Testo dell'articoloVigente
Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato
Periodo di comporto, trattamento economico e ruolo del Fondo malattia per portieri e custodi.
In caso di malattia e infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto e a un trattamento economico integrato dal datore. Nel settore opera un Fondo malattia dedicato (Cassa portieri). Il rinnovo 2025 ha aumentato le percentuali dell’indennità di malattia.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Conservazione del posto: il comporto
Durante la malattia o l’infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo detto comporto, la cui durata cresce con l’anzianità di servizio. Superato il comporto, il datore può recedere; entro il comporto il licenziamento per malattia è illegittimo. Per i portieri con alloggio, la malattia non fa venire meno il diritto all’alloggio durante il comporto.
Trattamento economico
Il trattamento economico di malattia è composto, secondo i casi, da una quota a carico dell’INPS e da una integrazione a carico del datore di lavoro o del Fondo di settore, fino a raggiungere le percentuali della retribuzione previste dal contratto. Il rinnovo 2025 ha incrementato le percentuali dell’indennità di malattia, migliorando la copertura rispetto al passato.
Il Fondo malattia di settore
Nel comparto opera una cassa/fondo di settore (la cosiddetta Cassa portieri) che gestisce, secondo il proprio regolamento, prestazioni e integrazioni a favore dei portieri e degli altri dipendenti da proprietari di fabbricati, in particolare per i profili non coperti dall’assicurazione obbligatoria INPS nella forma ordinaria. Le condizioni di accesso e le misure sono definite dal regolamento del fondo.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Conservazione posto (comporto) | periodo massimo crescente con l’anzianità |
| Trattamento economico malattia | quota INPS + integrazione datore/Fondo; percentuali aumentate dal rinnovo 2025 |
| Infortunio sul lavoro | copertura INAIL + integrazione contrattuale |
| Fondo di settore | Cassa portieri: prestazioni secondo regolamento |
| Certificazione | certificato medico telematico; obbligo di comunicazione tempestiva |
Nota: la durata esatta del comporto e le percentuali del trattamento economico sono fissate dagli articoli del CCNL e dal regolamento del Fondo. Vanno verificate sul testo vigente.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e far pervenire il certificato medico (inviato telematicamente dal medico all’INPS). Deve inoltre rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo. Per l’infortunio sul lavoro opera la copertura INAIL, con integrazione contrattuale.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanto tempo conservo il posto in malattia?
Quanto vengo pagato durante la malattia?
Cos’è la Cassa portieri / Fondo malattia?
Cosa devo fare quando mi ammalo?
L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il portiere di stabile è una figura tradizionale del nostro tessuto urbano, custode e punto di riferimento del condominio, spesso alloggiato nello stabile stesso. Questa prossimità tra vita e lavoro rende il suo rapporto peculiare anche sul terreno della malattia e dell'infortunio, dove si intrecciano la sospensione della prestazione, la conservazione del posto, il trattamento economico e la delicata questione dell'alloggio di servizio. Comprendere le regole significa tutelare una categoria con caratteristiche uniche nel panorama del lavoro subordinato.
La sospensione e il comporto (art. 2110 c.c.)
L'art. 2110 c.c. è la norma cardine: in caso di malattia o infortunio la prestazione è sospesa e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato, il cosiddetto comporto. La durata del comporto è fissata dal CCNL vigente, spesso in misura crescente con l'anzianità di servizio. Durante questo periodo il datore non può licenziare per il solo fatto dell'assenza; il recesso intimato in costanza di comporto è illegittimo.
Il trattamento economico durante la malattia
Sul piano retributivo, la malattia attiva un meccanismo combinato: un'indennità a carico dell'ente previdenziale, ove spettante, e un'integrazione a carico del datore, secondo le percentuali e i periodi stabiliti dalle tabelle del CCNL vigente. L'obiettivo è garantire al portiere una continuità di reddito durante l'assenza tutelata. Le aliquote esatte e la loro decrescenza nel tempo vanno sempre lette nell'edizione aggiornata del contratto, perché variano.
L'alloggio di servizio durante l'assenza
La specificità del portierato è l'alloggio di servizio. La malattia o l'infortunio non incidono sul diritto di abitazione connesso al rapporto: il portiere malato continua a godere dell'alloggio, che è parte del trattamento e non viene meno con la sospensione della prestazione. La questione dell'alloggio diventa rilevante solo alla cessazione del rapporto, con tempi di rilascio disciplinati dal CCNL vigente, ed è bene tenerla distinta dal regime della malattia.
Infortunio e malattia professionale: la tutela INAIL
Va distinta la malattia comune dall'infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale, che attivano la tutela INAIL. Per il portiere, l'infortunio può verificarsi nello svolgimento delle mansioni di custodia e pulizia, o anche in itinere. Scattano allora obblighi specifici: la denuncia all'INAIL, la certificazione medica, l'indennità per inabilità temporanea a carico dell'istituto, integrata secondo il CCNL vigente. Il regime è più favorevole rispetto alla malattia comune e non va confuso con essa.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il portiere malato deve adempiere agli obblighi di comunicazione e certificazione: invio tempestivo del certificato medico telematico e, dove previsto, rispetto delle fasce di reperibilità per i controlli. L'inosservanza di questi obblighi può avere conseguenze sul trattamento economico e, nei casi gravi, sul piano disciplinare. La correttezza procedurale tutela lo stesso lavoratore, evitando contestazioni sulla genuinità dell'assenza.
Superamento del comporto e recesso
Quando l'assenza per malattia supera il periodo di comporto stabilito dal CCNL vigente, viene meno la protezione dell'art. 2110 c.c. e il datore può recedere dal rapporto. Il licenziamento deve però essere motivato proprio dal superamento del comporto e rispettare le forme dovute. La sommatoria delle assenze (comporto secco o per sommatoria) segue le regole del contratto: il computo corretto dei giorni è decisivo per stabilire se e quando il recesso sia legittimo.
Domande frequenti
Cos'e il periodo di comporto per il portiere?
E il periodo, fissato dal CCNL vigente (spesso crescente con l'anzianita), durante il quale, in caso di malattia o infortunio, il posto e conservato (art. 2110 c.c.). Durante il comporto il licenziamento per assenza e precluso.
Come viene pagata la malattia del portiere?
Con un meccanismo combinato: indennita a carico dell'ente previdenziale, ove spettante, e integrazione a carico del datore secondo le percentuali e i periodi del CCNL vigente, che vanno verificati nell'edizione aggiornata.
Il portiere malato perde l'alloggio di servizio?
No. La malattia o l'infortunio non incidono sull'alloggio di servizio, che resta parte del trattamento durante la sospensione. La questione del rilascio si pone solo alla cessazione del rapporto, con i tempi del CCNL vigente.
L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia comune?
No. Infortunio e malattia professionale attivano la tutela INAIL, con denuncia, certificazione e indennita per inabilita temporanea a carico dell'istituto, integrata dal CCNL vigente. Il regime e distinto e piu favorevole.
Cosa succede se supero il comporto?
Venuta meno la protezione dell'art. 2110 c.c., il datore puo recedere, ma il licenziamento deve essere motivato dal superamento del comporto e rispettare le forme. Il computo dei giorni segue le regole del CCNL vigente.