← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1716 c.c. Pluralità di mandatari

In vigore

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.

In sintesi

  • Mandato congiunto: se il mandato e conferito a piu mandatari con obbligo di agire congiuntamente, non ha effetto se non e accettato da tutti.
  • Mandato disgiunto: in assenza di clausola di congiuntivita, ciascun mandatario puo concludere l'affare autonomamente.
  • Obbligo di comunicazione del mandante: nel mandato disgiunto, appena uno dei mandatari conclude l'affare, il mandante deve darne notizia agli altri pena il risarcimento dei danni.
  • Solidarieta verso il mandante: se piu mandatari agiscono congiuntamente di fatto, rispondono in solido verso il mandante per i risultati della gestione comune.
  • Flessibilita strutturale: le regole sono derogabili per accordo delle parti, permettendo di adattare il mandato plurimo alle esigenze del caso concreto.

Pluralita di mandatari: le due ipotesi fondamentali

L'articolo 1716 del Codice Civile disciplina il caso in cui il mandante conferisca l'incarico a piu persone contemporaneamente. La norma distingue due situazioni radicalmente diverse in base al contenuto del mandato: il mandato congiunto, in cui i mandatari devono agire di comune accordo, e il mandato disgiunto, in cui ciascuno puo operare autonomamente.

La distinzione e di fondamentale importanza pratica, perche determina sia le modalita di formazione dell'accordo sia le conseguenze dell'azione di uno solo dei mandatari.

Il mandato congiunto: accettazione unanime e invalidita parziale

Il primo comma dell'art. 1716 stabilisce che il mandato conferito a piu persone designate a operare congiuntamente non ha effetto se non e accettato da tutte. Si tratta di una regola di carattere eccezionale rispetto ai principi generali in materia di contratti: l'accettazione parziale di uno o alcuni dei mandatari designati non produce alcun effetto giuridico, ne per il mandante, ne per i mandatari che hanno accettato.

La ratio e evidente: il mandante che designa piu persone con obbligo di agire congiuntamente ripone la sua fiducia nell'insieme dei mandatari, non in ciascuno singolarmente. Se Tizio incarica Caio e Sempronio di vendere il suo immobile agendo congiuntamente, e Sempronio non accetta, il mandato non e valido neppure per Caio. Tizio dovra conferire un nuovo incarico o trovare un sostituto di Sempronio.

Il mandato disgiunto: autonomia e obbligo di comunicazione

Se nel mandato non e dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, si applica la regola opposta: ciascuno puo concludere l'affare autonomamente. In questo schema, la pluralita di mandatari serve essenzialmente a garantire che l'affare venga concluso anche se uno dei designati fosse impedito o non interessato.

Tuttavia, il secondo comma introduce un importante obbligo a carico del mandante: appena viene avvertito che uno dei mandatari ha concluso l'affare, deve immediatamente darne notizia agli altri. La ratio e quella di impedire che due mandatari concludano l'affare parallelamente, creando conflitti e possibili danni. Il mandante che omette o ritarda questa comunicazione risponde dei danni derivanti dalla mancanza di coordinamento.

La solidarieta nel caso di azione congiunta di fatto

Il terzo comma regola l'ipotesi in cui piu mandatari abbiano comunque operato congiuntamente, anche senza essere stati designati a farlo obbligatoriamente. In questo caso essi sono obbligati in solido verso il mandante. La solidarieta passiva (art. 1292 c.c.) significa che il mandante puo pretendere da ciascuno dei mandatari l'intero risarcimento del danno o la restituzione di quanto dovuto, salvo il regresso interno tra i mandatari.

Si tratta di una scelta legislativa volta a rafforzare la tutela del mandante: se i mandatari hanno scelto di agire insieme di fatto, e giusto che rispondano in solido, poiche la loro azione comune ha prodotto effetti unitari sull'affare gestito.

Coordinamento con altre figure e rilevanza pratica

Il mandato plurimo a struttura congiunta ricorre frequentemente nella pratica degli studi legali o di consulenza che ricevono un incarico collettivo da un cliente (es. piu avvocati co-difensori), nella gestione immobiliare affidata a piu agenzie in esclusiva congiunta, o nei rapporti societari quando piu soggetti sono designati congiuntamente a compiere atti nell'interesse della societa.

Il mandato disgiunto, invece, ricorda strutturalmente la procura ad negotia conferita a piu rappresentanti con facolta di agire separatamente, tipica nei gruppi di imprese in cui diversi soggetti possono concludere contratti nell'interesse comune.

Domande frequenti

Cosa succede se uno dei mandatari congiunti non accetta l'incarico?

Il mandato non ha effetto per nessuno. La norma richiede l'accettazione di tutti i mandatari designati a operare congiuntamente; l'accettazione parziale non produce alcun effetto giuridico.

Nel mandato disgiunto, il mandante deve fare qualcosa quando uno dei mandatari conclude l'affare?

Si. Il mandante deve immediatamente darne notizia agli altri mandatari. In caso di omissione o ritardo, e tenuto a risarcire i danni derivanti dal mancato coordinamento.

Piu mandatari che agiscono insieme di fatto rispondono in solido?

Si. Se piu mandatari hanno comunque operato congiuntamente, anche senza esservi obbligati, l'art. 1716 li rende obbligati in solido verso il mandante per le conseguenze della loro azione comune.

E possibile conferire un mandato a piu persone che possono agire sia congiuntamente sia separatamente?

Si. Le parti possono pattuire soluzioni intermedie, ad esempio prevedendo che determinati atti richiedano il consenso di tutti i mandatari e altri possano essere compiuti da uno solo.

L'art. 1716 si applica anche alla procura e all'agenzia?

La norma riguarda specificamente il mandato. Per la procura si applicano regole analoghe; per il contratto di agenzia, in cui l'agente e tipicamente unico, la disposizione ha applicazione limitata salvo estensione convenzionale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.