Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Come funziona l’apprendistato professionalizzante nel settore: durata, inquadramento, retribuzione e formazione.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati l’apprendista è inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione e periodo di prova di 60 giorni. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
30 ottobre 2025
Vigenza
1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
Ambito
~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

Cos’è l’apprendistato

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. La tipologia più usata nel settore è l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, che unisce lavoro retribuito e formazione finalizzata a una qualificazione professionale. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario.

Inquadramento e retribuzione

Durante l’apprendistato il lavoratore è retribuito in misura ridotta rispetto al profilo di destinazione. Il metodo tipico è il sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto la qualifica finale) oppure una percentuale crescente della retribuzione del profilo di arrivo, che aumenta con il progredire del periodo. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato dal CCNL in 60 giorni di calendario.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: elementi chiave
Elemento Disciplina
Età 18-29 anni (17 con qualifica)
Durata fino a 3 anni (di norma) secondo il profilo
Retribuzione ridotta: sotto-inquadramento o percentuale crescente
Periodo di prova 60 giorni di calendario
Formazione obbligatoria, con tutor aziendale e piano formativo
Conferma al termine prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso

Nota: le percentuali retributive e la durata massima precise sono fissate dal CCNL in funzione del profilo di destinazione e vanno verificate sul testo vigente; i 60 giorni di prova sono il dato certo da contratto.

La formazione

L’apprendistato comporta un obbligo formativo: l’impresa (o il condominio datore di lavoro) deve garantire la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale, affiancando all’apprendista un tutor. La formazione è condizione di legittimità del contratto: la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con i relativi oneri.

Vantaggi e limiti per il datore

Per il datore l’apprendistato offre agevolazioni contributive e una retribuzione ridotta a fronte dell’impegno formativo. Va però considerato che molti datori di lavoro del settore sono singoli condomini o piccoli proprietari: l’adempimento degli obblighi formativi e amministrativi richiede attenzione, ed è consigliabile l’assistenza di un consulente del lavoro nella stesura del piano formativo.

Casi pratici

Tizio – apprendista portiere
Tizio, 24 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante per diventare portiere. È inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione, con periodo di prova di 60 giorni; al termine del percorso formativo, se confermato, passa alla retribuzione piena del profilo.
Caia – formazione non erogata
Caia è apprendista ma il datore non eroga la formazione prevista dal piano. La mancanza dell’elemento formativo può portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con diritto alla retribuzione piena del profilo per il periodo trascorso.
Sempronio – passaggio a tempo indeterminato
Sempronio completa il periodo di apprendistato senza che alcuna parte receda: il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con piena retribuzione del profilo e l’anzianità maturata durante l’apprendistato.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con apprendistato?
L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica). È un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015.
Quanto guadagna un apprendista portiere?
Meno del profilo di destinazione: la retribuzione è ridotta tramite sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto) o una percentuale crescente della paga del profilo finale, che aumenta con il progredire del periodo. Le percentuali esatte sono nel CCNL.
Quanto dura la prova per l’apprendista?
Il CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati fissa il periodo di prova degli apprendisti in 60 giorni di calendario.
La formazione è obbligatoria?
Sì. L’apprendistato comporta un obbligo formativo con tutor e piano formativo individuale: la formazione è condizione di legittimità del contratto e la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.
Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena del profilo e conservazione dell’anzianità maturata.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro di portierato si svolge nel rapporto tra il singolo proprietario o il condominio (datore) e il portiere, con peculiarità legate all'alloggio di servizio e alla custodia dello stabile.
  • L'apprendistato è regolato dal D.Lgs. 81/2015: nel settore prevale il professionalizzante, per formare alla custodia, pulizia, piccola manutenzione e gestione dei rapporti con i condomini.
  • L'inquadramento dell'apprendista può essere a scaglioni con retribuzione crescente, secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • Il piano formativo individuale e il tutor sono obbligatori; il mancato adempimento formativo può riqualificare il rapporto.
  • L'eventuale alloggio di servizio e la reperibilità incidono su orario e organizzazione, ma non trasformano l'apprendistato in un rapporto a disposizione continua.
Indice dei contenuti

Il portiere è una figura particolare nel diritto del lavoro: lavora dentro lo stabile che custodisce, spesso vi abita, e il suo datore può essere un singolo proprietario o un condominio rappresentato dall'amministratore. Innestare l'apprendistato in questo contesto significa formare un professionista della custodia, capace di gestire pulizie, piccola manutenzione, recapiti e rapporti con i condomini. La cornice resta il D.Lgs. 81/2015, ma con accorgimenti dettati dalla specificità del rapporto.

Chi è il datore e cosa cambia

Nel portierato il datore può essere il proprietario dell'immobile o il condominio. Quando è il condominio, l'amministratore agisce in rappresentanza: è lui a stipulare il contratto di apprendistato, a definire il piano formativo e a vigilare. Questa pluralità di "controparti" rende importante chiarire chi impartisce le direttive e chi cura la formazione, perché l'obbligo formativo resta condizione di legittimità del contratto.

Apprendistato professionalizzante nel portierato

La forma prevalente è quella professionalizzante del D.Lgs. 81/2015: il giovane apprende sul campo le competenze del portiere - sorveglianza dello stabile, gestione degli accessi, pulizia delle parti comuni, piccola manutenzione, relazione con i condomini e i fornitori. Il piano formativo individuale traduce queste mansioni in obiettivi misurabili e individua il tutor che segue l'apprendista.

L'alloggio di servizio e i suoi riflessi

Tratto distintivo del settore è l'eventuale alloggio di servizio. Esso non trasforma il rapporto in una disponibilità continua: l'orario di lavoro resta delimitato e l'abitare nello stabile non equivale a essere sempre in servizio. L'alloggio incide però su retribuzione (come componente in natura) e organizzazione; quando vi è reperibilità per emergenze, va distinta dal lavoro effettivo e compensata secondo le regole del contratto.

Inquadramento e retribuzione crescente

L'apprendista è inquadrato con sotto-livello o percentuale crescente rispetto al portiere qualificato, secondo le tabelle del CCNL vigente. La progressione retributiva accompagna l'acquisizione di autonomia nella custodia dello stabile. Importi e percentuali non vanno stimati ma letti sul contratto applicato e aggiornati ai rinnovi.

Formazione, tutor e rischio riqualificazione

La formazione è l'anima dell'apprendistato. Se il datore - proprietario o condominio - non eroga la formazione prevista dal piano, il rapporto può essere riqualificato come ordinario, con perdita delle agevolazioni. Il tutor verifica l'avanzamento e certifica le competenze; nel condominio è spesso il portiere senior o un referente individuato dall'amministratore.

Recesso al termine del periodo formativo

Durante l'apprendistato il rapporto è a tempo indeterminato e il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo (art. 2118-2119 c.c.). Al termine del periodo formativo opera il recesso speciale: ciascuna parte può recedere con preavviso; in mancanza, il rapporto prosegue come ordinario, con il portiere stabilmente inserito nella gestione dello stabile.

Domande frequenti

Un condominio può assumere un portiere in apprendistato?

Sì. Il condominio, tramite l'amministratore, può stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante secondo il D.Lgs. 81/2015, con piano formativo individuale e tutor.

L'alloggio di servizio significa essere sempre in servizio?

No. L'alloggio non trasforma il rapporto in disponibilità continua: l'orario di lavoro resta delimitato. L'alloggio rileva come componente in natura della retribuzione; l'eventuale reperibilità è distinta e compensata secondo il CCNL.

Come è retribuito l'apprendista portiere?

Con sotto-inquadramento o percentuale crescente rispetto al portiere qualificato, secondo le tabelle del CCNL vigente. La retribuzione cresce con l'avanzare della formazione.

Chi cura la formazione se il datore è il condominio?

Il piano formativo è gestito sotto la responsabilità del datore-condominio tramite l'amministratore, che individua un tutor (spesso un portiere senior). Il mancato adempimento può riqualificare il rapporto.

Cosa accade alla fine dell'apprendistato?

Si applica il recesso speciale: ciascuna parte può recedere con preavviso; in mancanza il rapporto prosegue a tempo indeterminato ordinario, con inquadramento pieno di portiere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.