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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1352 c.c. Forme convenzionali

In vigore

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo. CAPO III – Della condizione nel contratto

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In sintesi

  • Forme convenzionali: se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per un futuro contratto, si presume che tale forma sia richiesta a pena di nullità.
  • Accordo sulla forma: la clausola che impone una forma specifica per i contratti futuri (es. 'ogni modifica deve essere per iscritto') è vincolante e produce nullità formale degli accordi difformi.
  • Presunzione iuris tantum: la presunzione di nullità può essere superata dalla prova che le parti intendevano la forma solo ad probationem.

Se le parti convengono per iscritto di adottare una determinata forma per i contratti futuri, si presume che tale forma sia richiesta a pena di nullità. L'accordo sulla forma è vincolante: la modifica verbale di un contratto che prevede la clausola 'per iscritto' è nulla, salvo prova contraria che la forma era voluta solo ad probationem.

Le forme convenzionali: nozione

L'articolo 1352 c.c. disciplina le forme convenzionali: accordi con cui le parti si impongono volontariamente una forma per i contratti futuri, pur non essendo questa richiesta dalla legge ad substantiam. La norma risponde a un'esigenza pratica frequente: in molti contratti commerciali le parti inseriscono clausole del tipo «ogni modifica al presente contratto deve essere effettuata per iscritto» o «tutte le comunicazioni devono essere inviate a mezzo raccomandata o PEC». Queste clausole hanno valore giuridico vincolante ex art. 1352 c.c.: la violazione della forma convenzionalmente prescritta comporta la presunzione di nullità dell'atto difforme.

La presunzione di nullità e la sua superabilità

La norma stabilisce una presunzione iuris tantum di nullità: si presume che la forma sia richiesta ad substantiam, salvo che le parti abbiano voluto riservarla solo ad probationem. La parte che sostiene che la clausola di forma era solo probatoria (non costitutiva) deve provare questa intenzione. Nella prassi commerciale, la distinzione tra forma ad substantiam e forma ad probationem convenzionale è tutt'altro che netta: spesso le parti inseriscono la clausola «per iscritto» pensando principalmente alla certezza probatoria, non all'invalidità degli accordi verbali. I tribunali guardano al contesto del contratto, alle prassi delle parti, alla natura degli accordi per stabilire l'effettiva portata della clausola di forma.

Applicazioni pratiche

La clausola di forma convenzionale è particolarmente rilevante in tre contesti: (1) Contratti commerciali complessi (accordi quadro, joint venture, licenze): le parti inseriscono sistematicamente la clausola «entire agreement and amendments in writing» per garantire certezza e prevenire contestazioni su accordi verbali. (2) Contratti di locazione e affitto: le clausole di disdetta o rinnovo richiedono spesso la forma scritta; la violazione può determinare la proroga automatica del contratto. (3) Contratti di appalto e subappalto: le varianti d'opera e gli ordini di modifica devono essere per iscritto; gli ordini verbali del direttore dei lavori non vincolano se il contratto richiede la forma scritta.

Connessioni con altre norme

L'art. 1352 c.c. va letto con l'art. 1325 c.c. (requisiti del contratto), l'art. 1350 c.c. (forma legale ad substantiam), l'art. 1362 c.c. (interpretazione del contratto secondo l'intenzione delle parti) e con l'art. 1418 c.c. (nullità). Per i contratti con consumatori, le clausole che impongono forme speciali sono soggette al controllo di abusività ex artt. 33-37 Cod. Cons.

Domande frequenti

Se un contratto dice 'ogni modifica deve essere per iscritto', una variante verbale è nulla?

Sì, per effetto della presunzione dell'art. 1352 c.c. Si presume che la forma scritta sia richiesta a pena di nullità. La modifica verbale è pertanto nulla salvo che la parte interessata provi che le parti intendevano la clausola di forma solo ad probationem (cioè a fini di prova, non di validità).

Le parti possono rinunciare verbalmente a una clausola di forma scritta?

Sì, ma la rinuncia alla clausola di forma deve risultare chiaramente dalla condotta delle parti. Se le parti hanno sistematicamente ignorato la clausola di forma nelle loro trattative, si può sostenere che l'hanno implicitamente abrogata per mutuo consenso (art. 1372 c.c.). Tuttavia, la giurisprudenza è cauta nel riconoscere la rinuncia implicita.

La clausola 'entire agreement' nei contratti internazionali ha efficacia in Italia?

Sì. La clausola 'entire agreement' (o 'merger clause') è ammessa nel diritto italiano come forma convenzionale ex art. 1352 c.c. Afferma che il contratto scritto contiene l'intero accordo tra le parti, escludendo accordi verbali precedenti. Il suo effetto è rinforzato dall'art. 1352: le modifiche verbali sono presuntivamente nulle.

La forma convenzionale si applica anche alle clausole di recesso o disdetta?

Sì. Se il contratto prevede che la disdetta debba essere comunicata per iscritto (o a mezzo PEC, o con raccomandata), la disdetta verbale è inefficace per vizio di forma convenzionale. Le parti devono rispettare la forma prescritta; in caso contrario, il contratto si intende tacitamente rinnovato se prevede la proroga automatica.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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