In sintesi
- I crediti gia iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del T.U. confluiscono nel nuovo registro.
- Esclusi i crediti prescritti o estinti per altre cause.
- Inserimento nel registro dei crediti da recuperare per iscrizione a ruolo.
- Continuita amministrativa dell'attivita di recupero.
- Coordinamento con la Parte VII sulla riscossione coattiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 281 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 281 chiude il complesso delle norme transitorie sui crediti erariali del Testo Unico stabilendo che i crediti gia iscritti nella vecchia "tavola alfabetica" alla data di entrata in vigore del DPR confluiscono nel nuovo registro dei crediti da recuperare, salvo che non siano prescritti o estinti per altre cause.
La tavola alfabetica del previgente sistema
La tavola alfabetica era lo strumento contabile con cui le cancellerie tenevano traccia, secondo ordine alfabetico dei debitori, dei crediti erariali maturati nei procedimenti definiti. Era un registro cartaceo a uso interno, propedeutico alle azioni di recupero. La sua sopravvivenza all'entrata in vigore del T.U. e stata garantita finche non e stato pienamente operativo il nuovo registro.
La continuita amministrativa
L'art. 281 evita la dispersione di crediti in essere: senza la norma, i crediti gia censiti avrebbero rischiato di restare in un limbo amministrativo, perdendo efficienza esattiva. La confluenza nel nuovo registro consente la prosecuzione delle azioni di recupero secondo la disciplina della Parte VII del T.U., con iscrizione a ruolo e affidamento all'Agente della riscossione.
L'eccezione della prescrizione
La norma esclude espressamente i crediti prescritti o estinti per altre cause. La prescrizione dei crediti erariali segue tempi diversi a seconda della natura: 10 anni per i crediti ordinari di matrice civile/amministrativa, 5 anni per le sanzioni amministrative, 10 anni per spese di giustizia, salvo discipline particolari. Crediti prescritti al 1° marzo 2002 non sono trasferiti nel nuovo registro.
Altre cause di estinzione
Tra le cause di estinzione diverse dalla prescrizione si segnalano: pagamento integrale gia intervenuto, transazione approvata, condono o sanatoria (rilevante in alcuni momenti storici), inesigibilita dichiarata. La verifica caso per caso e onere del funzionario di cancelleria responsabile dell'aggiornamento dei registri.
Rilevanza attuale
A oltre vent'anni dall'entrata in vigore l'articolo ha esaurito la propria funzione attiva. Resta tuttavia rilevante come riferimento per ricostruire la storia dei crediti antichi ancora oggetto di azioni esecutive nei rarissimi casi residui (debitori a lungo irrintracciabili, eredita con beni emersi dopo anni). La disciplina e coordinata con la digitalizzazione complessiva del recupero crediti operata dal SIAMM.
Riscossione coattiva e Agenzia delle Entrate-Riscossione
La gestione dei crediti erariali per spese di giustizia e affidata ad AdER, che agisce sulla base del ruolo predisposto dagli uffici giudiziari. Il flusso e oggi interamente digitalizzato per le posizioni post-2002, mentre i crediti pregressi dell'art. 281 hanno richiesto una migrazione amministrativa con verifica caso per caso. La cornice della Parte VII del T.U. disciplina le modalita di esazione e i mezzi di tutela del debitore.
La prescrizione dei crediti erariali per spese di giustizia (10 anni per la generalita dei casi) opera come limite temporale sostanziale alle azioni di recupero. L'art. 281 ha consolidato il principio per cui solo i crediti vivi possono essere ulteriormente perseguiti, escludendo posizioni che, pur formalmente censite, hanno perso efficacia giuridica. Il principio della certezza del diritto trova qui un'applicazione concreta nel rapporto tra Stato creditore e cittadino debitore.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio funzionario trasferisce crediti vivi
Caso 2: Caso 2 — Caia funzionaria archivia credito prescritto
Domande frequenti
Cos'era la tavola alfabetica?
Un registro cartaceo delle cancellerie che annotava in ordine alfabetico per debitore i crediti erariali maturati nei procedimenti, propedeutico al recupero coattivo.
Cosa succede ai crediti prescritti al 1° marzo 2002?
Non vengono trasferiti nel nuovo registro. La prescrizione opera come causa estintiva: il credito e irrecuperabile e non rientra nelle azioni di riscossione.
L'art. 281 ha ancora applicazione?
Funzione esaurita per la generalita dei crediti. Resta riferimento per le situazioni residue di azioni esecutive su crediti molto antichi censiti nei vecchi registri.
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