- L'IVASS, in alternativa alla sanzione pecuniaria degli artt. 324 e 324-bis, può ordinare a impresa o intermediario di cessare la violazione e indicare misure e termine per l'adempimento.
- Strumento riservato ad infrazioni di gravità contenuta e correggibili senza un nuovo danno per assicurati o mercato.
- Se l'ordine resta inadempiuto, la sanzione pecuniaria torna a operare con aumento sino a un terzo, fermi i massimali edittali.
- La norma applica il principio europeo di proporzionalità della reazione amministrativa nel settore assicurativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 324-quater D.Lgs. 209/2005 — (Ordine di porre termine alle violazioni)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.))
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Commento
L'art. 324-quater introduce nel Codice delle Assicurazioni Private uno strumento sanzionatorio flessibile: l'ordine di porre termine alle violazioni. La norma consente all'IVASS di reagire a una infrazione senza colpire subito il patrimonio del soggetto vigilato, imponendo invece un comportamento attivo di rientro nella legalità.
Logica della norma e ambito
La disposizione opera per le violazioni descritte negli artt. 324 (intermediari) e 324-bis (imprese). L'IVASS valuta tipologia e modalità della condotta: se la violazione è correggibile e non ha già prodotto un pregiudizio irreversibile, l'autorità può scegliere l'ordine al posto della pecuniaria. Si tratta di una tecnica regolatoria comune anche alle autorità finanziarie europee, che mira ad ottenere prima la conformità e solo dopo la punizione.
Contenuto dell'ordine
Il provvedimento non si limita a vietare la condotta. Indica le misure concrete da adottare, il termine per l'adempimento e, di regola, gli obblighi informativi verso l'IVASS sull'avvenuto rientro. L'ordine può riguardare la modifica di procedure interne, la cessazione di pratiche commerciali scorrette o l'aggiornamento di documentazione contrattuale destinata alla clientela.
Conseguenze dell'inadempimento
Se l'impresa o l'intermediario non rispetta l'ordine entro il termine, l'IVASS riapre la fase pecuniaria. Per le imprese si applicano le sanzioni dell'art. 324-bis, comma 1 con i criteri dell'art. 324-sexies, aumentate sino a un terzo rispetto alla cornice originaria, fermo restando il massimale edittale. Per gli intermediari opera il meccanismo dell'art. 324, sempre con aumento massimo di un terzo.
Rapporto con il principio di proporzionalità
La scelta tra ordine e sanzione pecuniaria non è arbitraria. L'IVASS deve motivare la propria decisione mostrando perché la condotta merita la reazione meno afflittiva o, all'opposto, perché serve subito la pena pecuniaria. La logica è coerente con l'art. 8 della direttiva IDD e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di proporzionalità delle sanzioni nel mercato unico assicurativo.
Profili difensivi
Il destinatario dell'ordine può impugnare l'atto davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 5 del Codice del processo amministrativo. Le eccezioni più frequenti riguardano la genericità delle misure imposte e la congruità del termine, profili sui quali il giudice amministrativo svolge un sindacato pieno sulla motivazione del provvedimento.
Coordinamento sistematico
La norma si coordina con gli artt. 324 e 324-bis sulle pecuniarie ordinarie, con l'art. 324-sexies sui criteri sanzionatori e con la procedura dell'art. 324-octies. Sul piano civilistico restano impregiudicate la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. verso i clienti danneggiati e quella aquiliana ex art. 2043 c.c. verso i terzi. L'ordine IVASS non sostituisce il rimedio risarcitorio individuale, ma opera in parallelo a tutela dell'interesse pubblico alla correttezza del mercato assicurativo. Sul piano comparato, lo schema ricorda gli ordini correttivi che Banca d'Italia adotta ex art. 53 TUB e Consob ex artt. 187-octies e 195 TUF.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Procedure di adeguatezza non aggiornate
Caso 2: Caso 2 — Inadempimento dell'ordine
Domande frequenti
Quando l'IVASS può scegliere l'ordine al posto della sanzione pecuniaria?
Quando la violazione è ancora correggibile e l'autorità ritiene che l'eliminazione del comportamento illecito tuteli meglio assicurati e mercato rispetto a una sanzione pecuniaria immediata.
Cosa succede se l'impresa rispetta l'ordine?
La procedura sanzionatoria si chiude senza pecuniaria; restano fermi eventuali obblighi di rimborso o ripristino verso i terzi danneggiati.
Di quanto può aumentare la sanzione in caso di inosservanza?
Fino a un terzo rispetto alla cornice prevista per la violazione originaria, sempre entro il massimale edittale fissato dall'art. 324-bis.
Vedi anche