← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e disporre accertamenti sui soggetti vigilati.
  • Le ispezioni si svolgono presso imprese, intermediari, soggetti del ciclo operativo e abusivi.
  • Per i modelli interni Solvency II è ammesso il ricorso a esperti esterni a spese dell'impresa.
  • I criteri di selezione e i conflitti di interesse sono disciplinati con regolamento IVASS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 189 D.Lgs. 209/2005 — Poteri di indagine

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

2. L' IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, … e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

Commento

L'architettura dei poteri di indagine

L'art. 189 cod. ass. è la norma che traduce in poteri operativi la funzione di vigilanza che gli articoli 5 e 6 attribuiscono all'IVASS. Senza la possibilità di chiedere dati, ordinare l'esibizione di documenti e svolgere accertamenti, la vigilanza prudenziale sarebbe una dichiarazione di principio. La norma distingue due modalità complementari: la richiesta documentale a distanza (comma 1) e l'ispezione in loco (comma 2), con uno spettro soggettivo ampio che include i destinatari della vigilanza ex art. 6 e i soggetti che svolgono attività riservate senza autorizzazione.

Ambito soggettivo: vigilati e abusivi

L'estensione ai soggetti privi di autorizzazione è scelta che merita attenzione. Permette a IVASS di entrare nei locali di chi colloca polizze, gestisce sinistri o intermedia coperture al di fuori del perimetro del Registro Unico degli Intermediari, condotta sanzionata dagli artt. 305 e 308 cod. ass. È la base normativa che consente le indagini sui fenomeni di abusivismo, dai siti web che vendono coperture RC auto fittizie alle reti di sedicenti broker non iscritti al RUI.

Le ispezioni e il ciclo operativo

Il comma 2 estende le ispezioni agli uffici degli intermediari e dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo: gestori di sinistri in outsourcing, periti, società di liquidazione, fornitori IT che ospitano dati assicurativi sensibili. È coerente con la disciplina dell'esternalizzazione (artt. 30-septies e 205-bis): IVASS può seguire la catena del valore fino al fornitore ultimo, perché l'esternalizzazione non sposta la responsabilità prudenziale dell'impresa.

Modelli interni Solvency II ed esperti esterni

La possibilità di avvalersi di revisori e attuari esterni con oneri a carico dell'impresa serviva, nella fase di prima attuazione di Solvency II (direttiva 2009/138/CE), a colmare lo scarto di competenze tecniche specifiche sui modelli interni completi o parziali. Il regolamento IVASS disciplina criteri di selezione e ipotesi di conflitto di interesse, in coerenza con l'autonomia e l'imparzialità che la funzione richiede. Sul piano sanzionatorio, l'ostacolo all'attività ispettiva integra fattispecie autonoma ex art. 306 cod. ass.

Rapporto con la disciplina europea

Le facoltà dell'art. 189 sono coerenti con l'art. 35 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) e con i poteri attribuiti dall'art. 21 del regolamento UE 1094/2010 a EIOPA. Sul piano interno, l'esercizio dei poteri di indagine è soggetto ai principi di legalità, proporzionalità e necessarietà che la Corte costituzionale ha più volte richiamato per le attività di vigilanza delle autorità indipendenti. La verbalizzazione delle attività ispettive è coperta dal segreto d'ufficio ex art. 10 cod. ass., a tutela sia degli interessi conoscitivi del vigilato sia delle indagini in corso. I documenti acquisiti possono essere utilizzati nei procedimenti sanzionatori IVASS e, in coordinamento con l'autorità giudiziaria, nei procedimenti penali per reati di abusivismo finanziario.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta documentale a una compagnia danni

Caso 2: Ispezione sul gestore sinistri in outsourcing

Domande frequenti

IVASS può ispezionare un sito che vende polizze senza essere iscritto al RUI?

Sì. L'art. 189 comma 2 estende il potere ispettivo anche ai soggetti che svolgono attività riservate senza autorizzazione, presupposto operativo per l'azione contro l'abusivismo assicurativo.

Le richieste di IVASS si rivolgono solo alle imprese?

No. Si rivolgono ai destinatari della vigilanza di cui all'art. 6 (imprese, intermediari, gruppi) e anche agli abusivi. La portata soggettiva è volutamente ampia.

Chi paga i costi degli esperti esterni nominati per le ispezioni sui modelli interni?

L'onere è a carico dell'impresa ispezionata. Il regolamento IVASS fissa criteri di scelta e ipotesi di conflitto di interesse degli esperti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.