Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1706 c.c. Acquisti del mandatario
In vigore
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1705 - Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza→Cod. civ. art. 1707 - Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza→Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato→Art. 1703 Codice Civile: Nozione→Articolo 1709 Codice Civile: Presunzione di onerosità→Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vet→Articolo 1710 Codice Civile: Diligenza del mandatario→Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione dell'articolo 1706 c.c.
L'articolo 1706 del Codice Civile completa il quadro del mandato senza rappresentanza disciplinando le conseguenze patrimoniali degli acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio per conto del mandante. Poiché nel mandato senza rappresentanza gli effetti dell'acquisto si producono inizialmente nella sfera del mandatario, il mandante ha necessità di strumenti giuridici per recuperare la titolarita' dei beni. L'art. 1706 c.c. prevede due meccanismi distinti a seconda della natura del bene.
Beni mobili: la rivendica
Per i beni mobili non iscritti in pubblici registri, il mandante può esercitare la rivendica, ossia l'azione reale tipica del proprietario (art. 948 c.c.). Questo e' un aspetto di notevole rilevanza teorica e pratica: il mandante, pur non avendo partecipato al contratto di acquisto, viene riconosciuto come titolare di un diritto reale sui beni. Tuttavia, la rivendica trova un limite nei diritti dei terzi acquistati per effetto del possesso di buona fede: l'art. 1153 c.c. protegge chi abbia acquistato a titolo oneroso e in buona fede da un possessore non legittimato.
Esempio: Tizio (mandatario) acquista per conto di Sempronio (mandante) un quadro d'autore. Prima di ritrasferirlo a Sempronio, Tizio vende il quadro a Caio, che lo acquista in buona fede senza sapere del mandato. Sempronio non può rivendicare il quadro da Caio, ma può agire contro Tizio per risarcimento del danno.
Beni immobili e mobili registrati: obbligo di ritrasferimento
Per i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili), il meccanismo e' diverso: il mandatario e' obbligato a ritrasferirli al mandante. Non si parla di rivendica, ma di un obbligo personale a compiere un atto traslativo. Questa distinzione e' giustificata dalla struttura del sistema pubblicitario immobiliare: la trascrizione dell'atto di acquisto a nome del mandatario rende necessario un autonomo atto di ritrasferimento per completare la catena pubblicitaria.
L'inadempimento e l'esecuzione forzata
Se il mandatario non adempie all'obbligo di ritrasferimento, si applicano le norme sull'esecuzione dell'obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.): il mandante può ottenere una sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso, trasferendo coattivamente la proprietà del bene. È uno strumento potente, che consente al mandante di non dipendere dalla buona volontà del mandatario inadempiente.
Coordinamento con l'art. 1707 c.c.
L'art. 1706 c.c. deve essere letto congiuntamente all'art. 1707 c.c., che disciplina i rapporti con i creditori del mandatario. La protezione del mandante e' condizionata dal rispetto di precisi requisiti formali (data certa del mandato, trascrizione del ritrasferimento) che rendono opponibile ai terzi la separazione tra patrimonio del mandatario e beni acquistati per conto del mandante.
Domande frequenti
Il mandante può sempre rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario?
No, la rivendica e' preclusa se un terzo ha acquistato il bene in buona fede per effetto del possesso, ai sensi dell'art. 1153 c.c.
Come recupera il mandante un immobile acquistato dal mandatario in nome proprio?
Il mandatario e' obbligato a ritrasferire l'immobile al mandante; in caso di inadempimento, il mandante può ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. che produce gli effetti del contratto.
Quali beni sono considerati 'mobili iscritti in pubblici registri'?
Autoveicoli, motoveicoli, navi, aeromobili e altri beni mobili soggetti a trascrizione in registri pubblici.
Cosa succede se il mandatario vende a un terzo il bene mobile acquistato per il mandante?
Se il terzo e' in buona fede, il mandante perde la possibilità di rivendicare il bene e può solo agire per risarcimento contro il mandatario inadempiente.
In cosa consiste l'esecuzione dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c.?
È un'azione giudiziaria che consente al mandante di ottenere una sentenza costitutiva che trasferisce coattivamente la proprietà del bene quando il mandatario rifiuta di compiere il ritrasferimento.