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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non si esercita se il contraente ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo o se il sinistro e' avvenuto entro il termine.
  • L'esclusione opera anche per polizze obbligatorie con sinistro nel termine ex art. 59-octies del codice del consumo.
  • L'impresa deve informare preventivamente il contraente delle ipotesi di esclusione del recesso.

Testo dell'articoloVigente

Art. 167-bis D.Lgs. 209/2005 — (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se: a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ; b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 , in caso di polizza obbligatoria.

2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 . 82

Commento

L'equilibrio tra tutela del consumatore e prevenzione degli abusi

L'art. 167-bis disciplina un punto di frizione classico del diritto dei consumi assicurativo: come conciliare il diritto di recesso del consumatore (tutela base nei contratti a distanza) con la natura propria dell'assicurazione, che si esaurisce nell'erogazione di copertura per un periodo determinato. Senza correttivi, il consumatore potrebbe stipulare polizza, ricevere copertura per il periodo iniziale (anche con sinistro), poi recedere ottenendo restituzione integrale del premio. Il legislatore introduce ipotesi specifiche di esclusione del recesso per evitare questa distorsione.

Le due ipotesi di esclusione

Il comma 1 elenca due fattispecie. Lettera a): il contraente ha richiesto all'impresa o all'intermediario la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate entro il termine previsto dall'art. 59-octies del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). La richiesta di esecuzione delle prestazioni assicurative consuma il diritto di recesso: il contraente che attiva la copertura non può poi pretendere di disfarsi del contratto. Lettera b): il sinistro si verifica entro il termine di recesso, in caso di polizza obbligatoria. Per polizze obbligatorie (RC auto in primis) il sinistro nel periodo di recesso esclude la possibilita' di recedere: la copertura ha già funzionato per la finalita' protettiva pubblica.

L'obbligo informativo a carico della compagnia

Il comma 2 impone alla compagnia di informare il contraente delle ipotesi di esclusione del recesso. L'informazione deve essere chiara e tempestiva, da consegnare in fase precontrattuale insieme al set informativo standard (DIP, DIP aggiuntivo, condizioni di polizza). L'omessa informazione può inficiare la validita' della esclusione: la compagnia non può opporre al consumatore una preclusione che non gli e' stata adeguatamente comunicata. La regola e' coerente con il principio generale di trasparenza ex art. 166.

Coordinamento con il codice del consumo

L'art. 167-bis attua il regime europeo dei contratti a distanza per i servizi finanziari (direttiva 2002/65/CE, recepita negli artt. 67-bis ss. cod. cons. e poi negli artt. 59-octies ss. con la riforma). Il consumatore ha 14 giorni per recedere dai contratti di assicurazione conclusi a distanza (in alcuni casi 30 per assicurazioni sulla vita), salvo le ipotesi di esclusione qui previste. La disciplina coordina diritto dei consumi e diritto assicurativo: il primo offre la tutela base del recesso, il secondo introduce le specialita' necessarie per il funzionamento del mercato. La giurisprudenza interpreta restrittivamente le esclusioni del recesso, valorizzando la tutela del consumatore.

L'interazione con il diritto digitale

I contratti di assicurazione conclusi a distanza sono in fortissima crescita: portali comparatori, app mobile, chatbot e assistenti virtuali ridisegnano la distribuzione assicurativa. Le regole dell'art. 167-bis e degli artt. 59-octies ss. cod. cons. si applicano integralmente alle nuove modalita' digitali, integrate dalle disposizioni IVASS sui requisiti di accessibilita' e tracciabilita' dei contratti elettronici. La firma digitale, l'identita' elettronica (SPID, CIE), il salvataggio durevole dei documenti precontrattuali su area riservata del cliente sono ormai standard di mercato. Le controversie sui contratti digitali sono in aumento: l'Arbitro Assicurativo (in via di istituzione) sara' uno strumento chiave per la risoluzione rapida senza ricorso al giudice ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — recesso entro 14 giorni senza sinistro

Caso 2: Caso Caia — sinistro nel periodo di recesso

Domande frequenti

Posso recedere da una polizza online se non ho ancora chiesto la copertura?

Si', entro 14 giorni (30 per assicurazioni sulla vita) dalla conclusione del contratto a distanza, ai sensi degli artt. 59-octies ss. cod. cons. La compagnia restituisce il premio integralmente, salvo trattenute per servizi gia' resi proporzionali.

Se ho richiesto la liquidazione del sinistro, posso recedere?

No. La lettera a) dell'art. 167-bis esclude il recesso quando hai gia' attivato la copertura chiedendo la liquidazione. La richiesta consuma il diritto di recesso: hai gia' fruito della copertura per il caso specifico.

Per la RC auto vale il recesso a distanza?

Si', ma con la specifica esclusione del comma 1, lettera b): se nel periodo di recesso si verifica un sinistro, il recesso non e' piu' esercitabile. La copertura obbligatoria ha gia' soddisfatto la sua finalita' protettiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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