- L'ultima controllante italiana assicura fondi propri ammissibili almeno uguali al SCR di gruppo.
- Il SCR consolidato minimo non e' inferiore alla somma del MCR della capogruppo e delle quote MCR delle controllate.
- L'importo minimo e' coperto da fondi propri di base ammissibili ex art. 44-decies, comma 4.
- Si applicano i principi dell'art. 216-sexies, lett. a), c), d), e), f), e l'art. 222-bis sull'intervento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.
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Commento
Il floor del SCR di gruppo consolidato
L'art. 216-quinquies cod. ass. introduce un livello minimo invalicabile per il SCR di gruppo consolidato, parallelo al MCR previsto per la singola impresa dall'art. 47-ter. La logica e' analoga: anche quando la metrica del SCR ordinario, calcolato con formula standard o modello interno, dovesse scendere al di sotto di una soglia ritenuta intrinsecamente non prudente, il sistema impone un livello minimo di capitale al di sotto del quale scattano automaticamente i poteri di intervento ex art. 222 cod. ass.
La formula della soglia minima
Il comma 2 fissa la formula. Il SCR di gruppo consolidato minimo e' almeno pari alla somma di due componenti: il MCR della capogruppo (art. 47-ter) e la quota proporzionale del MCR delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate o partecipate. La quota proporzionale riflette la percentuale di partecipazione consolidata, in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 216-sexies. L'aggregazione non prevede effetti di diversificazione, perche il MCR e' per definizione un floor non riducibile.
La qualita dei fondi propri di copertura
Il comma 3 stabilisce che l'importo minimo va coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'art. 44-decies, comma 4. La limitazione e' significativa: a copertura del MCR consolidato sono ammessi solo gli elementi di qualita piu elevata (Tier 1 unrestricted e Tier 1 restricted entro i limiti), con esclusione dei fondi accessori. E' coerente con la disciplina individuale e con gli artt. 82-99 del regolamento delegato UE 2015/35. Il richiamo all'art. 216-sexies, lett. a), c), d), e), f) fissa le regole di valutazione delle partecipazioni e dei consolidamenti.
Le conseguenze del mancato rispetto
Il richiamo all'art. 222-bis, commi 1 e 2, attiva le misure di intervento per inosservanza del SCR di gruppo. Il mancato rispetto del SCR consolidato minimo (livello MCR di gruppo) e' situazione di massima gravita: attiva poteri di IVASS comparabili a quelli previsti dall'art. 223-bis per la singola impresa in caso di violazione del MCR, inclusa la possibilita di limitare la libera disposizione delle attivita, la richiesta di piano di finanziamento a breve termine e l'attivazione delle procedure di crisi previste dal Titolo XVI. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dalla controllante o dal soggetto designato.
Profili applicativi e collegamento con le procedure di crisi
La violazione del SCR di gruppo consolidato minimo e' situazione di massima gravita perche segnala una soglia di rischio prossima all'incapacita del gruppo di onorare gli impegni verso gli assicurati. Le misure dell'art. 222-bis includono limitazioni alla libera disposizione delle attivita, richiesta di piano di finanziamento a breve termine, restrizioni alle distribuzioni infragruppo. In caso di persistente inosservanza, possono attivarsi le procedure di crisi del Titolo XVI del codice, inclusa la gestione provvisoria, il risanamento, la liquidazione coatta amministrativa. Il coordinamento con la BRRD assicurativa (direttiva 2014/59/UE non applicabile alle imprese assicurative) non e' diretto, ma il framework IRRD (Insurance Recovery and Resolution Directive) in corso di adozione introdurra strumenti analoghi.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo del MCR di gruppo
Caso 2: Violazione del minimo consolidato
Domande frequenti
Cos'e' il SCR di gruppo consolidato minimo?
E' il floor del requisito patrimoniale di gruppo, pari alla somma del MCR della capogruppo e delle quote proporzionali dei MCR delle controllate assicurative e riassicurative.
Quali fondi propri possono coprire il minimo?
Solo fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'art. 44-decies, comma 4: Tier 1 unrestricted e Tier 1 restricted entro i limiti previsti dal regolamento delegato UE 2015/35.
Cosa succede se la soglia viene violata?
Si applicano le misure di intervento dell'art. 222-bis: limitazione di operazioni, richiesta di piano di finanziamento a breve, attivazione delle procedure di crisi del Titolo XVI in caso di gravita.
Vedi anche