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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 144 novies T.U.B. – Societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145.

2. La Banca d’Italia puo’ chiedere all’autorita’ dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.”

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In sintesi

  • Disciplina le sanzioni della Banca d'Italia nei confronti di società di partecipazione finanziaria e mista con sede in Italia appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza consolidata di autorità UE straniere.
  • La Banca d'Italia applica le sanzioni ex art. 69.2 TUB solo su richiesta dell'autorità UE competente per la vigilanza consolidata del gruppo.
  • La procedura sanzionatoria segue le regole dell'art. 145 TUB (procedimento sanzionatorio ordinario Banca d'Italia).
  • La Banca d'Italia può sollecitare l'autorità straniera a formulare la richiesta di avvio del procedimento.
  • La norma attua i meccanismi di cooperazione UE nella vigilanza prudenziale dei conglomerati finanziari transfrontalieri.

Ambito di applicazione: i soggetti destinatari

L'art. 144-novies TUB, nel testo vigente dal 30 novembre 2021 (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182), si applica a una categoria specifica di soggetti: le società di partecipazione finanziaria (SPF) e le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) con sede legale in Italia, che appartengano a gruppi bancari o finanziari soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza non della Banca d'Italia, bensì di un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le SPF e le SPFM sono disciplinate dagli artt. 69 e ss. TUB: si tratta di holding non operative che controllano banche o intermediari finanziari e che, pur non esercitando direttamente attività bancaria, sono soggette a requisiti prudenziali su base consolidata in qualità di capogruppo o sub-holding del gruppo. Quando il consolidamento è guidato da un'autorità estera UE (ad es. la BCE in quanto autorità di vigilanza del gruppo, o la competente autorità nazionale dello Stato membro della capogruppo), si pone un problema di coordinamento: può la Banca d'Italia applicare autonomamente sanzioni alla SPF italiana?

Il meccanismo della richiesta preventiva (comma 1)

Il comma 1 risponde negativamente alla domanda: la Banca d'Italia può applicare le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell'art. 69.2 TUB (requisiti prudenziali delle SPF/SPFM) esclusivamente su richiesta dell'autorità UE competente per la vigilanza consolidata del gruppo. In assenza di tale richiesta, la Banca d'Italia non può agire d'ufficio nei confronti della SPF/SPFM italiana.

Questo meccanismo riflette il principio di supremazia del consolidatore (home country control nel settore bancario): l'autorità dello Stato membro responsabile della vigilanza consolidata ha la competenza primaria a coordinare l'azione di vigilanza sull'intero gruppo, inclusi i soggetti controllati situati in altri Stati membri. La Banca d'Italia, in quanto autorità dello Stato ospitante (host country), interviene sul piano sanzionatorio solo quando espressamente sollecitata.

Procedura sanzionatoria applicabile

Una volta ricevuta la richiesta dall'autorità UE straniera, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'art. 145 TUB. L'art. 145 TUB disciplina il procedimento sanzionatorio ordinario della Banca d'Italia: contestazione degli addebiti, presentazione di deduzioni scritte e audizione del soggetto interessato, eventuale audizione di terzi, delibera del Direttorio, notifica del provvedimento. L'impugnazione avviene davanti alla Corte d'Appello di Roma (art. 145, comma 4, TUB).

Il potere di sollecitazione della Banca d'Italia (comma 2)

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia un potere di iniziativa indiretta: può chiedere all'autorità UE competente di formulare la richiesta di avvio del procedimento sanzionatorio. Questo strumento consente alla Banca d'Italia di segnalare violazioni rilevate a livello locale e di attivare il meccanismo di coordinamento anche quando l'autorità straniera non abbia ancora agito. Non si tratta di un potere coercitivo, ma di un canale di cooperazione formale.

Rapporto con l'art. 144 TUB e il sistema sanzionatorio bancario

L'art. 144-novies TUB è una norma speciale rispetto al generale regime sanzionatorio della Banca d'Italia ex art. 144 TUB. Mentre l'art. 144 attribuisce alla Banca d'Italia un potere sanzionatorio d'ufficio nei confronti dei soggetti vigilati italiani, l'art. 144-novies introduce una condizione di procedibilità, la richiesta dell'autorità UE straniera, per la specifica categoria delle SPF/SPFM italiane in gruppi a vigilanza consolidata estera. Il regime riflette gli artt. 111-116 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di cooperazione tra autorità competenti nella vigilanza su base consolidata.

Rilevanza pratica

La fattispecie è applicabile in particolare quando una SPF o SPFM italiana fa parte di un gruppo bancario europeo la cui capogruppo ha sede in un altro Stato UE (es. Francia, Germania, Paesi Bassi) e la BCE o l'autorità nazionale competente esercita la vigilanza consolidata. In questi casi frequenti nel contesto dell'Unione bancaria europea, la Banca d'Italia agisce come autorità di vigilanza su base individuale e come host authority, mentre le sanzioni per violazioni prudenziali consolidate restano subordinate al coordinamento sovranazionale.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.