← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS raccoglie dati per indagini statistiche, studi e analisi del mercato assicurativo.
  • Le imprese comunicano separatamente premi, sinistri e commissioni per stabilimento e libera prestazione di servizi.
  • Le voci sono articolate per Stato membro e per linea di attività danni o vita.
  • Per il ramo RC auto è richiesto anche il dato su frequenza e costo medio dei sinistri.

Testo dell'articoloVigente

Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 — (Informazioni statistiche)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

2. 2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

))

Commento

Una vigilanza che osserva anche il mercato

L'art. 190-bis cod. ass. attribuisce a IVASS un potere informativo finalizzato non a controllare la singola impresa, ma a leggere il mercato assicurativo come fenomeno aggregato. La raccolta statistica serve a indagini, studi e analisi che alimentano la relazione annuale al Parlamento, le elaborazioni ANIA, le pubblicazioni dell'OCSE e le richieste della European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA, qui denominata AEAP).

Premi, sinistri e commissioni per Stato e per linea di attività

Il comma 2 impone la separazione contabile fra operazioni svolte in regime di stabilimento e operazioni in libera prestazione di servizi, prevista dalla direttiva 2009/138/CE. La distinzione consente di misurare il volume reale di affari transfrontaliero, indipendentemente dal luogo della sede legale dell'impresa. I dati sono articolati per Stato membro di prestazione e per linee di attività riconosciute dall'ordinamento comunitario: rami danni e rami vita classificati secondo gli allegati Solvency II.

Il dato di settore: RC auto e ramo 10

Il comma 3 chiede alle imprese autorizzate al ramo 10 (responsabilità civile dei veicoli terrestri) due indicatori tecnici cruciali: frequenza dei sinistri e costo medio. Sono i parametri che IVASS aggrega nelle proprie statistiche annuali, e che alimentano studi sull'asimmetria territoriale dei premi RCA e sulla relazione fra concentrazione del rischio e tariffe applicate. Il dato è poi base per le decisioni sui contributi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada (artt. 285 e seguenti).

Cooperazione con le autorità europee

Il comma 4 prevede la trasmissione in forma aggregata delle informazioni alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati, su richiesta ed entro un termine ragionevole. Si attua il principio di leale cooperazione fra autorità nazionali nello spazio assicurativo unico, declinato da Solvency II. Il dato circola tutelando il segreto d'ufficio (art. 10 cod. ass.) ma garantendo trasparenza sui volumi cross-border, premessa per la vigilanza sulla solidità delle imprese che operano in più Stati.

Riservatezza e finalità statistiche

I dati raccolti ai sensi dell'art. 190-bis cod. ass. sono utilizzati esclusivamente per finalità statistiche, di studio e di analisi del mercato assicurativo italiano e dei singoli rami. La diffusione avviene in forma aggregata, con tutela del segreto d'ufficio ex art. 10 cod. ass. e del segreto statistico ex d.lgs. 322/1989. IVASS pubblica annualmente le statistiche del mercato assicurativo italiano, articolate per ramo, per regione e per categoria di distribuzione. I dati confluiscono inoltre nelle statistiche EIOPA, che alimentano stress test paneuropei, dashboard di vigilanza e analisi tematiche su rami specifici. Il reporting statistico è distinto, anche sotto il profilo dei flussi tecnici, dal reporting prudenziale ex art. 190, pur partendo da dati di base in parte coincidenti.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia attiva in tre Stati membri

Caso 2: Statistica del ramo RC auto

Domande frequenti

Le informazioni statistiche sono distinte da quelle prudenziali?

Sì. L'art. 190-bis disciplina una raccolta specificamente diretta a studi e analisi di mercato, separata dal reporting prudenziale Solvency II disciplinato dall'art. 190.

Perché si chiede la separazione fra stabilimento e libera prestazione di servizi?

Per misurare l'effettivo volume di affari transfrontaliero e cooperare con le altre autorità europee, in linea con la direttiva Solvency II.

Quale dato aggiuntivo è richiesto per la RC auto?

Frequenza e costo medio dei sinistri, perché il ramo 10 ha rilievo statistico autonomo per la valutazione del rischio circolazione e per il funzionamento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.