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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1710 c.c. fissa la diligenza del mandatario: quella del buon padre di famiglia; se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario deve inoltre comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1710 c.c. – Diligenza del mandatario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

In sintesi

  • Standard di diligenza: il mandatario oneroso è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.).
  • Mandato gratuito: la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore, in considerazione dell'assenza di corrispettivo.
  • Obbligo di informazione: il mandatario deve comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono portare alla revoca o modifica del mandato.
  • Tutela del mandante: l'obbligo informativo consente al mandante di esercitare consapevolmente il potere di revoca o di adattare l'incarico alla nuova realtà.
  • Coordinamento: la norma si raccorda con l'art. 1176 c.c. sulla diligenza e con l'art. 1711 c.c. sui limiti del mandato.
Indice dei contenuti

La diligenza del mandatario: standard generale

L'art. 1710 c.c. disciplina due profili distinti dell'obbligazione del mandatario: lo standard di diligenza nell'esecuzione e l'obbligo di informazione del mandante. Entrambi i profili concorrono a definire il contenuto della prestazione dovuta e il regime di responsabilità in caso di inadempimento.

Il primo comma richiama la diligenza del buon padre di famiglia, formula tradizionale del diritto romano recepita nell'art. 1176, comma 1, c.c., che indica lo standard medio di cura e attenzione che si attende da un soggetto nella gestione degli affari propri e altrui. Non e' lo standard del perito o del professionista specializzato (riservato alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1176), ma un parametro di normalita' comportamentale.

Il mandato gratuito: mitigazione della responsabilità

La norma introduce una modulazione significativa: se il mandato e' gratuito, la responsabilità per colpa e' valutata con minor rigore. Questa disposizione riflette un principio generale del codice civile per cui la misura della responsabilità e' correlata all'interesse economico del soggetto nel rapporto: chi presta la propria opera gratuitamente non può essere assoggettato allo stesso rigore di chi la presta a titolo oneroso.

La mitigazione non equivale a irresponsabilita': il mandatario gratuito risponde pur sempre della colpa grave e del dolo. La minor severità riguarda le forme di colpa lieve, cioè la deviazione non grave dallo standard di diligenza media. In pratica, il giudice terra' conto del carattere gratuito del mandato nel valutare se il comportamento del mandatario integra o meno una colpa rilevante.

Tizio affida gratuitamente a Caio, suo cugino non professionista, la gestione di alcune pratiche amministrative durante un periodo di malattia. Caio dimentica una scadenza e Tizio subisce una piccola sanzione. La responsabilità di Caio sarà valutata con minor rigore rispetto a quella di un mandatario professionale remunerato: se la dimenticanza era comprensibile in un gestore non professionale e non retribuito, potrebbe non integrare una colpa rilevante.

L'obbligo di informazione: le circostanze sopravvenute

Il secondo comma impone al mandatario un obbligo attivo di comunicazione: deve rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Si tratta di un dovere di trasparenza che si fonda sul rapporto fiduciario che caratterizza il mandato.

Le circostanze rilevanti sono quelle che, se note al mandante al momento del conferimento, avrebbero probabilmente portato a non conferire il mandato o a conferirlo con contenuto diverso. Esempi tipici: una variazione significativa del mercato che rende inconveniente l'affare affidato; la sopravvenienza di una norma che modifica le condizioni legali dell'operazione; un conflitto di interessi che il mandatario viene a scoprire dopo l'accettazione dell'incarico.

L'obbligo non si limita a comunicare le circostanze: implica che il mandatario le comunichi senza ritardo, non appena ne venga a conoscenza. Il ritardo nella comunicazione, se causa un danno al mandante, può costituire inadempimento contrattuale.

Coordinamento sistematico

L'art. 1710 si inserisce in un sistema più ampio: l'art. 1711 regola i limiti del mandato e le conseguenze del loro superamento; l'art. 1712 disciplina l'obbligo di comunicare l'esecuzione del mandato; l'art. 1713 impone il rendiconto. Insieme, queste norme delineano un sistema di obblighi informativi e comportamentali del mandatario che mira a mantenere il mandante sempre nella posizione di poter controllare e indirizzare la gestione affidata.

L'obbligo di informazione del secondo comma si coordina inoltre con il generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.): il mandatario che tace circostanze rilevanti, pur non essendoci un vantaggio diretto per se', viola la buona fede contrattuale e risponde dei danni che ne derivano al mandante.

Profili di responsabilità

Il mandatario che non rispetta lo standard di diligenza richiesto o che omette di comunicare circostanze sopravvenute rilevanti risponde ai sensi dell'art. 1218 c.c. per inadempimento contrattuale. Il mandante dovrà provare il danno e il nesso causale con il comportamento del mandatario; quest'ultimo potra' liberarsi dimostrando che l'inadempimento era dovuto a causa a lui non imputabile.

Domande frequenti

Cosa significa che il mandatario deve avere la diligenza del buon padre di famiglia?

Significa che deve agire con la cura e l'attenzione medie di un soggetto avveduto, senza necessità di perfezione professionale. È lo standard generale ex art. 1176, comma 1, c.c., non quello del perito specializzato.

Se il mandato e' gratuito, il mandatario non risponde di nulla?

No. Risponde sempre di dolo e colpa grave. La responsabilità per colpa lieve e' valutata con minor rigore, ma non e' eliminata. La gratuità attenua, non esclude, la responsabilità.

Quali circostanze sopravvenute deve comunicare il mandatario?

Quelle che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato: variazioni di mercato, sopravvenienza normativa, conflitti di interessi scoperti dopo l'accettazione, qualsiasi fatto che avrebbe modificato le istruzioni del mandante.

Se il mandatario non comunica tempestivamente, cosa rischia?

Risponde per inadempimento contrattuale dei danni che il mandante subisce a causa del ritardo o dell'omissione, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Un avvocato incaricato a titolo gratuito e' meno responsabile di uno a pagamento?

In via di principio si', secondo l'art. 1710. Tuttavia, se l'avvocato e' un professionista, lo standard di diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c. potrebbe applicarsi comunque, indipendentemente dalla gratuità.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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