In sintesi
- Fissa la data di entrata in vigore del T.U.: 1° luglio 2002.
- Coincide con il momento di efficacia delle abrogazioni operate dagli artt. 299 e 301.
- Allegata la tavola di corrispondenza con la normativa previgente.
- Norma di chiusura del T.U., classica disposizione finale di un atto di riassetto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 302 D.P.R. 115/2002 — (L) Entrata in vigore
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002. TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 302 è la norma di chiusura del T.U. spese di giustizia. Stabilisce la data di entrata in vigore — 1° luglio 2002 — e introduce la tavola di corrispondenza con la disciplina previgente, strumento essenziale per chi deve transitare dai vecchi riferimenti normativi a quelli del T.U.
La scelta della data
La data del 1° luglio 2002 risponde a esigenze pratiche: coincide con l'inizio del secondo semestre dell'anno solare, momento naturale di chiusura di scritture contabili e di avvio di nuovi regimi tariffari. Inoltre, lascia agli uffici giudiziari il tempo necessario per adeguare circolari interne, modelli operativi e sistemi informativi. La vacatio legis è quindi più ampia di quella ordinaria di quindici giorni dalla pubblicazione (il T.U. è pubblicato a fine maggio 2002).
Effetti dell'entrata in vigore
Dalla data indicata, si producono effetti molteplici: efficacia abrogativa degli artt. 299 e 301; piena applicazione delle disposizioni a regime e di quelle transitorie; estensione del rinvio dinamico dell'art. 296 alla nuova disciplina; avvio del termine biennale per la prima relazione al Parlamento sul patrocinio (art. 294); operatività della copertura finanziaria prevista dall'art. 295.
La tavola di corrispondenza
L'allegato è strumento di trasparenza: associa ogni articolo del T.U. alla disposizione previgente da cui deriva, consentendo ricostruzioni rapide. Per chi consulta un atto storico o una sentenza che richiama vecchi articoli (per esempio del R.D. 1043/1923 o di leggi degli anni Cinquanta), la tavola indica subito la disposizione corrispondente del T.U. È un'opera di consolidamento giuridico che riflette la prassi consolidata dei T.U. moderni.
Profilo di tecnica legislativa
La presenza di una tavola di corrispondenza è un requisito implicito dei testi unici di riassetto, raccomandata dalle circolari della Presidenza del Consiglio. Senza tavola, l'operatore dovrebbe ricostruire autonomamente le filiazioni normative; con tavola, l'accesso al testo è più agevole e l'aggiornamento delle banche dati giuridiche risulta semplificato. È un esempio di pulizia normativa coerente con i principi della legge sulla migliore regolazione.
Dimensione storica
Il 1° luglio 2002 segna il consolidamento di oltre 130 anni di disciplina italiana delle spese di giustizia. Dal R.D. 2700/1865 al T.U., la materia ha conosciuto continue trasformazioni: dall'epoca del bollo cartaceo al contributo unificato del 2001, dalle marche da bollo alle modalità telematiche di pagamento. L'art. 302 cristallizza questo punto di arrivo e apre la nuova fase, in cui il T.U. diventerà a sua volta oggetto di numerose modifiche (leggi di stabilità annuali, decreti legge fiscali, riforme processuali) ma mantenendo l'impianto unitario.
Rilevanza pratica oggi
L'art. 302 è la prima disposizione che l'operatore consulta quando si tratta di stabilire il regime applicabile a un atto compiuto a cavallo dell'entrata in vigore del T.U. La regola del tempus regit actum, applicata insieme alle disposizioni transitorie degli artt. 282 ss., consente di gestire correttamente la successione delle norme nel tempo, anche a distanza di anni dall'entrata in vigore.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Regime applicabile a un atto pregresso
Caso 2: Caso 2 — Uso della tavola di corrispondenza
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il DPR 115/2002?
Il 1° luglio 2002, in forza dell'art. 302 del T.U. stesso.
Cos'è la tavola di corrispondenza allegata al T.U.?
È uno strumento di consultazione che associa ogni articolo del T.U. alla disposizione previgente da cui deriva, facilitando il passaggio dal vecchio al nuovo testo.
Cosa succede agli atti compiuti prima del 1° luglio 2002?
Restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del loro compimento, in applicazione del principio tempus regit actum, salvo specifiche disposizioni transitorie del T.U. (artt. 282 ss.).
Vedi anche