86, comma 12). Vale dal 1° gennaio 2025 e si paga in quote mensili. La clausola elastica:
- richiede il consenso scritto del lavoratore, con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che la giustificano;
- prevede un preavviso di almeno due giorni;
- non può trasformare di fatto il contratto part-time in un rapporto full-time.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora alla settimana nella grande distribuzione?
Come viene pagata la domenica nella GDO?
Cos’è la clausola elastica nel part-time?
Come viene retribuito lo straordinario?
Esiste un limite massimo alle ore di straordinario?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.