In sintesi
- Norma transitoria sull'iscrizione a ruolo dei crediti per spese processuali e di mantenimento.
- Fissa una soglia minima al di sotto della quale l'ufficio non procede all'iscrizione.
- Rinvia alla soglia dell'art. 12-bis DPR 602/1973 (riscossione mediante ruolo).
- Cessa al subentrare del regolamento previsto dall'art. 228 del T.U.
Testo dell'articoloVigente
Art. 287 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall' articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
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Commento
L'art. 287 introduce un principio elementare di economicità nella gestione dei crediti erariali: non procedere a iscrizione a ruolo quando il costo del recupero supera il beneficio. Lo fa in via transitoria, rinviando al regolamento attuativo dell'art. 228 del T.U.
La soglia di non iscrizione
La soglia richiamata è quella dell'art. 12-bis DPR 602/1973, norma generale in materia di riscossione tramite ruolo. La disposizione consente all'amministrazione di non procedere quando l'importo è talmente esiguo da rendere antieconomico il recupero. Il T.U. spese di giustizia recepisce questa logica per i crediti relativi a spese processuali e crediti di mantenimento.
Logica economica
Iscrivere a ruolo ha un costo amministrativo non trascurabile: notifica della cartella, gestione dei termini, eventuale azione esecutiva. Quando il credito è inferiore alla soglia, il rapporto costi-benefici è negativo. La norma evita di mobilitare la macchina del recupero per cifre minime, lasciandone traccia comunque nei registri ai fini di trasparenza.
Le spese di mantenimento
La menzione delle 'spese di mantenimento' rinvia alle somme erogate dall'amministrazione penitenziaria per il mantenimento dei detenuti, che il T.U. include tra i crediti erariali recuperabili nei confronti del condannato (artt. 208 ss.). La soglia opera anche su questa categoria, spesso costituita da importi modesti.
Rapporto con l'art. 288
L'art. 287 va letto in serie con l'art. 288, che disciplina il discarico automatico dei crediti di importo non superiore a 25,82 euro quando il primo pignoramento è infruttuoso. Insieme, le due disposizioni formano un sistema di chiusura coerente: la soglia di non iscrizione evita di avviare il recupero quando il credito è esiguo, il discarico automatico chiude la procedura quando l'esiguità si manifesta nella fase esecutiva.
Il regolamento dell'art. 228, che dovrebbe definitivamente disciplinare la materia, è atteso da oltre vent'anni: nel frattempo, l'art. 287 mantiene piena operatività.
Riflessi sui registri e sulla rendicontazione
La non iscrizione a ruolo non equivale a cancellazione del credito: la cancelleria mantiene comunque traccia contabile dell'importo dovuto, per consentire eventuale riapertura in caso di modifica della soglia o di emersione di nuove informazioni patrimoniali sul debitore. La rendicontazione alla Ragioneria territoriale dello Stato include anche queste posizioni 'sotto soglia', funzionali al monitoraggio complessivo del fabbisogno finanziario della giustizia.
Profilo costituzionale
La disposizione è espressione del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e di economicità dell'azione pubblica (L. 241/1990, art. 1). La Corte costituzionale, in tema di soglie di non punibilità tributaria e di non perseguibilità per importi minimi, ha richiamato analoghi principi di proporzionalità e di razionalità (per analogia, sent. n. 175/2014 in materia tributaria). L'art. 287 si inserisce in questo solco, applicandolo specificamente al recupero crediti per spese di giustizia.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Credito esiguo non iscritto a ruolo
Caso 2: Caso 2 — Spese di mantenimento sotto soglia
Domande frequenti
Quando l'ufficio non iscrive a ruolo un credito per spese processuali?
Quando l'importo è inferiore alla soglia prevista dall'art. 12-bis DPR 602/1973, fino all'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 228 del T.U.
Quale logica giustifica la non iscrizione?
L'economicità dell'azione amministrativa: per crediti molto piccoli, i costi del recupero superano il beneficio atteso, e il legislatore evita di mobilitare la macchina della riscossione.
La norma si applica anche alle spese di mantenimento dei detenuti?
Sì, sono espressamente menzionate insieme alle spese processuali: anche queste somme, spesso di modesta entità, beneficiano della soglia minima di non iscrizione.
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