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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 60 del DPR 602/1973 disciplina la sospensione del processo esecutivo tributario da parte del giudice dell'esecuzione. La regola generale è che il giudice non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Questa norma introduce un'eccezione alla regola della continuità dell'esecuzione tributaria, ammettendo una sospensione giudiziale in situazioni estreme. Tuttavia, la sospensione da parte del giudice civile dell'esecuzione è distinta e più restrittiva rispetto alla sospensione cautelare ottenibile davanti al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992), che rimane lo strumento principale per i contribuenti che contestano il debito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 DPR 602/1973 — Sospensione dell’esecuzione

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il giudice dell’esecuzione non puo’ sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

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In sintesi

L'art. 60 del DPR 602/1973 disciplina la sospensione del processo esecutivo tributario da parte del giudice dell'esecuzione. La regola generale è che il giudice non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Questa norma introduce un'eccezione alla regola della continuità dell'esecuzione tributaria, ammettendo una sospensione giudiziale in situazioni estreme. Tuttavia, la sospensione da parte del giudice civile dell'esecuzione è distinta e più restrittiva rispetto alla sospensione cautelare ottenibile davanti al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992), che rimane lo strumento principale per i contribuenti che contestano il debito.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 60 introduce una valvola di sicurezza nel sistema: anche se l'esecuzione tributaria non è sospendibile come regola generale, in situazioni di extrema ratio il giudice può intervenire. I presupposti sono cumulativi e particolarmente restrittivi («gravi motivi» E «fondato pericolo di grave e irreparabile danno»), il che rende la sospensione un rimedio eccezionale. L'elevato standard richiesto serve a evitare sospensioni strumentali che paralizzino la riscossione senza un fondamento serio.

Analisi e struttura

La sospensione da parte del giudice civile dell'esecuzione richiede il concorso di due condizioni. I gravi motivi sono questioni di diritto o di fatto che creano un serio dubbio sulla legittimità dell'esecuzione: non è sufficiente la mera contestazione del debito (che va fatta davanti al giudice tributario), ma occorre un'anomalia procedurale grave nell'esecuzione stessa (es. pignoramento di beni chiaramente impignorabili, esecuzione dopo estinzione del credito per pagamento, violazione grave delle forme procedurali). Il fondato pericolo di grave e irreparabile danno richiede che la prosecuzione dell'esecuzione causi un pregiudizio che non possa essere riparato nemmeno con il successivo risarcimento: tipicamente la vendita di un bene unico insostituibile o la distruzione dell'attività economica del debitore. Il giudice che dispone la sospensione emette un provvedimento motivato, che può essere impugnato.

Quando si applica

Si applica in senso molto restrittivo: solo quando le opposizioni ordinarie (artt. 57-58) non siano sufficienti e vi sia un pericolo imminente di danno irreparabile. Nella pratica, lo strumento principale rimane la sospensione cautelare davanti al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992), che è più adatta a tutelare il contribuente che contesta il merito del credito. L'art. 60 è più pertinente per situazioni in cui il vizio è nell'esecuzione stessa (non nel titolo) e il danno è imminente e irreparabile.

Confronto e norme correlate

L'art. 60 va distinto dall'art. 39 (sospensione amministrativa ad opera dell'ufficio delle entrate) e dall'art. 47 D.Lgs. 546/1992 (sospensione cautelare davanti al giudice tributario). L'art. 624 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione ordinaria) è la norma corrispondente nell'esecuzione civile, ma con presupposti diversi e meno restrittivi. La Corte Costituzionale ha chiarito che il sistema complessivo di sospensioni (amministrativa, giudiziale civile, giudiziale tributaria) garantisce una tutela adeguata al contribuente.

Problemi applicativi

Il problema principale è la restrittività dei presupposti: nella pratica è molto difficile ottenere la sospensione ex art. 60 davanti al giudice civile, perché quasi tutte le contestazioni sostanziali del debito tributario sono riservate al giudice tributario. Il contribuente che si trova in una situazione di emergenza deve valutare attentamente quale rimedio utilizzare: l'art. 60 per le patologie esecutive gravi e imminenti, l'art. 47 D.Lgs. 546/1992 per la contestazione del merito del credito. Errare giudice comporta la perdita di tempo prezioso e potenzialmente il compimento dell'atto esecutivo dannoso.

Casi pratici

Caso 1: Sospensione ottenuta per pericolo di danno irreparabile

Caso 2: Sospensione negata per contestazione del merito del debito

Caso 3: Sospensione per violazione grave delle forme dell'esecuzione

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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