Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1242 c.c. – Effetti della compensazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1241 - Articolo 1241 Codice Civile: Estinzione per compensazione→Cod. civ. art. 1243 - Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1240 c.c.: Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo→Art. 1244 Codice Civile: Dilazione→Articolo 1239 Codice Civile: Fideiussori→Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo→Articolo 1238 Codice Civile: Rinunzia alle garanzie→Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica→Articolo 1237 Codice Civile: Restituzione volontaria del titolo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La retroattivita reale della compensazione legale
Il primo comma dell'art. 1242 c.c. fissa uno dei principi piu rilevanti della disciplina della compensazione: l'effetto estintivo non si produce dal momento in cui la compensazione viene eccepita in giudizio, ma retroagisce al giorno in cui i due debiti hanno cominciato a coesistere. Tizio deve 10.000 euro a Caio dal 1° gennaio; Caio deve 7.000 euro a Tizio dal 1° marzo. Dal 1° marzo i due debiti coesistono e si estinguono per 7.000 euro. Anche se Tizio eccepisce la compensazione solo il 1° dicembre in sede di causa, gli interessi su 7.000 euro cessano di maturare dal 1° marzo.
La compensazione come eccezione di parte
Il secondo comma stabilisce che 'il giudice non puo rilevarla d'ufficio'. Cio significa che, sebbene la compensazione legale operi ipso iure sul piano sostanziale, sul piano processuale essa funziona come eccezione in senso stretto: puo essere fatta valere solo dalla parte (il debitore convenuto) e non puo essere rilevata autonomamente dal giudice. E una delle eccezioni tipicamente qualificate come 'di parte' nel sistema processuale italiano, analogamente all'eccezione di prescrizione e all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La parte che intende avvalersi della compensazione deve proporla espressamente, entro i termini processuali di decadenza previsti dal codice di procedura civile (art. 167 c.p.c. per il giudizio ordinario).
Rapporto tra prescrizione e compensazione
Il terzo comma risolve un problema pratico frequente: cosa succede se il credito opposto in compensazione e nel frattempo prescritto? La norma stabilisce che la prescrizione non impedisce la compensazione se essa non era ancora compiuta quando i due debiti hanno cominciato a coesistere. Esempio: Tizio vanta un credito verso Caio di 5.000 euro nato il 1° gennaio 2016; il termine di prescrizione ordinario e di 10 anni, quindi scade il 1° gennaio 2026. Caio vanta un credito verso Tizio di 8.000 euro nato il 1° luglio 2016: i due crediti coesistono dal 1° luglio 2016. Se Tizio agisce in giudizio nel 2027 per recuperare il proprio credito (prescritto), Caio puo comunque opporre in compensazione i 5.000 euro di Tizio, perche al momento della coesistenza (luglio 2016) la prescrizione non era ancora maturata. Questa regola tutela chi ha lasciato prescrivere un credito senza agire, purche la compensazione fosse maturata prima della prescrizione.
Conseguenze pratiche sulla maturazione degli interessi
La retroattivita dell'effetto estintivo ha conseguenze dirette sugli interessi: questi cessano di maturare dal giorno della coesistenza per la parte del debito estinta per compensazione. Se la controversia si protrae per anni prima che la compensazione venga eccepita, il calcolo degli interessi deve tenere conto di questa retroattivita. Cio puo generare complessita nei giudizi di liquidazione dei crediti incrociati, dove i periti devono ricalcolare gli interessi al netto della compensazione retrodatata.
La compensazione fallimentare e l'art. 56 L.F.
Come anticipato nell'art. 1241 c.c., la compensazione in sede concorsuale ha un regime speciale. Ai sensi dell'art. 56 R.D. 267/1942 (oggi art. 155 D.Lgs. 14/2019), i creditori possono opporre in compensazione i loro debiti verso il fallito anche se non ancora liquidi ed esigibili, purche il fatto genetico del rapporto sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. La retroattivita sancita dall'art. 1242 c.c. interagisce con le norme sulla par condicio creditorum e con il principio di cristallizzazione del passivo al momento del fallimento, rendendo la compensazione concorsuale uno strumento difensivo di grande importanza pratica per le banche e i fornitori del fallito.
Domande frequenti
Da quando decorrono gli effetti della compensazione legale?
Dal giorno in cui i due debiti hanno cominciato a coesistere, non dal momento in cui la compensazione viene eccepita in giudizio. Questa retroattivita incide sul calcolo degli interessi, che cessano di maturare dalla data di coesistenza per la parte compensata.
Il giudice puo applicare la compensazione d'ufficio senza che le parti la chiedano?
No. L'art. 1242, secondo comma, stabilisce espressamente che il giudice non puo rilevare la compensazione d'ufficio. Essa deve essere eccepita dalla parte interessata (di norma il convenuto) entro i termini processuali.
Se il credito che voglio opporre in compensazione e prescritto, posso ancora farlo valere?
Si, purche la prescrizione non fosse ancora maturata al momento in cui i due debiti hanno cominciato a coesistere. Se la coesistenza e avvenuta prima della prescrizione, il diritto di opporre in compensazione si conserva anche dopo che il termine e spirato.
Come si distingue l'operativita sostanziale dalla rilevabilita processuale della compensazione?
Sul piano sostanziale la compensazione legale opera ipso iure: i debiti si estinguono automaticamente dal giorno della coesistenza. Sul piano processuale, pero, il giudice non puo applicarla d'ufficio: deve essere la parte a eccepirla formalmente in giudizio.
La compensazione e possibile in caso di fallimento del debitore?
Si, con regole speciali. L'art. 155 D.Lgs. 14/2019 (gia art. 56 L.F.) ammette la compensazione anche per crediti non liquidi ed esigibili, a condizione che il rapporto da cui derivano sia sorto prima della dichiarazione di fallimento.