In sintesi
- Diritto forfettizzato per copie su supporto digitale o magnetico.
- Importi nella tabella dell'allegato n. 8 al T.U. spese di giustizia.
- Comma 1-bis: esenzione per estrazione diretta dal fascicolo informatico da parte di abilitati.
- Norma che ha accompagnato la transizione al PCT.
- Strumento per ridurre il carico burocratico in cancelleria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 269 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 269 disciplina il diritto di copia per le riproduzioni rilasciate su supporto diverso dal cartaceo: CD, DVD, chiavi USB o, oggi, file scaricabili. La quantificazione e forfettizzata ai sensi dell'allegato n. 8. La disposizione, integrata dal comma 1-bis introdotto dalla riforma del processo civile telematico, costituisce la base normativa per la dematerializzazione dei rapporti tra cancelleria e parti.
L'allegato 8 e la logica forfettaria
L'allegato 8 fissa un importo unitario per supporto, indipendente dal numero di file o di pagine equivalenti. Il forfait premia chi acquisisce grandi quantita di documenti (perizie corpose, fascicoli storici, atti di indagine) in formato digitale anziche cartaceo, riducendo l'onere economico e ambientale.
L'esenzione del comma 1-bis
Il comma 1-bis (introdotto dal DL 90/2014, convertito in L. 114/2014) prevede che il diritto di copia senza certificazione non sia dovuto quando la copia e estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. Per il difensore costituito, dotato di credenziali PCT, l'estrazione di atti dal portale dei servizi telematici e gratuita: e una scelta strategica per incentivare la digitalizzazione e ridurre il carico di lavoro delle cancellerie.
Effetti pratici sulla professione forense
L'esenzione ha avuto effetti enormi sull'organizzazione degli studi legali, eliminando un costo ricorrente e velocizzando la consultazione degli atti. Resta dovuto il diritto solo quando la copia richieda l'intervento del cancelliere (ad esempio per certificazione di conformita) o quando il richiedente non sia abilitato all'accesso (parte non costituita, terzo).
Coordinamento con le altre norme del capo
L'art. 269 si coordina con l'art. 267 (copie semplici cartacee), l'art. 268 (copie autentiche) e l'art. 269-bis (trasmissione telematica di duplicati nel procedimento penale). L'esenzione del comma 1-bis non si estende automaticamente al diritto di copia autentica: per quello servono le specifiche regole sull'autentica del difensore previste dall'art. 16-decies DL 179/2012.
Architettura del PCT e ruolo del portale dei servizi telematici
Il portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia rappresenta l'infrastruttura tecnica che ha reso operativa l'esenzione dell'art. 269 c. 1-bis. Tramite credenziali rilasciate dagli Ordini, il difensore accede al fascicolo informatico, consulta gli atti, scarica documenti, deposita memorie. L'esenzione del diritto di copia ha avuto effetto economico significativo sull'organizzazione degli studi legali, eliminando una voce di costo ricorrente.
L'evoluzione del PCT verso una piena interoperabilita con altri sistemi (Anagrafe Nazionale, Camere di Commercio, INPS) potrebbe in futuro estendere la portata dell'esenzione anche a soggetti terzi qualificati. Per ora l'art. 269 c. 1-bis resta calibrato sul difensore costituito e su soggetti abilitati ai sensi delle norme tecniche del DGSIA.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio avvocato estrae perizia dal PCT
Caso 2: Caso 2 — Caia terza non costituita chiede copia in DVD
Domande frequenti
Pago qualcosa per scaricare un atto dal PCT?
No, se sei difensore costituito o soggetto abilitato all'accesso al fascicolo informatico, l'estrazione di copia senza certificazione e esente ai sensi dell'art. 269 c. 1-bis.
Quanto costa una copia su DVD richiesta in cancelleria?
L'importo e forfettario, fissato dall'allegato 8 del T.U., rivalutato ISTAT ogni tre anni. La somma e unica per supporto, indipendente dalla quantita di documenti.
L'esenzione vale anche per il consulente di parte?
Solo se e soggetto abilitato all'accesso al fascicolo informatico (es. CTU iscritto al PCT). In assenza di abilitazione la copia segue le regole ordinarie.
Vedi anche