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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono esclusi dall'ambito del Codice: amministrazioni pubbliche, enti previdenziali, SACE per attività garantite dallo Stato, Fondo solidarietà nazionale ISMEA, enti per spese funerarie, mutuo soccorso L. 3818/1886, associazioni agrarie L. 526/1907
  • SACE soggetta ai capi I-III titolo VIII per le attività con garanzia statale
  • Le mutue soccorso oltre 100mila euro/anno rientrano nel Codice
  • Norma di delimitazione esterna dell'ambito di applicazione

Testo dell'articoloVigente

Art. 345 D.Lgs. 209/2005 — Istituzioni e enti esclusi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 ; c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall' articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256 ; e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni; f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526 , e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 , modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479 , entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , a sua volta modificata dall' articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 , convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303 .

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.

3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.

4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

Commento

L'articolo 345 traccia il perimetro negativo del Codice delle assicurazioni private, elencando istituzioni ed enti che svolgono attività affini all'assicurazione ma che, per ragioni di natura pubblicistica o di specifica disciplina, sono sottratti alla vigilanza IVASS e al regime privatistico. La norma è di rilevanza sistematica perché evita sovrapposizioni regolatorie e garantisce continuità di funzioni essenziali.

Esclusioni pubblicistiche (lettera a)

Sono escluse le amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal MEF e gli istituti, enti, casse e fondi che gestiscono in favore dei lavoratori o di categorie professionali forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Si tratta delle istituzioni del sistema di welfare pubblico (INPS, INAIL, casse di previdenza professionali) la cui disciplina è demandata a leggi speciali e che operano sotto vigilanza ministeriale.

SACE e garanzia dello Stato (lettera c e comma 2)

SACE S.p.A. (Servizi assicurativi per il commercio estero) è esclusa per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato ai sensi della L. 227/1977. Il comma 2 chiarisce tuttavia che, anche per tali attività, SACE è soggetta ai capi I, II e III del titolo VIII del Codice (vigilanza generale, governo societario, controlli interni). Le attività SACE che non beneficiano della garanzia statale sono invece integralmente assoggettate al Codice.

Fondo ISMEA agricolo (lettera d)

Il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli, istituito presso ISMEA dall'art. 127 L. 388/2000 e disciplinato dal d.l. 200/2002, è escluso. Il Fondo svolge funzione pubblicistica di copertura dei rischi catastrofali nell'agricoltura, integrando la disciplina europea sui premi agricoli.

Enti per spese funerarie (lettera e)

Sono esclusi gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora siano in natura o non superino il valore medio delle spese funerarie ex art. 15, comma 1, lettera d), TUIR. La norma riconosce funzione solidaristica limitata che non giustifica vigilanza prudenziale.

Mutuo soccorso e associazioni agrarie (lettere f e g)

Le società di mutuo soccorso ex L. 3818/1886 e le associazioni agrarie di mutua assicurazione ex L. 526/1907 (con normative collegate del 1919-1935) sono escluse. Il comma 3 specifica che se le mutuo soccorso contraggono impegni complessivi superiori a centomila euro annui rientrano nell'ambito del Codice: si previene l'aggiramento della vigilanza tramite ricorso a forme storiche.

Funzione sistematica

L'articolo coordina la disciplina privatistica con il diritto pubblico previdenziale e con regimi speciali (commercio estero, agricoltura, welfare locale). La sua lettura va integrata con il quadro normativo europeo che, in linea generale, lascia agli Stati membri la facoltà di escludere istituzioni operanti per legge in regime pubblicistico, purché ciò non distorca la concorrenza.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Cassa Forense per le pensioni avvocati

Caso 2: Caso 2 — Mutuo soccorso oltre soglia

Domande frequenti

L'INPS è soggetto al Codice delle assicurazioni private?

No. È escluso dalla lettera a) del comma 1 in quanto ente di previdenza amministrato per legge dal MEF, che gestisce forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

SACE è completamente esclusa?

No. È esclusa solo per le attività con garanzia dello Stato e comunque soggetta ai capi I-III del titolo VIII del Codice. Per le attività senza garanzia statale si applica integralmente il Codice.

Una società di mutuo soccorso con 500mila euro di impegni annui è esclusa?

No. Il comma 3 stabilisce che oltre centomila euro annui di impegni complessivi le mutuo soccorso rientrano nel Codice, per prevenire l'elusione della vigilanza prudenziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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