Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1071 c.c. – Divisione del fondo dominante o del fondo servente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.

In sintesi

  • L'art. 1071 c.c. regola la sorte della servitu' prediale in caso di divisione del fondo dominante o del fondo servente.
  • Se si divide il fondo dominante, la servitu' e' dovuta a ciascuna porzione, ma senza rendere più gravosa la condizione del fondo servente.
  • Se si divide il fondo servente e la servitu' grava solo su una parte determinata, le altre parti sono liberate.
  • La norma applica il principio di indivisibilita' e di non aggravamento della servitu' (artt. 1064 e 1067 c.c.).
  • Tutela l'equilibrio tra l'utilita' del fondo dominante e il sacrificio del fondo servente anche dopo la modifica fondiaria.
Indice dei contenuti

L'art. 1071 c.c. affronta un problema pratico ricorrente nella vita delle servitu' prediali: che cosa accade quando uno dei due fondi, il dominante o il servente, viene diviso in più parti, per effetto di una vendita parziale, di una successione, di una divisione ereditaria o di un frazionamento. La servitu' e' un peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.): la sua esistenza presuppone un rapporto di servizio tra due immobili. La divisione di uno dei fondi rischia di alterare questo equilibrio, e la norma interviene per regolarne gli effetti in modo da preservare sia l'utilita' del dominante sia la posizione del servente.

La divisione del fondo dominante

Il primo comma stabilisce che, se il fondo dominante viene diviso, la servitu' e' dovuta a ciascuna porzione. La ragione e' intuitiva: il diritto di servitu' accede al fondo e ne segue le sorti, sicche' ogni parte in cui esso si frammenta conserva il beneficio. così, se un fondo dominante a vantaggio del quale esiste una servitu' di passaggio viene diviso tra più proprietari, ciascuno di essi continua a poter esercitare il passaggio sul fondo servente. La servitu' non si estingue né si frammenta in diritti diversi: resta unica nella sua sostanza, ma può essere esercitata da ciascun titolare delle porzioni.

Il limite del non aggravamento

Il primo comma pone subito un limite essenziale: l'esercizio frazionato non deve rendere più gravosa la condizione del fondo servente. E' l'applicazione del principio generale dell'art. 1067 c.c., secondo cui il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del servente. La divisione del dominante non può tradursi in una moltiplicazione del peso: se prima della divisione il passaggio avveniva attraverso un unico varco e con una determinata frequenza, dopo la divisione l'insieme degli aventi diritto non può pretendere un esercizio complessivamente più oneroso per il servente. Il giudice, in caso di contestazione, e' chiamato a verificare che l'esercizio plurimo resti contenuto entro il sacrificio originario.

La divisione del fondo servente

Il secondo comma disciplina l'ipotesi speculare: la divisione del fondo servente. Qui la regola e' diversa e si fonda sulla concreta collocazione della servitu'. Se la servitu' ricade su una parte determinata del fondo servente, le altre parti, su cui essa non insisteva, restano liberate. La soluzione e' coerente con la natura della servitu' come peso che grava su una porzione fisica del fondo: divisa la proprieta', il peso continua a gravare solo sulla parte effettivamente interessata, mentre le restanti porzioni, divenute autonome, sono affrancate. così, se la servitu' di acquedotto attraversava solo la fascia orientale di un fondo poi diviso, la porzione occidentale che ne risulta sara' libera.

Il presupposto della localizzazione

La liberazione delle altre parti opera solo quando la servitu' ricade su una parte determinata. Se invece la servitu', per la sua natura o per il modo in cui e' stata costituita ed esercitata, grava indistintamente sull'intero fondo servente, la divisione non comporta liberazione: ciascuna porzione continua a sopportare il peso nei limiti in cui ne era già gravata. La distinzione e' importante perché impone di accertare in concreto, alla luce del titolo e dello stato dei luoghi, dove la servitu' si esercita.

Il fondamento: indivisibilita' e accessorieta'

L'intera disciplina dell'art. 1071 riflette due caratteri tipici delle servitu'. Il primo e' l'indivisibilita' (art. 1027 e art. 1064 c.c.): la servitu' non si frammenta in tante servitu' minori, ma resta unica anche quando i fondi si dividono. Il secondo e' l'accessorieta': la servitu' segue il fondo, perché costituisce una qualita' oggettiva dell'immobile a vantaggio o a carico del quale e' costituita. La divisione dei fondi non spezza il rapporto, ma ne ridistribuisce l'esercizio secondo le regole che la norma scolpisce.

Profili pratici e contenzioso

In sede applicativa, l'art. 1071 e' frequentemente invocato dopo frazionamenti e divisioni ereditarie, quando sorgono contestazioni sull'estensione del passaggio o sull'eventuale liberazione di una porzione del servente. La verifica ruota intorno a due accertamenti di fatto: se l'esercizio frazionato della servitu' aggravi o meno il servente, nel caso di divisione del dominante; e se la servitu' insistesse o meno su una parte determinata, nel caso di divisione del servente. La soluzione delle controversie passa quindi dall'esame del titolo costitutivo, dello stato dei luoghi e delle modalita' concrete di esercizio.

Coordinamento con la disciplina generale

L'art. 1071 va letto in sistema con gli artt. 1063 e seguenti c.c. sull'esercizio delle servitu', con l'art. 1067 sul divieto di aggravamento e con l'art. 1068 sul trasferimento dell'esercizio in luogo diverso. Il filo conduttore e' l'equilibrio: la legge mira a conservare l'utilita' del fondo dominante senza imporre al servente un sacrificio maggiore di quello originariamente assunto. La divisione dei fondi non e' occasione per ampliare né per comprimere arbitrariamente la servitu', ma momento di ridistribuzione regolata di un peso che resta sostanzialmente immutato.

Servitu' indivisibili e pluralita' di titolari

Un profilo delicato attiene alle servitu' che, per loro natura, sono indivisibili nell'esercizio, come quelle di passaggio attraverso un unico varco. Quando il fondo dominante si divide, i diversi titolari delle porzioni si trovano a esercitare in comune un'unica servitu': nessuno di essi può pretendere un esercizio esclusivo o aggravato, e tutti devono conformarsi alle modalita' originarie. La pluralita' di soggetti non moltiplica il diritto, che resta unico, ma impone un coordinamento tra i contitolari, ispirato al canone del minimo mezzo e del rispetto della posizione del fondo servente. Eventuali contrasti tra i titolari delle porzioni si risolvono alla luce delle regole sull'esercizio delle servitu' e sul divieto di aggravamento.

Servitu' costituite per destinazione o usucapione

La regola dell'art. 1071 si applica indipendentemente dal titolo da cui la servitu' trae origine: vale per le servitu' costituite per contratto, per testamento, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. ciò che conta, ai fini della divisione, e' la consistenza oggettiva del peso e la sua localizzazione sul fondo servente. Per le servitu' acquistate per usucapione o per destinazione, in cui il titolo non e' un atto scritto ma un fatto, l'accertamento dell'estensione e del luogo di esercizio assume particolare rilievo, perché e' proprio dallo stato dei luoghi e dalle modalita' di esercizio consolidate che si ricava se, dopo la divisione del servente, talune porzioni possano dirsi liberate.

Domande frequenti

Cosa accade alla servitu' se si divide il fondo dominante?

La servitu' e' dovuta a ciascuna porzione del fondo dominante diviso: ogni nuovo proprietario conserva il beneficio. Tuttavia l'esercizio frazionato non deve rendere piu' gravosa la condizione del fondo servente.

E se a essere diviso e' il fondo servente?

Se la servitu' ricade su una parte determinata del fondo servente, le altre parti, su cui non insisteva, restano liberate dal peso. Se invece grava sull'intero fondo, ciascuna porzione continua a sopportarla.

La servitu' si moltiplica con la divisione del dominante?

No. La servitu' resta unica e indivisibile: cambia il numero dei soggetti che la esercitano, ma il peso complessivo a carico del servente non puo' aumentare rispetto a quello originario.

Quale principio generale applica l'art. 1071?

Applica il principio di non aggravamento del fondo servente (art. 1067 c.c.) e i caratteri di indivisibilita' e accessorieta' della servitu', che segue le sorti del fondo a cui accede.

Come si stabilisce se una porzione del servente e' liberata?

Occorre accertare in concreto, sulla base del titolo e dello stato dei luoghi, se la servitu' insistesse su una parte determinata. Solo in tal caso le altre porzioni risultano affrancate dopo la divisione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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