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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un istituto di legge (art. 2120 c.c.): matura per ogni anno di servizio accantonando circa una mensilità e si rivaluta annualmente. Per i portieri la base di calcolo include le indennità fisse e l’eventuale valore dell’alloggio. Sono possibili anticipazioni nei casi di legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

TFR e fine rapporto nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Come matura e si calcola il trattamento di fine rapporto di portieri e custodi, anticipazioni e alloggio.

In sintesi

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un istituto di legge (art. 2120 c.c.): matura per ogni anno di servizio accantonando circa una mensilità e si rivaluta annualmente. Per i portieri la base di calcolo include le indennità fisse e l’eventuale valore dell’alloggio. Sono possibili anticipazioni nei casi di legge.

Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Cos’è il TFR

Il trattamento di fine rapporto è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento). È disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile: non è quindi una concessione del CCNL, ma un diritto di legge che vale per tutti i lavoratori subordinati, portieri e custodi inclusi.

Come si calcola

Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (circa una mensilità). Gli importi accantonati si rivalutano ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT. Per i portieri la base di calcolo comprende, oltre al minimo, le indennità fisse e continuative e, secondo i criteri di legge e contratto, l’eventuale valore convenzionale dell’alloggio per i profili che ne fruiscono.

Tabella riepilogativa

TFR: regole essenziali
Aspetto Disciplina
Fonte art. 2120 c.c. (legge)
Accantonamento annuo retribuzione annua / 13,5 (~1 mensilità)
Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT
Base di calcolo (portieri) minimo + indennità fisse (+ valore alloggio secondo criteri)
Anticipazione fino al 70%, dopo 8 anni, per spese tipizzate

Nota: l’inclusione del valore dell’alloggio nella base di calcolo del TFR per i portieri va verificata in concreto secondo i criteri di legge e le tabelle contrattuali, perché incide sull’importo finale.

Anticipazioni del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato, per le causali previste dalla legge: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedi parentali o formativi. La richiesta può essere soddisfatta nei limiti annuali di legge.

Previdenza complementare

Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare (fondi pensione), in alternativa al mantenimento in azienda. Nel settore non esiste un fondo pensione di categoria a larga diffusione come in altri comparti: la scelta ricade quindi tipicamente su fondi aperti o sul fondo residuale, salvo diverse previsioni della bilateralità (vedi voce welfare).

Casi pratici

Tizio – TFR del portiere con alloggio
Tizio, portiere A4 con alloggio, cessa il rapporto dopo 12 anni. Il TFR si calcola accantonando per ogni anno circa una mensilità della retribuzione, comprensiva delle indennità fisse e, secondo i criteri applicabili, del valore dell’alloggio; gli importi sono rivalutati anno per anno.
Caia – anticipazione per la prima casa
Caia, con 9 anni di anzianità, chiede l’anticipazione del TFR per acquistare la prima casa. Avendo superato gli 8 anni, può ottenere fino al 70% del maturato, documentando l’acquisto con l’atto notarile.
Sempronio – TFR e cambio di amministratore
Lo stabile dove lavora Sempronio cambia amministratore, ma il datore di lavoro sostanziale (il condominio) resta lo stesso: il rapporto prosegue senza interruzioni e il TFR continua a maturare sulla stessa anzianità, senza liquidazione anticipata.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR di un portiere?
Si accantona per ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (circa una mensilità), rivalutata ogni anno (1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT). Per i portieri la base comprende minimo e indennità fisse e, secondo i criteri applicabili, il valore dell’alloggio.
Il TFR è previsto dal CCNL o dalla legge?
Dalla legge: il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e spetta a tutti i lavoratori subordinati. Il CCNL non può ridurlo; incide solo sulla composizione della retribuzione che ne costituisce la base di calcolo.
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Sì, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o i figli, o congedi. Va presentata richiesta documentata, nei limiti annuali di legge.
Il valore dell’alloggio entra nel TFR?
Può entrarvi: per i portieri con alloggio il valore convenzionale dell’alloggio può concorrere alla base di calcolo del TFR secondo i criteri di legge e le tabelle contrattuali. È opportuno verificarlo in concreto perché incide sull’importo finale.
Cosa succede al TFR se cambia l’amministratore del condominio?
Nulla: il datore di lavoro è il condominio (o il proprietario), non l’amministratore. Il cambio di amministratore non interrompe il rapporto né il TFR, che continua a maturare sulla stessa anzianità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR di un portiere?

Si accantona per ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (circa una mensilità), rivalutata ogni anno (1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT). Per i portieri la base comprende minimo e indennità fisse e, secondo i criteri applicabili, il valore dell’alloggio.

Il TFR è previsto dal CCNL o dalla legge?

Dalla legge: il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e spetta a tutti i lavoratori subordinati. Il CCNL non può ridurlo; incide solo sulla composizione della retribuzione che ne costituisce la base di calcolo.

Posso chiedere un anticipo del TFR?

Sì, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o i figli, o congedi. Va presentata richiesta documentata, nei limiti annuali di legge.

Il valore dell’alloggio entra nel TFR?

Può entrarvi: per i portieri con alloggio il valore convenzionale dell’alloggio può concorrere alla base di calcolo del TFR secondo i criteri di legge e le tabelle contrattuali. È opportuno verificarlo in concreto perché incide sull’importo finale.

Cosa succede al TFR se cambia l’amministratore del condominio?

Nulla: il datore di lavoro è il condominio (o il proprietario), non l’amministratore. Il cambio di amministratore non interrompe il rapporto né il TFR, che continua a maturare sulla stessa anzianità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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