Art. 340 D.Lgs. 209/2005 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l' IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Fino al 31 dicembre 2009 l'IVASS poteva autorizzare l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile di una quota di utili futuri delle imprese vita
L'autorizzazione era concessa per periodi non superiori a dodici mesi su motivata richiesta
Necessaria relazione dell'attuario incaricato sulla plausibilità degli utili futuri
La misura ha facilitato la transizione al nuovo regime di vigilanza prudenziale
Indice dei contenuti
L'articolo 340 contiene una misura transitoria limitata al periodo 2006-2009 che consentiva alle imprese del ramo vita di rafforzare il proprio margine di solvibilità disponibile includendovi, su autorizzazione IVASS, una quota di utili futuri attesi. La disposizione anticipa, in chiave attenuata, la logica dei fondi propri ammissibili oggi disciplinata dall'art. 44-quinquies sulle riserve di utili non distribuiti.
Ratio della misura
Il margine di solvibilità rappresenta la dotazione patrimoniale minima di garanzia. Per le imprese vita, caratterizzate da impegni di lungo periodo, gli utili futuri attesi su contratti già in essere costituiscono una fonte di copertura economicamente reale ma contabilmente non ancora maturata. L'art. 340 consentiva, in via eccezionale, di anticipare il riconoscimento di tale fonte per non penalizzare imprese strutturalmente solide.
Procedimento autorizzatorio
L'impresa doveva presentare una motivata richiesta corredata da una relazione redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato. La relazione attestava la plausibilità della realizzazione degli utili futuri e illustrava un piano di rientro per il rispetto dei limiti ordinari alla scadenza del periodo transitorio. L'autorizzazione era concessa per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, rinnovabili.
Limiti operativi
I limiti quantitativi e le condizioni di calcolo erano demandati al regolamento ISVAP/IVASS attuativo dell'art. 44, comma 4. La struttura rispecchiava le previsioni della direttiva 2002/83/CE sulla solvibilità delle imprese vita, che ammetteva il computo degli utili futuri con cautele crescenti.
Esaurimento e superamento
La finestra temporale si è chiusa il 31 dicembre 2009. Da quella data le imprese hanno dovuto allinearsi pienamente al regime ordinario, anticipando peraltro l'evoluzione verso Solvency II (direttiva 2009/138/CE) che, dal 1° gennaio 2016, ha sostituito il margine di solvibilità con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo formula standard o modelli interni. Norma quindi storicamente conclusa, ma utile per leggere i bilanci pregressi e ricostruire la transizione patrimoniale del comparto vita italiano.
Rilievo storico
La misura va letta nel contesto del passaggio epocale dalla disciplina ISVAP alla vigilanza europea armonizzata. Le compagnie italiane vita, all'epoca caratterizzate da tassi tecnici garantiti elevati su polizze pluriennali, beneficiavano di una maggiore flessibilita patrimoniale ammettendo gli utili attesi su gestione separata. Il regime è stato superato dal calcolo Solvency II del Best Estimate, che incorpora il valore atteso scontato dei flussi futuri direttamente nelle riserve tecniche.
Trattamento contabile residuale
Anche dopo il 2009 alcune voci di utili futuri sono incluse nei fondi propri ammissibili come Reconciliation Reserve, secondo i criteri dei regolamenti delegati UE 2015/35 e 2016/467. Il principio rimane simile (anticipazione di valore economico atteso) ma cambia la metodologia (Best Estimate stocastico anziche margine deterministico).
Casi pratici
Caso 1: Compagnia vita con utili attesi consistenti
Caso 2: Diniego per piano di rientro non credibile
Domande frequenti
L'art. 340 è ancora applicabile?
No. La possibilità di includere utili futuri nel margine si è esaurita il 31 dicembre 2009. Dal 2016 vige il regime Solvency II con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
Quale ruolo aveva l'attuario incaricato?
Redigeva e sottoscriveva una relazione che attestava la plausibilità della realizzazione degli utili futuri previsti e illustrava il piano di rientro nei limiti ordinari.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 340 contiene una misura transitoria limitata al periodo 2006-2009 che consentiva alle imprese del ramo vita di rafforzare il proprio margine di solvibilità disponibile includendovi, su autorizzazione IVASS, una quota di utili futuri attesi. La disposizione anticipa, in chiave attenuata, la logica dei fondi propri ammissibili oggi disciplinata dall'art. 44-quinquies sulle riserve di utili non distribuiti.
Ratio della misura
Il margine di solvibilità rappresenta la dotazione patrimoniale minima di garanzia. Per le imprese vita, caratterizzate da impegni di lungo periodo, gli utili futuri attesi su contratti già in essere costituiscono una fonte di copertura economicamente reale ma contabilmente non ancora maturata. L'art. 340 consentiva, in via eccezionale, di anticipare il riconoscimento di tale fonte per non penalizzare imprese strutturalmente solide.
Procedimento autorizzatorio
L'impresa doveva presentare una motivata richiesta corredata da una relazione redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato. La relazione attestava la plausibilità della realizzazione degli utili futuri e illustrava un piano di rientro per il rispetto dei limiti ordinari alla scadenza del periodo transitorio. L'autorizzazione era concessa per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, rinnovabili.
Limiti operativi
I limiti quantitativi e le condizioni di calcolo erano demandati al regolamento ISVAP/IVASS attuativo dell'art. 44, comma 4. La struttura rispecchiava le previsioni della direttiva 2002/83/CE sulla solvibilità delle imprese vita, che ammetteva il computo degli utili futuri con cautele crescenti.
Esaurimento e superamento
La finestra temporale si è chiusa il 31 dicembre 2009. Da quella data le imprese hanno dovuto allinearsi pienamente al regime ordinario, anticipando peraltro l'evoluzione verso Solvency II (direttiva 2009/138/CE) che, dal 1° gennaio 2016, ha sostituito il margine di solvibilità con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo formula standard o modelli interni. Norma quindi storicamente conclusa, ma utile per leggere i bilanci pregressi e ricostruire la transizione patrimoniale del comparto vita italiano.
Rilievo storico
La misura va letta nel contesto del passaggio epocale dalla disciplina ISVAP alla vigilanza europea armonizzata. Le compagnie italiane vita, all'epoca caratterizzate da tassi tecnici garantiti elevati su polizze pluriennali, beneficiavano di una maggiore flessibilita patrimoniale ammettendo gli utili attesi su gestione separata. Il regime è stato superato dal calcolo Solvency II del Best Estimate, che incorpora il valore atteso scontato dei flussi futuri direttamente nelle riserve tecniche.
Trattamento contabile residuale
Anche dopo il 2009 alcune voci di utili futuri sono incluse nei fondi propri ammissibili come Reconciliation Reserve, secondo i criteri dei regolamenti delegati UE 2015/35 e 2016/467. Il principio rimane simile (anticipazione di valore economico atteso) ma cambia la metodologia (Best Estimate stocastico anziche margine deterministico).
Casi pratici
Caso 1: Compagnia vita con utili attesi consistenti
Caso 2: Diniego per piano di rientro non credibile
Domande frequenti
L'art. 340 è ancora applicabile?
No. La possibilità di includere utili futuri nel margine si è esaurita il 31 dicembre 2009. Dal 2016 vige il regime Solvency II con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
Quale ruolo aveva l'attuario incaricato?
Redigeva e sottoscriveva una relazione che attestava la plausibilità della realizzazione degli utili futuri previsti e illustrava il piano di rientro nei limiti ordinari.
L'IVASS poteva concedere autorizzazioni pluriennali?
No. L'autorizzazione era valida per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, ferma la possibilità di rinnovo previa nuova istanza motivata.