Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 325-quater D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

))

2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del Capo VI del presente Titolo . (45)

In sintesi

  • L'IVASS comunica all'AEAP (EIOPA) le sanzioni applicate per le violazioni in materia di realizzazione e distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi IBIP.
  • La comunicazione copre anche le sanzioni pubblicate in forma anonima o non pubblicate, con info su impugnazioni ed esiti.
  • Annualmente sono trasmessi dati aggregati su tutte le sanzioni e misure adottate ai sensi del Capo VI.
  • La norma attua gli obblighi di reporting europeo richiesti dalla direttiva IDD.
Indice dei contenuti

L'art. 325-quater disciplina i flussi informativi tra IVASS e Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (AEAP, nota come EIOPA). La norma realizza la cooperazione di vigilanza prevista dalla direttiva 2016/97/UE e dai regolamenti istitutivi delle autorità europee.

Oggetto della comunicazione

Vengono comunicate le sanzioni applicate per violazioni in materia di realizzazione e distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi (IBIP). Il perimetro coincide con quello dell'art. 30 della direttiva IDD: ogni misura sanzionatoria adottata da un'autorità nazionale entra nel circuito europeo, generando una banca dati comune per la vigilanza transfrontaliera.

Sanzioni anonime e non pubblicate

La comunicazione include anche le sanzioni pubblicate in forma anonima ai sensi dell'art. 325-ter, quelle la cui pubblicazione è stata rinviata o esclusa, oltre alle informazioni su impugnazioni ed esiti. L'AEAP riceve dunque il quadro completo: serve a evitare che la riservatezza protettiva attivata in Italia oscuri l'autorità europea, che opera su base di analisi cross-border.

Reporting aggregato annuale

Il comma 2 stabilisce un flusso aggregato annuo che riguarda tutte le sanzioni amministrative e le misure adottate ai sensi del Capo VI. È la base statistica per i report europei di vigilanza, pubblicati dall'AEAP e utilizzati anche dalla Commissione UE per valutare l'efficacia della direttiva IDD nei diversi mercati nazionali.

Funzione di vigilanza europea

La cooperazione informativa è essenziale per evitare arbitraggi regolatori. Una compagnia multipaese che operasse con condotte uniformi in più Stati potrebbe sfruttare differenze sanzionatorie nazionali. La comunicazione sistematica consente all'AEAP di intercettare condotte ripetute e di promuovere convergenza nelle prassi di vigilanza, eventualmente attivando peer review.

Riservatezza e tutela dei dati

I dati personali contenuti nei provvedimenti sanzionatori sono trattati nel rispetto del GDPR e delle regole specifiche del Regolamento (UE) 1094/2010. AEAP opera come autorità europea soggetta agli obblighi del Reg. UE 2018/1725. La cooperazione informativa non scardina la protezione dei dati: la condivisione è ammessa nei limiti delle finalità di vigilanza.

Cross-reference e cooperazione internazionale

L'art. 325-quater si coordina con l'art. 325-ter sulla pubblicazione, con le disposizioni IDD (direttiva 2016/97/UE) e con i Reg. UE 1094/2010 e 2018/1725 sull'AEAP. Sul piano sistematico realizza il principio di cooperazione amministrativa tra autorità di vigilanza europee, già consolidato per Consob (artt. 4-bis e 4-ter TUF) e Banca d'Italia (art. 7 TUB). La condivisione dei dati alimenta la banca dati europea EIOPA, strumento centrale di analisi cross-border e di prevenzione dell'arbitraggio regolatorio. La cooperazione informativa diventa così componente strutturale della vigilanza di mercato in un settore caratterizzato da operatori transfrontalieri.

Casi pratici

Caso 1: Sanzione su IBIP

Caso 2: Reporting aggregato annuale

Domande frequenti

Cosa è l'AEAP?

È l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nota anche come EIOPA, istituita dal Reg. UE 1094/2010 con sede a Francoforte.

L'AEAP riceve anche le sanzioni pubblicate in forma anonima?

Sì, la comunicazione include sanzioni anonime, rinviate o non pubblicate, oltre alle informazioni sulle relative impugnazioni ed esiti.

Quale frequenza ha il reporting aggregato?

Annuale: l'IVASS trasmette dati aggregati su tutte le sanzioni amministrative e misure adottate ai sensi del Capo VI del Codice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.