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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Approvazione dello statuto del Fondo e verifica di adeguatezza delle procedure.
  • Vigilanza sul rispetto del Capo II-bis.
  • Verifica dell'equivalenza dei sistemi di garanzia esteri delle succursali extra-UE.
  • Procedure di coordinamento con autorità di altri Stati.
  • Informativa al Fondo su criticità di imprese aderenti; disposizioni attuative.

Testo dell'articoloVigente

Art. 274-undecies D.Lgs. 209/2005 — (Poteri dell’IVASS)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano; d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso; f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.

2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

))

Commento

L'art. 274-undecies definisce il ruolo di IVASS nell'architettura del Fondo: l'Autorità non gestisce direttamente lo strumento — che è privato — ma esercita una vigilanza strutturata che ne garantisce l'effettività e la coerenza con il sistema prudenziale Solvency II.

Approvazione dello statuto

La lettera a) attribuisce a IVASS l'approvazione dello statuto, condizionata a due verifiche: caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni e ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza fra gli aderenti. Se lo statuto contempla gli interventi preventivi (art. 274-sexies, lettera c), IVASS verifica anche l'esistenza di procedure e sistemi appropriati per selezione, esecuzione e monitoraggio degli interventi.

Vigilanza generale

La lettera b) attribuisce a IVASS vigilanza generale sul rispetto del Capo II-bis. È vigilanza di legittimità e regolarità, non gestionale: il Fondo conserva autonomia operativa, ma è tenuto al rispetto delle regole legali nei limiti dell'approvazione statutaria.

Equivalenza dei sistemi esteri

La lettera c) attribuisce a IVASS la verifica dell'equivalenza dei sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese extra-comunitarie. È condizione per l'esonero dall'adesione al Fondo italiano previsto dall'art. 274-ter, comma 2. La verifica è strutturale e periodica.

Coordinamento internazionale

La lettera d) prevede procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati per la disciplina delle succursali extra-UE. Riflette la dimensione transnazionale dei gruppi assicurativi e la necessità di evitare duplicazioni o lacune di tutela.

Early warning verso il Fondo

La lettera e) impone a IVASS di "informare senza indugio" il Fondo se rileva criticità in un'impresa aderente che possano determinarne l'attivazione. È il principale strumento di innesco degli interventi preventivi: la tempestività dell'informazione condiziona l'efficacia dell'intervento ex art. 274-sexies, lettera c).

Disposizioni attuative

La lettera f) attribuisce a IVASS potere regolamentare attuativo. Il regolamento può integrare il Capo II-bis su contribuzione, metodi interni di rischio, governance del Fondo, modalità degli interventi. Lo schema ricalca quello già consolidato per i regolamenti IVASS in materia di Solvency II.

Flussi informativi periodici

Il comma 2 impone al Fondo informativa tempestiva su atti ed eventi rilevanti e una relazione annuale entro il 31 marzo. E strumento di accountability che chiude il cerchio della vigilanza pubblicistica su organismo privato di rilievo sistemico. La relazione annuale e accessibile a IVASS e, secondo modalita statutarie, agli aderenti; consente verifiche di efficacia degli interventi, andamento della dotazione e qualita della governance interna del Fondo, alimentando il dialogo regolamentare. In caso di rilievi gravi, IVASS puo prescrivere misure correttive ovvero attivare i poteri di sostituzione degli organi del Fondo.

Casi pratici

Caso 1: Tizio statuto Fondo modificato

Caso 2: Caio succursale svizzera già protetta

Domande frequenti

Lo statuto del Fondo entra in vigore senza IVASS?

No. La lettera a) subordina l'efficacia all'approvazione IVASS, condizionata alla verifica delle caratteristiche del Fondo e dell'equilibrio nella ripartizione dei rischi.

Chi decide se un sistema estero è equivalente al Fondo italiano?

L'IVASS, ex lettera c), valuta il sistema di garanzia estero quanto a livello e ambito di copertura, esonerando dall'adesione al Fondo italiano le succursali extra-UE che vi aderiscono.

Come avviene l'early warning al Fondo?

L'IVASS, ex lettera e), informa senza indugio il Fondo se rileva in un'impresa aderente criticità tali da poter determinare l'attivazione, abilitando gli interventi preventivi dell'art. 274-sexies, lettera c).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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