In sintesi
- Diritto forfettizzato per trasmissione telematica di duplicati nel procedimento penale.
- Importo previsto dall'allegato n. 8 del T.U. spese di giustizia.
- Si applica quando segreteria o cancelleria trasmettono via PEC o portale.
- Norma introdotta per riconoscere l'attivita della cancelleria penale digitale.
- Coordinamento con il processo penale telematico (PPT) in fase di estensione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 269-bis D.P.R. 115/2002 — (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico .
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 269-bis e una norma di nuova generazione, introdotta per disciplinare l'attivita della cancelleria penale nella trasmissione telematica di duplicati e copie informatiche di atti e documenti. La trasmissione su richiesta della parte sconta un diritto forfettizzato fissato dall'allegato n. 8 del Testo Unico.
L'introduzione del processo penale telematico
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e i successivi interventi attuativi, il procedimento penale e progressivamente migrato verso forme telematiche, sia per i depositi sia per la circolazione degli atti tra uffici e parti. L'art. 269-bis si inserisce in questa cornice: riconosce che la trasmissione digitale, pur risparmiando supporti fisici, comporta comunque un'attivita della segreteria che merita remunerazione.
Duplicato e copia informatica
La distinzione tecnica fra duplicato (riproduzione informatica identica al documento originale) e copia informatica (rappresentazione informatica di un documento) ha rilievo nel codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, artt. 22-23). Il duplicato ha la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico; la copia informatica richiede l'attestazione di conformita del pubblico ufficiale per acquisire pieno valore.
Ambito del diritto
Il diritto si applica quando segreteria o cancelleria trasmettono al richiedente, tramite PEC o portale, gli atti del procedimento penale. Restano fuori dall'ambito le ipotesi in cui il difensore acceda direttamente al portale del processo penale telematico ed estragga gli atti in autonomia: in quel caso opera la logica dell'art. 269 comma 1-bis, con esenzione del diritto.
Coordinamento con la difesa penale
Per il difensore l'art. 269-bis ha una doppia rilevanza: rappresenta un costo ricorrente quando richiede formalmente la trasmissione, ma rende possibile evitarlo organizzando il proprio accesso al portale telematico. La norma e quindi anche uno stimolo all'utilizzo degli strumenti digitali della giustizia penale, in coerenza con i progressivi obblighi introdotti dalla riforma Cartabia.
Aspetti operativi della trasmissione via PEC
La trasmissione via PEC tutela l'integrita del documento e la certezza della consegna, oltre a fornire prova legale dell'invio e della ricezione (art. 48 D.Lgs. 82/2005). Per la cancelleria penale rappresenta uno strumento di lavoro essenziale, in particolare per le comunicazioni con i difensori operanti in sedi lontane dal tribunale procedente. Il diritto forfettario dell'art. 269-bis remunera l'attivita di selezione degli atti, generazione del duplicato e invio.
Per il difensore, l'art. 269-bis richiede una valutazione preventiva di convenienza: la richiesta formale alla segreteria comporta il diritto, l'accesso autonomo al portale lo esclude. La scelta dipende dalla disponibilita dei documenti nel portale e dalla loro fruibilita immediata. Negli uffici dove il PPT e pienamente operativo, l'art. 269-bis sta progressivamente diventando una norma di applicazione residuale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio difensore richiede invio via PEC
Caso 2: Caso 2 — Caia accede al portale e scarica autonomamente
Domande frequenti
Devo pagare il diritto se la cancelleria mi invia un atto via PEC?
Si, su richiesta della parte la trasmissione telematica sconta il diritto forfettario dell'allegato 8, salvo che si tratti di atto scaricabile autonomamente dal portale.
Qual e la differenza tra duplicato e copia informatica?
Il duplicato e una riproduzione informatica identica al documento originale (stesso hash); la copia informatica e una rappresentazione che puo richiedere attestazione di conformita.
L'art. 269-bis si applica anche nel civile?
No, la rubrica e specifica per il procedimento penale. Per il civile e amministrativo opera la regola generale dell'art. 269 sulle copie su supporto digitale.
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