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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 987 c.c. Miniere, cave e torbiere

In vigore

L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

In sintesi

  • L'usufruttuario gode delle miniere, cave e torbiere già aperte al momento della costituzione dell'usufrutto, continuandone l'esercizio.
  • Non può aprire nuove miniere o cave senza il consenso del nudo proprietario.
  • Per le cave di materiale edilizio o ornamentale che servono solo ai bisogni del fondo, l'usufruttuario può farne uso per la manutenzione e il miglioramento del bene.
  • La norma riflette la natura eccezionale e consumativa dell'estrazione: le miniere intaccano la sostanza stessa del bene, non solo i suoi frutti.
Indice dei contenuti

L'usufrutto su terreni con miniere o cave è disciplinato dall'art. 987 c.c. secondo un principio di continuità: l'usufruttuario gode di quelle già aperte ma non può aprirne di nuove. L'estrazione di minerali non è un "frutto" del fondo ma intacca la sostanza stessa del bene, e per questo è soggetta a regole più restrittive rispetto al normale godimento.

Miniere, cave e torbiere: natura giuridica

L'art. 987 c.c. introduce una disciplina speciale per l'usufrutto avente a oggetto fondi che comprendono miniere, cave e torbiere. Questi istituti si distinguono dai normali frutti del fondo perché l'estrazione di minerali, pietre, torba consuma la sostanza stessa del bene: ogni tonnellata estratta è sostanza perduta per sempre dal fondo, non un frutto rinnovabile come il raccolto agricolo. Per questo il principio dell'usufrutto, il titolare non può alterare la destinazione economica del bene e deve restituirlo sostanzialmente integro, entra in tensione con l'estrazione mineraria.

Miniere e cave già aperte

La norma risolve la tensione con un principio di continuità dell'esercizio: se al momento della costituzione dell'usufrutto esistevano già miniere, cave o torbiere in esercizio, l'usufruttuario ha il diritto di continuarne l'attività estrattiva. La ratio è che la destinazione economica del fondo già includeva l'attività estrattiva al momento della costituzione dell'usufrutto: il titolo costitutivo deve intendersi comprensivo di tale attività. L'usufruttuario che continua l'estrazione nelle modalità preesistenti non viola il rispetto della destinazione economica.

Divieto di apertura di nuove cave

L'usufruttuario non può aprire nuove miniere, cave o torbiere senza il consenso del nudo proprietario. L'apertura di una nuova cava costituisce una trasformazione radicale del fondo che eccede il normale esercizio dell'usufrutto: crea una nuova fonte di estrazione, abbassa il valore del fondo, impatta sull'ambiente e può essere fonte di responsabilità. Per aprire una nuova cava è necessario non solo il consenso del nudo proprietario ma anche le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa mineraria (d.lgs. 624/1996 e normative regionali).

Cave per i bisogni del fondo

Eccezione importante: l'usufruttuario può fare uso delle cave di materiale edilizio o ornamentale (pietra, ghiaia, sabbia) che servono ai bisogni del fondo, per la manutenzione e il miglioramento del bene, anche se non erano già aperte all'inizio dell'usufrutto. Questa eccezione è strettamente funzionale: l'usufruttuario non può aprire una cava commerciale, ma può estrarre materiale utile per riparare i muri del fondo, sistemare le strade interne, o eseguire lavori di manutenzione necessari.

Coordinamento normativo

L'art. 987 va letto con l'art. 981 c.c. (destinazione economica), l'art. 826 c.c. (miniere e cave come beni pubblici o privati), il d.lgs. 624/1996 (normativa mineraria) e con le disposizioni regionali in materia di cave e torbiere, che in Italia sono di competenza regionale ai sensi del d.lgs. 112/1998.

Domande frequenti

L'usufruttuario di un terreno con una cava di ghiaia può continuare a estrarre?

Sì, se la cava era già in esercizio al momento della costituzione dell'usufrutto (art. 987 c.c.). L'usufruttuario può continuare l'attività estrattiva nelle modalità preesistenti. Non può però aprire nuove cave o ampliare sostanzialmente l'attività senza il consenso del nudo proprietario.

L'usufruttuario può aprire una nuova cava sul terreno?

No, senza il consenso del nudo proprietario. L'apertura di una nuova cava modifica radicalmente la destinazione del fondo e intacca la sostanza stessa del bene, andando oltre le facoltà di godimento consentite dall'usufrutto. Richiede anche le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa mineraria regionale.

Quale differenza c'è tra estrarre minerali e raccogliere i frutti del fondo?

I frutti (raccolto agricolo, canoni) sono prodotti rinnovabili che non intaccano la sostanza del bene. I minerali estratti sono sostanza del bene stesso: ogni estrazione riduce permanentemente il patrimonio. Per questo l'estrazione è soggetta a regole più restrittive rispetto al normale godimento dei frutti.

L'usufruttuario può estrarre ghiaia per riparare le strade interne del fondo?

Sì. L'art. 987 c.c. prevede un'eccezione per le cave di materiale edilizio o ornamentale che servono ai bisogni del fondo. L'usufruttuario può estrarre materiale funzionale alla manutenzione e al miglioramento del bene, anche se la cava non era già aperta all'inizio dell'usufrutto.

Se il nudo proprietario apre una nuova miniera durante l'usufrutto, l'usufruttuario ne beneficia?

Sì: per effetto dell'art. 983 c.c. (accessioni), le nuove cave o miniere aperte dal nudo proprietario durante l'usufrutto cadono nell'usufrutto. L'usufruttuario può così goderne per tutta la durata del diritto, senza pagare corrispettivi aggiuntivi al nudo proprietario.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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