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Art. 1075 c.c. Esercizio limitato della servitù
In vigore
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1075 c.c., Esercizio limitato della servitu
L'art. 1075 c.c. enuncia il principio di indivisibilità dell'estinzione della servitu: il mero esercizio parziale o ridotto non incide sull'ampiezza del diritto ne produce una prescrizione parziale per la parte non utilizzata.
Ambito applicativo
La norma si applica ogni volta che il titolare del fondo dominante eserciti la servitu in misura inferiore a quella prevista dal titolo costitutivo. Esempi tipici: una servitu di passaggio riconosciuta per un certo numero di transiti giornalieri ma usata di fatto molto meno; una servitu di acquedotto con portata massima contrattuale non sfruttata appieno; una servitu di presa d'acqua utilizzata solo in alcune stagioni pur essendo prevista per tutto l'anno.
Ratio
La conservazione integrale del diritto a fronte di un uso parziale risponde a due esigenze: (a) certezza del diritto, il titolare non deve temere di perdere parte del diritto per il solo fatto di un utilizzo contingentemente ridotto; (b) indivisibilità delle servitu, le servitu prediali sono diritti unitari che non si prestano a frazionamenti senza un atto costitutivo autonomo.
Distinzione dall'esercizio in tempo diverso (art. 1076 c.c.)
L'art. 1075 c.c. riguarda la quantità dell'uso (meno di quanto consentito), mentre l'art. 1076 c.c. riguarda il tempo dell'esercizio (in un periodo diverso da quello pattuito). In entrambi i casi il diritto si conserva, ma l'art. 1076 precisa che l'esercizio in tempo difforme non interrompe la prescrizione del periodo non coperto.
Rapporto con la prescrizione
Il fatto che la servitu si conservi per intero non impedisce che il termine ventennale di prescrizione ex art. 1073 c.c. decorra qualora la servitu cessi del tutto di essere esercitata. La norma esclude solo una prescrizione parziale, non quella totale per integrale non uso.
Domande frequenti
Se uso la servitu di passaggio solo una volta all'anno invece di ogni giorno, perdo parte del diritto?
No. Ai sensi dell'art. 1075 c.c. la servitu esercitata in misura inferiore a quella prevista dal titolo si conserva per intero, senza che l'uso ridotto comporti alcuna perdita parziale del diritto.
L'uso parziale della servitu interrompe la prescrizione ventennale per la parte non usata?
L'art. 1075 c.c. esclude una prescrizione parziale: la servitu è un diritto unitario. Tuttavia, se la servitu cessa del tutto di essere esercitata (nemmeno in parte), il termine di prescrizione ex art. 1073 c.c. decorre per l'intero diritto.
Un titolare puo riprendere il pieno esercizio della servitu dopo un periodo di uso ridotto?
Si, in qualsiasi momento, poiche il diritto si è conservato per intero durante il periodo di uso limitato. Non è necessario alcun atto formale per ripristinare l'esercizio nella misura originaria.
L'art. 1075 c.c. si applica anche alle servitu di non fare?
Si, il principio vale per tutte le servitu prediali. Per quelle negative, l'esercizio parziale si traduce nel tollerare solo in parte l'attività vietata; anche in questo caso il diritto rimane integro nella sua portata originaria.
Qual è la differenza tra l'art. 1075 e l'art. 1076 c.c.?
L'art. 1075 riguarda la misura dell'uso (quantità inferiore a quella titolata), l'art. 1076 riguarda il tempo dell'uso (periodo diverso da quello pattuito). In entrambi i casi il diritto si conserva, ma l'art. 1076 precisa che tale esercizio difforme non interrompe la prescrizione per il periodo non coperto.