- Assetti di governo, strutture organizzative e sistemi di controllo adeguati.
- Prove di resistenza periodiche almeno ogni cinque anni.
- Corrispondenza con aventi diritto in lingua della polizza o dello Stato di stabilimento.
- Segreto professionale per amministratori, dipendenti e collaboratori.
- Bilancio annuale soggetto a revisione legale; patrimonio per spese di funzionamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 274-novies D.Lgs. 209/2005 — (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta; d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale; e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti; f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento; g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.
2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.
4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
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Commento
L'art. 274-novies definisce il perimetro degli obblighi di funzionamento del Fondo: governance, risk management, trasparenza, riservatezza, contabilità. La norma traduce sul piano organizzativo i principi che il legislatore eurounitario applica a tutti gli organismi a rilevanza sistemica, dai fondi di garanzia depositi alle CCP.
Governance e controlli interni
La lettera a) impone "assetti di governo, strutture organizzative e sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività". Si applica il principio di proporzionalità: l'adeguatezza è valutata in funzione della complessità e della scala dell'intervento. IVASS può emanare disposizioni attuative ex art. 274-undecies, lettera f).
Stress test quinquennali
La lettera b) prevede "prove di resistenza" almeno quinquennali sulla capacità del Fondo di effettuare gli interventi dell'art. 274-sexies. Sono test di stress che simulano scenari di attivazione: fallimento di un'aderente di grandi dimensioni, crisi sistemica, shock dei tassi. Il Fondo può chiedere informazioni alle compagnie aderenti, da conservare solo per il tempo strettamente necessario al test.
Lingua della corrispondenza
La lettera c) tutela la posizione linguistica dell'avente diritto: la corrispondenza è in italiano, nella lingua della polizza o in una delle lingue ufficiali dello Stato di stabilimento della succursale emittente. La regola facilita l'accesso effettivo alla prestazione nei contesti transfrontalieri (succursali UE).
Riservatezza e segreto professionale
La lettera d) impone riservatezza generalizzata e il comma 2 estende il segreto professionale a tutti i collaboratori. Coerente con il segreto d'ufficio IVASS ex art. 10 cod. ass. e con il segreto bancario: tutela imprese, intermediari e dati personali degli assicurati ex Reg. UE 2016/679.
Bilancio e revisione legale
La lettera e) impone redazione del bilancio annuale e revisione legale dei conti. Il modello è quello degli enti di vigilanza prudenziale: massima trasparenza per restituire fiducia agli aderenti che contribuiscono e ai consumatori che vi confidano. La lettera f) richiede patrimonio proprio per le spese di funzionamento, distinto dalla dotazione destinata agli interventi.
Idoneità degli amministratori
Il comma 3 estende ai vertici del Fondo l'art. 76 cod. ass. (requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza). È una soggezione formale al regime tipico dei vertici delle imprese vigilate, giustificata dal ruolo di rilevanza sistemica del Fondo.
Responsabilita degli organi del Fondo
Il comma 4, non riprodotto integralmente sopra, disciplina la responsabilita degli atti compiuti per il Fondo. Si applica il modello generale del diritto societario adattato alla peculiarita di organismo associativo a rilevanza sistemica: gli amministratori rispondono nei confronti del Fondo per i danni causati da inosservanza dei doveri di diligenza e di legge, secondo lo schema dell'art. 2392 c.c. La causa di legittimazione attiva spetta al Fondo stesso e, in via surrogatoria, a IVASS quando l'organismo non agisca a tutela degli interessi protetti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio chiede traduzione di una comunicazione
Caso 2: Caio scarica relazione stress test
Domande frequenti
Ogni quanto il Fondo verifica la propria solidità?
Almeno ogni cinque anni effettua prove di resistenza simulando scenari di attivazione: insolvenza di una grande compagnia aderente, crisi sistemica, stress dei tassi.
Il bilancio del Fondo è pubblico?
È redatto annualmente e soggetto a revisione legale dei conti. Le modalità di pubblicità sono definite dallo statuto e dal regolamento IVASS.
Chi siede negli organi del Fondo deve avere requisiti particolari?
Sì. Si applica l'art. 76 cod. ass.: requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza analoghi a quelli degli organi delle imprese di assicurazione vigilate.
Vedi anche