In sintesi
- L'ufficio tributario non paga il diritto di copia quando la copia gli e destinata.
- Ratio: evitare una partita di giro tra erario e amministrazione finanziaria.
- Rinvio alle regole della Parte II Titolo I per uso processuale dei magistrati.
- Coordinamento con l'azionabilita endoprocessuale degli atti.
- Si affianca alla disciplina dell'art. 262 sugli importi del diritto di copia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 263 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico
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Commento
L'articolo 263 introduce due regole semplici ma di forte rilevanza pratica: la prima esonera l'ufficio tributario dal pagamento del diritto di copia quando la copia gli viene rilasciata in quanto parte del giudizio; la seconda estende, nel processo tributario, le disposizioni della Parte II Titolo I del Testo Unico sull'uso processuale dei magistrati e degli uffici.
L'esonero dell'ufficio finanziario
La disposizione del primo comma evita che l'erario incassi da se stesso una somma destinata a transitare nelle scritture pubbliche. Si tratta di una scelta di economia amministrativa: l'Agenzia delle Entrate, la Riscossione e gli enti impositori non versano il diritto di copia quando, in qualita di parte del giudizio tributario, richiedono atti dal fascicolo. L'esonero non si estende ai contribuenti.
La copia per uso processuale dei magistrati
Il comma 1-bis estende al processo tributario le disposizioni della Parte II Titolo I, ossia quelle che disciplinano le copie destinate all'uso d'ufficio dei magistrati: documenti, perizie, atti di indagine necessari per la decisione, non vengono trattati come copie a richiesta di parte e seguono un regime di esonero analogo a quello previsto nel processo civile e penale.
Coordinamento con la giurisdizione tributaria
La regola va letta insieme all'art. 15 D.Lgs. 546/1992 sulla regola spese e all'art. 262 sull'importo del diritto di copia. Il contribuente vittorioso, pur avendo sostenuto l'onere, puo recuperarlo in sede di liquidazione della sentenza. L'ufficio, esonerato, non subisce un costo speculare: l'asimmetria e coerente con la natura pubblica della parte resistente nel contenzioso tributario.
Casi applicativi rilevanti
Nella prassi l'esonero viene invocato dai funzionari dell'Agenzia che ritirano in cancelleria copia di sentenze, verbali, perizie. Le segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria registrano la richiesta indicando la qualita della parte e non applicano il diritto. Per gli enti locali impositori (Comuni, Camere di Commercio) vale lo stesso principio quando agiscono come parti pubbliche del giudizio.
Asimmetria pubblica-privata e tutela del contribuente
L'asimmetria tra esonero dell'ufficio e onere per il contribuente non lede il principio di parita delle parti del processo tributario sancito dall'art. 111 Cost. La Corte costituzionale ha riconosciuto che l'amministrazione finanziaria, in quanto parte pubblica, puo legittimamente fruire di regimi differenziati su aspetti strumentali alla funzione di tutela dell'interesse erariale. Cio non incide sulla parita sostanziale delle armi nel merito del contenzioso.
Resta fermo che il contribuente vittorioso recupera in sede di liquidazione anche il costo del diritto di copia sostenuto, secondo la disciplina dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 sulla regola spese. L'asimmetria non si traduce quindi in danno definitivo: opera solo sul fronte dell'anticipazione del costo durante il giudizio, profilo gia alleggerito dalla telematizzazione del processo tributario.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio funzionario AdE ritira sentenza in CGT
Caso 2: Caso 2 — Caia contribuente chiede copia della perizia d'ufficio
Domande frequenti
L'esonero dal diritto di copia vale anche per gli enti locali impositori?
Si, la norma menziona genericamente l'ufficio tributario; nella prassi sono esonerati anche Comuni e altri enti impositori quando agiscono come parti pubbliche del giudizio.
Il contribuente paga il diritto di copia anche se chiede copia per uso processuale?
Si. L'esonero e riservato all'ufficio. Il contribuente puo comunque recuperare la spesa come voce ripetibile in sede di liquidazione del giudizio se risulta vittorioso.
Cosa si intende per uso processuale dei magistrati nel processo tributario?
Copie acquisite d'ufficio dal giudice tributario per la decisione, ad esempio per consultare atti di un altro procedimento o per acquisire perizie tecniche. Seguono il regime della Parte II Titolo I del T.U.
Vedi anche