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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I commissari hanno tutti i poteri per realizzare l'attivo, salve le limitazioni dell'autorita di vigilanza sulla liquidazione.
  • Per gli atti ex art. 132 CCII serve parere del comitato di sorveglianza e rispetto delle direttive IVASS.
  • Cessione di attivita, passivita, azienda o blocchi e ammessa con autorizzazione IVASS in qualsiasi stadio della procedura.
  • Il portafoglio puo essere trasferito ad altra impresa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 257 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione dell’attivo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza , in deroga a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice , i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 45 56 60 64

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.

3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.

4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.

5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS.

Commento

Pieni poteri e vigilanza IVASS

L'art. 257 cod. ass. attribuisce ai commissari liquidatori la piena legittimazione gestoria sul patrimonio dell'impresa, salvo il limite generale delle direttive dell'autorita che vigila sulla liquidazione (l'IVASS). I poteri sono ampi: vendita di beni mobili e immobili, riscossione crediti, transazioni, alienazione partecipazioni. L'art. 132 CCII (programma di liquidazione) e richiamato, in deroga all'art. 307 comma 2 CCII, prevedendo l'acquisizione preventiva del parere del comitato di sorveglianza.

Cessioni di azienda e di blocchi

Il comma 2 attribuisce ai commissari il potere di cedere attivita, passivita, l'intera azienda o rami d'azienda, nonche beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione richiede parere favorevole del comitato di sorveglianza e autorizzazione IVASS; e ammessa in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde delle sole passivita risultanti dall'atto di cessione, regola in deroga al principio civilistico ex art. 2560 c.c. che assicura prevedibilita al cessionario e attrattivita alla cessione concorsuale.

Trasferimento del portafoglio assicurativo

Il comma 3 disciplina il trasferimento del portafoglio nella sua totalita o per singoli rami. Si tratta di operazione che, a tutela degli assicurati, non costituisce causa di scioglimento dei contratti ceduti: i rapporti continuano in capo all'impresa cessionaria. Il trasferimento deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata in Bollettino. I rischi sono assunti dal cessionario alla scadenza del termine. Il comma 4 protegge gli assicurati vietando la disdetta dei contratti in corso per il periodo dei premi pagati, sotto pena di nullita.

Operazioni finanziarie passive

Il comma 5 abilita i commissari a contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita aziendali. Lo scopo e procurare liquidita per i riparti agli aventi diritto, in particolare per coprire i crediti privilegiati derivanti da contratti vita e danni ex art. 258. L'operazione richiede prescrizioni e cautele del comitato di sorveglianza e autorizzazione IVASS. Sul piano sistematico la norma dialoga con gli artt. 258-260 (priorita di soddisfazione e ripartizione), garantendo che la fase liquidativa non subisca rallentamenti per carenza temporanea di cassa.

Tutela della continuita assicurativa

La disciplina dell'art. 257 e costruita attorno al valore della continuita assicurativa, presidio essenziale per i contraenti. Il trasferimento del portafoglio entro 60 giorni non e solo opzione operativa: e strumento di tutela del mercato, perche evita lo scioglimento massivo dei contratti e consente agli assicurati di mantenere coperture in essere senza interruzione. La giurisprudenza in tema valorizza la natura pubblicistica dell'intervento commissariale, assimilando le scelte sul portafoglio ad atti di alta amministrazione che richiedono motivazione adeguata. L'IVASS, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica la solidita patrimoniale del cessionario, l'adeguatezza dei piani di gestione e l'effettiva tutela degli assicurati ceduti. La pubblicazione in Bollettino completa il presidio di trasparenza.

Casi pratici

Caso 1: Cessione di ramo danni a impresa concorrente

Caso 2: Trasferimento del portafoglio vita

Domande frequenti

Quali poteri hanno i commissari nella liquidazione dell'attivo?

Tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita di vigilanza (IVASS). Gli atti ex art. 132 CCII richiedono parere preventivo del comitato di sorveglianza.

Come avviene il trasferimento del portafoglio assicurativo?

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, ad altra impresa con risorse adeguate, mediante convenzione approvata da IVASS e pubblicata in Bollettino. I contratti proseguono senza scioglimento.

I commissari possono contrarre mutui per la procedura?

Si, ex comma 5, anche con costituzione in garanzia di attivita aziendali, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione IVASS, per finanziare i riparti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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