Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1563 c.c. – Scadenza delle singole prestazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.
Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1562 - Articolo 1562 Codice Civile: Pagamento del prezzo→Cod. civ. art. 1564 - Articolo 1564 Codice Civile: Risoluzione del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1561 Codice Civile: Determinazione del prezzo→Articolo 1565 Codice Civile: Sospensione della somministrazione→Articolo 1560 Codice Civile: Entità della somministrazione→Articolo 1566 Codice Civile: Patto di preferenza→Art. 1559 Codice Civile: Nozione→Articolo 1567 Codice Civile: Esclusiva a favore del somministrante→Articolo 1558 Codice Civile: Disponibilità delle cose
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In sintesi
Indice dei contenuti
Scadenza delle singole prestazioni nella somministrazione
L'articolo 1563 del Codice Civile disciplina il regime del termine nelle singole prestazioni dedotte nel contratto di somministrazione. La norma introduce una presunzione di bilateralita' dell'interesse alla scadenza e regolamenta il caso in cui la facolta' di fissare la data sia attribuita contrattualmente all'avente diritto alla somministrazione.
La presunzione di interesse bilaterale
Il primo comma stabilisce che il termine per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti. Questa regola si differenzia da quella generale dell'articolo 1184 c.c., che presume il termine a favore del debitore: nella somministrazione, la continuità del rapporto e l'organizzazione produttiva di entrambi i contraenti giustificano una presunzione diversa.
La conseguenza pratica e' rilevante: Caio (somministrante) non può eseguire la prestazione in anticipo rispetto alla scadenza senza il consenso di Tizio (avente diritto), e viceversa Tizio non può pretendere la prestazione prima del termine. La consegna anticipata di merci potrebbe creare problemi logistici o di stoccaggio all'avente diritto, proprio come una consegna tardiva arrecherebbe danno alla sua attività.
Facolta' di fissare la scadenza in capo all'avente diritto
Il secondo comma disciplina il caso in cui le parti abbiano convenuto che sia l'avente diritto alla somministrazione a determinare, di volta in volta, la data di ciascuna prestazione. Si tratta di una clausola frequente nei contratti di fornitura industriale, dove il compratore vuole mantenere flessibilita' sulle proprie esigenze produttive.
In questo caso, però, la legge impone che la comunicazione della data avvenga con un congruo preavviso al somministrante. La ratio e' evidente: il fornitore deve poter organizzare la propria produzione, il trasporto o le scorte in modo da essere pronto alla scadenza indicata. Se Tizio comunica a Caio con un giorno di anticipo una consegna che richiede una settimana di preparazione, la comunicazione non rispetta l'obbligo di preavviso congruo.
Cosa si intende per preavviso congruo
Il codice non fissa una durata minima: la congruita' del preavviso va valutata in concreto, tenendo conto del tipo di bene o servizio, delle prassi del settore, della complessita' logistica e degli usi commerciali applicabili. In caso di controversia, sarà il giudice a stabilire se il preavviso dato fosse o meno sufficiente, eventualmente avvalendosi di consulenti tecnici di parte o d'ufficio.
Conseguenze della mancata comunicazione
Se l'avente diritto omette di comunicare la scadenza con il preavviso dovuto, il somministrante che non esegue la prestazione nei tempi richiesti non può essere considerato inadempiente. Anzi, e' l'avente diritto a incorrere in un inadempimento contrattuale che, a seconda della gravita', potrebbe legittimare la sospensione della somministrazione ai sensi dell'articolo 1565 c.c. o addirittura la risoluzione del contratto.
Coordinamento con le altre norme sulla somministrazione
L'articolo 1563 si coordina con l'articolo 1564 c.c. sulla risoluzione per inadempimento e con l'articolo 1565 sulla sospensione. La mancata osservanza degli obblighi di preavviso può assumere rilevanza ai fini di tali rimedi, a seconda dell'importanza dell'inadempimento nel contesto del rapporto continuativo tra le parti.
Domande frequenti
A favore di chi si presume pattuito il termine nelle singole prestazioni della somministrazione?
A favore di entrambe le parti. L'articolo 1563 c.c. deroga alla regola generale dell'art. 1184, che presume il termine a favore del solo debitore.
Cosa succede se l'avente diritto ha la facolta' di fissare la scadenza delle prestazioni?
Deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso, sufficiente a permettergli di organizzarsi per eseguire correttamente la prestazione.
Come si determina la congruita' del preavviso?
Va valutata caso per caso, considerando il tipo di bene o servizio, gli usi del settore, la complessita' logistica e la prassi commerciale applicabile al contratto.
La presunzione di interesse bilaterale e' assoluta?
No, e' una presunzione relativa. Le parti possono pattuire espressamente che il termine sia stabilito nell'interesse di una sola di esse, superando così la regola legale.
Quali conseguenze produce la mancata comunicazione del preavviso da parte dell'avente diritto?
Il somministrante non può essere ritenuto inadempiente per la mancata prestazione nei tempi richiesti. Inoltre, l'avente diritto può incorrere a propria volta in un inadempimento contrattuale.