- Fino al 31 dicembre 2009 l'IVASS poteva autorizzare l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile di una quota di utili futuri delle imprese vita
- L'autorizzazione era concessa per periodi non superiori a dodici mesi su motivata richiesta
- Necessaria relazione dell'attuario incaricato sulla plausibilità degli utili futuri
- La misura ha facilitato la transizione al nuovo regime di vigilanza prudenziale
Testo dell'articoloVigente
Art. 340 D.Lgs. 209/2005 — Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l' IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.
Commento
L'articolo 340 contiene una misura transitoria limitata al periodo 2006-2009 che consentiva alle imprese del ramo vita di rafforzare il proprio margine di solvibilità disponibile includendovi, su autorizzazione IVASS, una quota di utili futuri attesi. La disposizione anticipa, in chiave attenuata, la logica dei fondi propri ammissibili oggi disciplinata dall'art. 44-quinquies sulle riserve di utili non distribuiti.
Ratio della misura
Il margine di solvibilità rappresenta la dotazione patrimoniale minima di garanzia. Per le imprese vita, caratterizzate da impegni di lungo periodo, gli utili futuri attesi su contratti già in essere costituiscono una fonte di copertura economicamente reale ma contabilmente non ancora maturata. L'art. 340 consentiva, in via eccezionale, di anticipare il riconoscimento di tale fonte per non penalizzare imprese strutturalmente solide.
Procedimento autorizzatorio
L'impresa doveva presentare una motivata richiesta corredata da una relazione redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato. La relazione attestava la plausibilità della realizzazione degli utili futuri e illustrava un piano di rientro per il rispetto dei limiti ordinari alla scadenza del periodo transitorio. L'autorizzazione era concessa per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, rinnovabili.
Limiti operativi
I limiti quantitativi e le condizioni di calcolo erano demandati al regolamento ISVAP/IVASS attuativo dell'art. 44, comma 4. La struttura rispecchiava le previsioni della direttiva 2002/83/CE sulla solvibilità delle imprese vita, che ammetteva il computo degli utili futuri con cautele crescenti.
Esaurimento e superamento
La finestra temporale si è chiusa il 31 dicembre 2009. Da quella data le imprese hanno dovuto allinearsi pienamente al regime ordinario, anticipando peraltro l'evoluzione verso Solvency II (direttiva 2009/138/CE) che, dal 1° gennaio 2016, ha sostituito il margine di solvibilità con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo formula standard o modelli interni. Norma quindi storicamente conclusa, ma utile per leggere i bilanci pregressi e ricostruire la transizione patrimoniale del comparto vita italiano.
Rilievo storico
La misura va letta nel contesto del passaggio epocale dalla disciplina ISVAP alla vigilanza europea armonizzata. Le compagnie italiane vita, all'epoca caratterizzate da tassi tecnici garantiti elevati su polizze pluriennali, beneficiavano di una maggiore flessibilita patrimoniale ammettendo gli utili attesi su gestione separata. Il regime e' stato superato dal calcolo Solvency II del Best Estimate, che incorpora il valore atteso scontato dei flussi futuri direttamente nelle riserve tecniche.
Trattamento contabile residuale
Anche dopo il 2009 alcune voci di utili futuri sono incluse nei fondi propri ammissibili come Reconciliation Reserve, secondo i criteri dei regolamenti delegati UE 2015/35 e 2016/467. Il principio rimane simile (anticipazione di valore economico atteso) ma cambia la metodologia (Best Estimate stocastico anziche margine deterministico).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Compagnia vita con utili attesi consistenti
Caso 2: Caso 2 — Diniego per piano di rientro non credibile
Domande frequenti
L'art. 340 è ancora applicabile?
No. La possibilità di includere utili futuri nel margine si è esaurita il 31 dicembre 2009. Dal 2016 vige il regime Solvency II con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
Quale ruolo aveva l'attuario incaricato?
Redigeva e sottoscriveva una relazione che attestava la plausibilità della realizzazione degli utili futuri previsti e illustrava il piano di rientro nei limiti ordinari.
L'IVASS poteva concedere autorizzazioni pluriennali?
No. L'autorizzazione era valida per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, ferma la possibilità di rinnovo previa nuova istanza motivata.
Vedi anche