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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L’azione diretta contro l’impresa designata, per i sinistri tipici dell’articolo 283 (eccetto liquidazione coatta), segue il termine di prescrizione dell’azione verso il responsabile.
  • Per i sinistri da impresa in liquidazione coatta l’azione è proponibile finché non si prescrive l’azione verso l’impresa stessa.
  • Per il danno da circolazione vale il termine biennale dell’articolo 2947 c.c.
  • Per il danno-reato si applica il termine più lungo dell’articolo 2947, comma 3, c.c.
  • La richiesta scritta all’impresa designata vale come atto interruttivo della prescrizione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 290 D.Lgs. 209/2005 — Prescrizione dell’azione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis) , è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa … . 70

Commento

L’articolo 290 risolve un tema delicato: quale termine di prescrizione si applica all’azione diretta del danneggiato contro l’impresa designata? La risposta varia in base al titolo dell’intervento del Fondo, distinguendo i sinistri da veicolo non identificato o non assicurato dai sinistri causati da impresa in liquidazione coatta.

Sinistri da veicolo non identificato o non assicurato

Per le ipotesi delle lettere a, b, d, d-bis e d-ter dell’articolo 283 (veicolo non identificato, non assicurato, all’estero, ecc.), l’azione verso l’impresa designata è soggetta allo stesso termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione contro il responsabile del danno. Il riferimento principale è l’articolo 2947 del codice civile: due anni per il danno da circolazione di veicoli; termine più lungo se il fatto costituisce reato per cui la legge stabilisce prescrizione maggiore.

Sinistri con impresa in liquidazione coatta

Per le ipotesi delle lettere c e c-bis (impresa italiana o estera in dissesto), l’azione contro l’impresa designata è proponibile fino a quando non si prescriva l’azione contrattuale del danneggiato verso l’impresa decotta. Si applica quindi il termine dell’articolo 2952 c.c. (un anno per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, due per la RC), salvo quanto stabilito dal regolamento concorsuale.

Atti interruttivi

La richiesta scritta inviata all’impresa designata (e per copia al Fondo) ai sensi dell’articolo 287 ha valore di costituzione in mora e interrompe la prescrizione ex articolo 2943 c.c. La giurisprudenza riconosce equivalente effetto anche alla PEC e alla richiesta inoltrata tramite il CARD-Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

Coordinamento con la prescrizione penale

Se il sinistro integra reato (lesioni colpose gravi, omicidio stradale ex articolo 589-bis c.p.) il termine prescrizionale si allunga in coerenza con la disciplina penale. La giurisprudenza pacifica considera applicabile il termine più favorevole al danneggiato anche all’azione verso il Fondo, perché la solidarietà risarcitoria seguirebbe altrimenti regole più strette di quelle verso il responsabile diretto.

Atti interruttivi qualificati

Oltre alla richiesta scritta, sono atti interruttivi della prescrizione: la notificazione di atto di citazione, il deposito di ricorso, la denuncia all’assicuratore secondo le regole dell’articolo 2952 c.c. La giurisprudenza riconosce effetto interruttivo anche al riconoscimento del diritto da parte dell’impresa designata, ad esempio con un’offerta parziale di indennizzo o con la formale comunicazione di apertura del sinistro.

Sospensione della prescrizione

Si applicano le cause di sospensione previste dagli articoli 2941-2942 c.c. Per il minore o l’incapace il termine non decorre fino al raggiungimento della maggiore età o alla nomina del tutore. Per il danneggiato in stato di bisogno con procedimento ex articolo 147 in corso, la giurisprudenza riconosce sospensione di fatto del termine. Questi profili sono particolarmente rilevanti nei sinistri con vittime fragili o procedure complesse.

Casi pratici

Caso 1: Lesioni gravi e termine prescrizionale esteso

Caso 2: Liquidazione coatta e diritto contrattuale

Domande frequenti

Quanti anni ho per agire contro il Fondo dopo un sinistro stradale?

Due anni dal sinistro per le ipotesi ordinarie, salvo il termine più lungo previsto per il danno-reato. Per i sinistri da impresa in liquidazione coatta si applicano le regole dei rapporti contrattuali con l’impresa decotta.

La raccomandata interrompe la prescrizione?

Sì, ex articolo 2943 c.c. la richiesta scritta vale costituzione in mora e interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione.

Cosa accade se il sinistro è reato?

Si applica il termine più lungo previsto dalla legge per la prescrizione del reato. Per l’omicidio stradale, ad esempio, il termine è significativamente superiore ai due anni ordinari.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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