- Imprese e intermediari redigono il DIP per prodotti danni, il DIP-Vita per polizze vita, il KID per IBIPs.
- Il DIP segue regolamento UE 2017/1469; il KID segue regolamento UE 1286/2014 (PRIIPs).
- Documenti precontrattuali sintetici, standardizzati, di facile lettura.
- Possibili obblighi informativi aggiuntivi del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
- Sistema imperniato sulla trasparenza precontrattuale a tutela del consumatore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 185 D.Lgs. 209/2005 — (Documentazione informativa)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP – Vita); c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinchè il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto))
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Commento
Architettura della documentazione precontrattuale
L'art. 185 disegna l'architettura della documentazione informativa che imprese e intermediari devono fornire al contraente prima della conclusione del contratto. Il sistema si articola in tre documenti standardizzati a livello europeo: il DIP per i prodotti danni; il DIP-Vita per le polizze vita non IBIPs; il KID per gli IBIPs e i PRIIPs. A questi si aggiungono i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivo) che integrano le informazioni standardizzate con specifiche del prodotto.
DIP per prodotti danni
Il DIP danni e' disciplinato dal regolamento UE 2017/1469 (IPID, Insurance Product Information Document). E' un documento sintetico (max 2 pagine A4) con format standardizzato che illustra: tipologia di assicurazione, rischi coperti ed esclusi, condizioni di copertura, modalita' di pagamento del premio, durata del contratto, modalita' di disdetta. Lo scopo e' consentire al consumatore confronto agevole tra prodotti.
DIP-Vita per polizze vita non IBIPs
Il DIP-Vita e' regolato dall'art. 185-ter del Codice e dalle disposizioni IVASS attuative. Ha caratteristiche analoghe al DIP danni adattate al settore vita: tipologia di copertura, prestazioni, premi, durata, modalita' di riscatto, fiscalita'. Si applica ai contratti vita tradizionali (ramo I, II, V senza componenti complessi).
KID per IBIPs e PRIIPs
Per gli IBIPs (insurance-based investment products) si applica il KID (Key Information Document) disciplinato dal regolamento UE 1286/2014 (PRIIPs). Il KID e' più analitico del DIP: include indicatori di rischio standardizzati (SRI), scenari di performance, impatti dei costi nel tempo, periodo di detenzione raccomandato. E' valido per tutti i prodotti di investimento al dettaglio (PRIIPs), non solo assicurativi.
Documentazione aggiuntiva
Il sistema standardizzato non esaurisce gli obblighi informativi: gli artt. 186 e 187 disciplinano il documento informativo precontrattuale aggiuntivo che integra il DIP/KID con informazioni specifiche del prodotto (clausole contrattuali rilevanti, limitazioni, condizioni operative). Il DIP aggiuntivo e' essenziale per polizze complesse o personalizzate.
Modalita' di consegna e supporto durevole
La documentazione e' consegnata al contraente in tempo utile prima della conclusione del contratto. La forma standard e' il supporto durevole (cartaceo o digitale che consenta archiviazione e consultazione). Il consenso del contraente alla consegna digitale e' presunto se il rapporto e' instaurato online; per il cartaceo e' la modalita' standard nei rapporti fisici. La giurisprudenza ha riconosciuto valore probatorio alla consegna digitale tracciata (e-mail con allegato, area riservata con log di accesso). La mancata consegna integra grave inadempimento informativo e può fondare nullita' del contratto o risarcimento per culpa in contrahendo ex art. 1337 c.c. La prova della consegna grava sull'impresa.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — acquisto online di RC auto
Caso 2: Caso Caia — unit linked in filiale
Domande frequenti
Il DIP e il KID si sovrappongono?
No. Sono alternativi: il KID si applica agli IBIPs e PRIIPs; il DIP-Vita ai prodotti vita non IBIPs; il DIP ai prodotti danni. Per un IBIP non e' richiesto il DIP-Vita: basta il KID.
Il DIP aggiuntivo e' sempre necessario?
Si', e' parte integrante del set informativo. Il DIP/KID standardizzato e' sintetico; il DIP aggiuntivo dettaglia le specifiche del prodotto. La mancanza di entrambi integra inadempimento informativo.
Posso ricevere la documentazione solo digitale?
Si', se il consenso e' espresso o se il rapporto e' instaurato online. La consegna deve essere su supporto durevole che consenta archiviazione e consultazione. Il diritto di richiedere copia cartacea e' garantito.
Vedi anche