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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1781 c.c. – Diritti del depositario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

In sintesi

  • Rimborso delle spese di conservazione: il depositante deve rimborsare al depositario tutte le spese sostenute per mantenere in buono stato la cosa depositata.
  • Indennizzo delle perdite: il depositante è tenuto a tenere indenne il depositario delle perdite patrimoniali causate dal deposito stesso.
  • Pagamento del compenso pattuito: se il deposito è oneroso, il depositante deve corrispondere il corrispettivo concordato.
  • Equilibrio sinallagmatico: la norma tutela l'interesse del depositario a non subire un depauperamento economico per effetto del contratto, anche quando il deposito è gratuito.
  • Presupposto per il diritto di ritenzione: i crediti riconosciuti dall'art. 1781 fondano il diritto di ritenzione del depositario ex art. 1502 c.c. fino al loro soddisfacimento.
Indice dei contenuti

La posizione creditoria del depositario

L'articolo 1781 del Codice Civile bilancia gli obblighi del depositario con i corrispondenti diritti verso il depositante. Pur essendo il contratto di deposito strutturato intorno all'obbligo principale del depositario di custodire e restituire la cosa, la norma riconosce che tale attività può comportare esborsi e pregiudizi economici che non devono rimanere a carico del depositario. La disposizione elenca tre distinte pretese creditorie: il rimborso delle spese di conservazione, il ristoro delle perdite causate dal deposito, e il pagamento del compenso pattuito.

Le spese di conservazione

Il primo dei diritti riconosciuti al depositario e' il rimborso delle spese sostenute per conservare la cosa. Il termine 'spese di conservazione' e' interpretato dalla dottrina in senso ampio: vi rientrano non solo i costi ordinari e prevedibili (es. mangime per un animale affidato in custodia, manutenzione ordinaria di un macchinario), ma anche le spese straordinarie resesi necessarie per evitare il deterioramento della cosa (es. riparazioni urgenti, trattamenti sanitari veterinari). Il criterio guida e' la necessità e la ragionevolezza della spesa: il depositario non può reclamare rimborsi per spese voluttuarie o non necessarie alla conservazione.

Si pensi a Tizio che affida in deposito a Caio un cavallo da competizione. Se durante il deposito il cavallo si ammala e Caio affronta le spese veterinarie necessarie, avrà diritto al rimborso integrale di tali costi da parte di Tizio. Diversamente, se Caio acquistasse attrezzature sportive per allenare il cavallo non richieste da Tizio, tali costi non sarebbero rimborsabili.

Le perdite cagionate dal deposito

Il secondo diritto riguarda l'indennizzo delle perdite patrimoniali subite dal depositario in ragione del deposito. Si tratta di una fattispecie distinta dalle spese: le perdite sono pregiudizi economici che il depositario subisce non per spese volontariamente sostenute, ma per effetti negativi che la custodia della cosa comporta sulla propria sfera giuridica. Esempi classici: la cosa depositata e' contagiosa e danneggia altri beni del depositario; la presenza della cosa comporta per il depositario l'impossibilita' di utilizzare determinati spazi con conseguente perdita di reddito; la custodia di animali pericolosi causa danni a terzi per i quali il depositario viene chiamato a rispondere.

In tali casi il depositante e' obbligato a tenere indenne il depositario, cioè a neutralizzare economicamente il pregiudizio subito. Questo meccanismo di manleva e' fondamentale specie nel deposito gratuito, dove l'assenza di corrispettivo rende ancora più evidente l'iniquita' di lasciare tali perdite a carico del depositario che ha accettato di rendere un favore.

Il compenso pattuito

Il terzo profilo riguarda il corrispettivo nel deposito oneroso. L'art. 1767 c.c. stabilisce che il deposito si presume oneroso quando il depositario esercita professionalmente l'attività di custodia. In tali casi, il compenso e' elemento essenziale del sinallagma contrattuale e la sua determinazione segue le regole generali: accordo delle parti, o in mancanza tariffe professionali e usi, o infine equo apprezzamento del giudice. Il diritto al compenso nasce al momento del perfezionamento del contratto e diventa esigibile secondo le scadenze pattuite o, in mancanza, alla restituzione della cosa.

Diritto di ritenzione e tutela del depositario

I crediti riconosciuti dall'art. 1781 non sono privi di strumenti di tutela pratica. Il depositario gode, in forza dei principi generali (art. 2756 c.c.), di un privilegio speciale sulle cose depositate per il credito delle spese di conservazione e del compenso. Può inoltre esercitare il diritto di ritenzione sulla cosa, rifiutandosi di restituirla fino a quando il depositante non abbia soddisfatto i propri obblighi. Questo presidio e' particolarmente significativo nei rapporti commerciali: il magazziniere, il gestore di un deposito portuale o il veterinario che ha curato l'animale possono legittimamente trattenere la merce o l'animale fino al pagamento dei propri crediti.

Rapporto con il deposito gratuito

Nel deposito gratuito non e' dovuto compenso, ma rimangono pienamente operativi il diritto al rimborso spese e l'indennizzo delle perdite. Il carattere liberale del deposito non implica che il depositario debba sopportare costi aggiuntivi: la gratuità si riferisce alla prestazione di custodia in se', non agli esborsi necessari a renderla possibile. Pertanto, anche nell'amicizia, se Caio tiene gratuitamente in garage la moto di Tizio e sostiene spese per ripararne una foratura scoperta, ha diritto al rimborso di tali costi.

Domande frequenti

Il depositario ha diritto al compenso anche se il deposito e' gratuito?

No. Il compenso e' dovuto solo se pattuito. Il deposito gratuito non genera diritto al corrispettivo, ma il depositario mantiene il diritto al rimborso delle spese di conservazione e all'indennizzo delle perdite subite per effetto del deposito.

Quali spese deve rimborsare il depositante al depositario?

Tutte le spese necessarie e ragionevoli per conservare la cosa: manutenzione, cure veterinarie per animali, riparazioni urgenti, stoccaggio in condizioni adeguate. Non sono rimborsabili spese voluttuarie o non strettamente necessarie alla conservazione.

Il depositario può trattenere la cosa se il depositante non paga le spese?

Si'. Il depositario gode di un privilegio speciale (art. 2756 c.c.) e può esercitare il diritto di ritenzione sulla cosa depositata finché il depositante non abbia rimborsato le spese di conservazione e pagato il compenso eventualmente dovuto.

Se la cosa depositata danneggia i beni del depositario, chi paga?

Il depositante e' tenuto a tenere indenne il depositario delle perdite cagionate dal deposito: se la cosa era difettosa o pericolosa e ha causato danni ad altri beni del depositario, il depositante ne risponde integralmente.

Come si determina il compenso nel deposito oneroso se le parti non lo hanno stabilito?

In mancanza di accordo si fa riferimento alle tariffe professionali, agli usi del settore e, in ultima istanza, all'equo apprezzamento del giudice, come previsto dai principi generali in materia di contratti onerosi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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