- Le imprese fissano preventivamente condizioni e tariffe della RCA per ogni rischio.
- Devono accettare le proposte conformi alle proprie tariffe, salvo verifica della correttezza dei dati.
- Possono rifiutare se i dati forniti dal contraente non sono corretti o veritieri.
- L'autorizzazione può essere limitata a categorie di rischi specifiche.
- L'obbligo tutela il consumatore dal rifiuto opportunistico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 132 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo a contrarre
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all' articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente))
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314
Commento
Eccezione al principio di liberta' contrattuale
L'art. 132 introduce una significativa deroga al principio dell'autonomia negoziale (artt. 1322-1379 c.c.): le imprese autorizzate alla RCA sono obbligate ad accettare le proposte di contratto purche' conformi alle condizioni e tariffe preventivamente determinate. La ratio e': la RCA e' obbligatoria, ma sarebbe inutile se le imprese potessero rifiutare arbitrariamente il contraente. L'obbligo a contrarre garantisce effettivita' alla copertura obbligatoria.
Determinazione preventiva di condizioni e tariffe
Il comma 1 impone alle imprese di stabilire preventivamente: condizioni di polizza; tariffe coprenti ogni rischio derivante dalla circolazione veicoli e natanti. Le tariffe sono pubbliche (preventivatore IVASS) e applicabili a ogni proposta. L'impresa non può arbitrariamente modulare il premio caso per caso al di fuori dei criteri pubblicati.
Obbligo ad accettare
Il comma 1-bis impone l'accettazione delle proposte conformi alle condizioni e tariffe. La verifica e' limitata a: correttezza dei dati dell'attestato di rischio; identita' del contraente; identita' dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. L'impresa non può rifiutare per ragioni di mercato, di selezione del rischio non dichiarate, di profitto. La regola limita le pratiche di "scrematura" dei clienti ad alta sinistrosita'.
Verifica dati e ricalcolo
Il comma 1-ter consente all'impresa di rifiutare se dalla verifica - anche tramite banche dati - emergono dati non corretti o non veritieri. In tal caso l'impresa ricalcola il premio e invia un nuovo preventivo. L'eventuale rifiuto definitivo richiede la prova oggettiva della non veridicita'. La regola previene frodi sull'attestato ma non legittima dinieghi opportunistici.
Autorizzazione limitata per categoria
Il comma 2 consente all'impresa di chiedere autorizzazione limitata a determinate categorie di rischi (es. solo autovetture, solo motoveicoli, solo flotte). La limitazione e' lecita ed e' pubblicata; l'impresa può rifiutare proposte fuori dal proprio perimetro autorizzato.
Sanzioni e tutele
Il rifiuto ingiustificato integra violazione amministrativa sanzionata da IVASS (regolamento sanzioni 39/2018). Il contraente può rivolgersi all'arbitratore IVASS o, in caso di danno, agire civilmente per la stipula del contratto ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre).
Coordinamento con tariffa tecnica e libera concorrenza
L'obbligo a contrarre non impedisce alle imprese di esercitare politiche tariffarie selettive entro i limiti consentiti: la tariffa può essere differenziata per profilo di rischio (eta', residenza, classe di merito, anzianita' di patente, percorrenza annua dichiarata, alimentazione del veicolo) purche' le variabili siano attuarialmente fondate. Il rifiuto del contraente con profilo sgradito non e' lecito; la tariffa alta lo e'. L'IVASS controlla l'effettivita' della differenza tra le due fattispecie.
Effetti sui contratti stipulati in violazione
Se l'impresa applica condizioni o tariffe diverse da quelle preventivamente determinate, il contraente può chiedere la riconduzione al contratto tipo, con applicazione della tariffa pubblicata. La giurisprudenza ha ritenuto che la pubblicita' tariffaria abbia valore normativo nei confronti del contraente, alla pari di un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. La modifica unilaterale in melius per l'impresa e' invalida e il consumatore può chiedere il rimborso della differenza pagata.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — neopatentato con due sinistri
Caso 2: Caso Caia — falsa dichiarazione provincia residenza
Domande frequenti
L'impresa puo' rifiutare un automobilista con molti sinistri?
No, se i sinistri risultano dall'attestato di rischio veritiero. L'impresa applica la propria tariffa per quel profilo (classe di merito alta, premio elevato), ma deve accettare. Il rifiuto e' sanzionato.
E se la mia auto ha caratteristiche atipiche (es. veicolo storico)?
L'impresa puo' avere autorizzazione limitata a determinate categorie. Se non ha autorizzazione per veicoli storici, puo' rifiutare. Si deve cercare un'impresa autorizzata anche per il segmento specifico.
Cosa posso fare se sono rifiutato senza ragione?
Reclamo all'impresa, poi segnalazione IVASS. In caso di danno (impossibilita' di circolare per mancata copertura) si puo' agire per esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e risarcimento.
Vedi anche