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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ufficio notifica entro 30 giorni dal deposito l'invito al pagamento del contributo unificato non versato.
  • L'importo è calcolato in base al valore della causa e allo scaglione dell'art. 13.
  • L'avviso preavvisa iscrizione a ruolo, interessi legali e sanzione amministrativa ex art. 16, comma 1-bis.
  • La notifica è eseguita ai sensi dell'art. 137 c.p.c. dal funzionario dell'ufficio.
  • Il termine per pagare è di un mese dalla notifica dell'invito.

Testo dell'articoloVigente

Art. 248 D.P.R. 115/2002 — (R) Invito al pagamento

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del codice di procedura civile , l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.

2. Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (67)

Commento

L'articolo 248 disciplina lo strumento operativo principale del recupero del contributo unificato non versato o versato in misura inferiore al dovuto: l'invito al pagamento. È un atto amministrativo che apre formalmente la fase del recupero e fissa al destinatario un termine per regolarizzare prima dell'iscrizione a ruolo. La norma è cruciale per la legalità del recupero: l'invito è condizione di procedibilità per l'iscrizione coattiva.

Quando scatta l'invito

L'invito è emesso nei casi indicati dall'art. 16, cioè quando il contributo unificato non è stato pagato o è stato pagato in misura insufficiente rispetto al valore della causa. Il termine di trenta giorni dal deposito è ordinatorio: il superamento non incide sulla validità dell'atto, ma può rilevare per la prescrizione e per la responsabilità contabile degli uffici.

Il calcolo dell'importo

L'importo dovuto è quello risultante dal raffronto tra il valore della causa e lo scaglione dell'art. 13. Il valore si determina secondo gli artt. 10-15 c.p.c. (valore di domande di condanna, immobili, rendite, prestazioni periodiche). L'ufficio rifà i calcoli, confronta con quanto già versato e quantifica la differenza dovuta.

L'avvertenza sulle conseguenze

L'invito contiene avvertenza espressa: il mancato pagamento entro un mese comporta iscrizione a ruolo, addebito degli interessi al saggio legale e applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare al 200% dell'importo dovuto per pagamenti tardivi rilevanti. È un meccanismo dissuasivo importante.

La notifica ex art. 137 c.p.c.

La notifica avviene secondo le regole del codice di procedura civile per gli atti processuali. Si applicano le modalità tradizionali (a mezzo posta, ufficiale giudiziario, PEC per soggetti obbligati). La forma sacramentale è essenziale per la validità del successivo recupero coattivo.

Coordinate sistematiche

L'art. 248 si lega agli artt. 9-18 stesso testo unico (disciplina sostanziale del CU), all'art. 1, comma 367, L. 244/2007 (modalità di pagamento elettronico), agli artt. 137-151 c.p.c. (notificazioni) e all'art. 28 L. 689/1981 (prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

Rilievo operativo

Per le parti che ricevono un invito al pagamento ex art. 248 la regola d'oro è agire entro il mese: il pagamento tempestivo evita l'iscrizione a ruolo, gli interessi e soprattutto la sanzione, che può raggiungere il 200% dell'importo dovuto secondo il D.L. 16/2012. Se si ritiene erroneo l'importo richiesto (per esempio per cattiva determinazione del valore della causa), è possibile presentare osservazioni all'ufficio recupero crediti motivando la contestazione. Il pagamento può essere effettuato con i sistemi telematici previsti (F23, PagoPA), allegando la quietanza al fascicolo per documentare la regolarizzazione.

Sotto il profilo della responsabilità del difensore è fondamentale calcolare correttamente fin dall'inizio il contributo unificato e segnalare al cliente le conseguenze del mancato pagamento: la sanzione del 200% sull'importo dovuto può tradursi in esborsi consistenti, soprattutto in cause di valore elevato dove il CU base è già rilevante.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio sottovaluta il valore della causa

Caso 2: Caso 2 — Caio paga oltre il termine ma evita la sanzione massima

Domande frequenti

Quando l'ufficio notifica l'invito al pagamento del contributo unificato?

Entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, nei casi previsti dall'art. 16.

Cosa succede se non pago entro un mese dalla notifica dell'invito?

L'ufficio iscrive a ruolo l'importo dovuto, addebita gli interessi al saggio legale e applica la sanzione amministrativa dell'art. 16, comma 1-bis.

Come viene notificato l'invito al pagamento?

Ai sensi dell'art. 137 c.p.c., quindi con le modalità ordinarie degli atti processuali: PEC per i soggetti obbligati, posta o ufficiale giudiziario negli altri casi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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