Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1556 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1555 - Articolo 1555 Codice Civile: Applicabilità delle norme sulla vend…→Cod. civ. art. 1557 - Articolo 1557 Codice Civile: Impossibilità di restituzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1554 Codice Civile: Spese della permuta→Articolo 1558 Codice Civile: Disponibilità delle cose→Art. 1553 Codice Civile: Evizione→Art. 1559 Codice Civile: Nozione→Art. 1552 Codice Civile: Nozione→Articolo 1560 Codice Civile: Entità della somministrazione→Articolo 1551 Codice Civile: Inadempimento
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 1556 c.c. apre il Capo IV del Titolo III del Libro IV, dedicato al contratto estimatorio. Si tratta di un contratto tipico con cui una parte (tradens) consegna uno o più beni mobili all'altra (accipiens), la quale si obbliga alternativamente: pagare il prezzo oppure restituire le cose entro il termine stabilito. La norma si limita a descrivere la struttura essenziale, rinviando agli articoli successivi la disciplina dei profili patologici.
Struttura e obbligazioni
L'obbligazione principale dell'accipiens e' in origine alternativa: restituire o pagare. Non si tratta però di una obbligazione alternativa in senso tecnico ex art. 1285 c.c., perché la scelta spetta solo all'accipiens. La dottrina prevalente qualifica il contratto estimatorio come contratto con prestazione alternativa a scelta del debitore: fino al momento della scadenza l'accipiens può liberarsi con la restituzione; trascorso inutilmente il termine, l'obbligo si concentra sul pagamento del prezzo. Il tradens, da parte sua, si priva della disponibilita' della cosa (art. 1558, comma 2) pur conservandone la proprietà fino al pagamento.
Effetti reali e trasferimento della proprietà
La consegna non trasferisce immediatamente la proprietà. Quest'ultima passa all'accipiens nel momento in cui egli paga il prezzo, oppure, secondo la tesi alternativa, nel momento in cui dispone della cosa verso terzi (ex art. 1558, comma 1). Il rischio di perimento, invece, grava sull'accipiens sin dalla consegna: se la restituzione diviene impossibile per causa non imputabile all'accipiens, egli e' comunque tenuto al pagamento (art. 1557). Tizio consegna cento paia di scarpe a Caio-rivenditore con la facolta' di restituire l'invenduto entro 60 giorni: le scarpe andate a fuoco nel magazzino di Caio per evento fortuito rimangono a carico di Caio.
Causa contrattuale
La causa del contratto estimatorio e' dibattuta in dottrina. La tesi più accreditata la individua nel trasferimento del rischio commerciale dal tradens all'accipiens in cambio della possibilità di commercializzare i beni: il tradens rinuncia alla libera disponibilita' dei propri beni per ampliare la rete distributiva; l'accipiens assume il rischio di perimento ma ottiene il vantaggio di vendere senza anticipare il prezzo. La causa e' quindi di scambio atipica, con elementi di mandato e commissione, distinta dalla vendita perché manca il trasferimento immediato della proprietà, e dalla locazione perché non c'e' obbligo di restituzione del medesimo bene.
Forma e conclusione
Il contratto estimatorio non richiede forma scritta ad substantiam. Può essere concluso verbalmente, ma nella pratica commerciale e' sempre documentato da una bolla di consegna con indicazione del prezzo estimato e del termine di restituzione. Il termine e' essenziale: la sua assenza non determina nullita', ma la giurisprudenza ricava la durata ragionevole dalla natura dei beni e dagli usi del settore.
Domande frequenti
Chi sopporta il rischio di perimento nel contratto estimatorio?
L'accipiens (chi ha ricevuto i beni) sopporta il rischio di perimento dal momento della consegna: anche se la restituzione diventa impossibile per causa a lui non imputabile, rimane obbligato a pagare il prezzo (art. 1557 c.c.).
La proprietà dei beni passa subito all'accipiens?
No. La proprietà rimane al tradens fino al pagamento del prezzo. L'accipiens acquisisce però la facolta' di disporre dei beni verso terzi (art. 1558 c.c.), i quali fanno acquisto valido.
Qual e' la differenza tra contratto estimatorio e vendita con riserva di proprietà?
Nella vendita con riserva di proprietà il trasferimento e' già pattuito e si realizza al pagamento del prezzo; nel contratto estimatorio l'accipiens può sciogliersi dall'obbligo restituendo i beni, quindi la vendita non e' ancora certa.
Il contratto estimatorio richiede la forma scritta?
No, non e' richiesta la forma scritta ad substantiam. Nella pratica commerciale però e' documentato da una bolla di consegna con prezzo estimato e termine di restituzione.
In quali settori si usa maggiormente il contratto estimatorio?
È tipico nell'editoria (edicole e librerie ricevono copie da restituire invendute), nell'abbigliamento, nei prodotti alimentari freschi e in generale nella distribuzione capillare dove il tradens vuole ampliare la rete senza anticipi di prezzo.