Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

In sintesi

  • Gare e competizioni sportive di veicoli a motore richiedono assicurazione obbligatoria specifica.
  • L'obbligo grava sull'organizzatore, non sui singoli partecipanti.
  • La copertura si estende ai danni a persone, animali e cose.
  • Esclusi i danni ai partecipanti e ai veicoli da loro adoperati.
  • I massimali devono essere adeguati al rischio specifico della competizione.
Indice dei contenuti

Specificita' del rischio sportivo a motore

Le competizioni sportive di veicoli a motore generano rischi differenziati rispetto alla circolazione ordinaria: velocita' elevate, ravvicinata densita' di mezzi, possibile fuori pista verso il pubblico, presenza di spettatori e personale tecnico. L'art. 124 disciplina l'assicurazione obbligatoria di tale specifico rischio, con regole distinte rispetto alla RCA classica.

Onere assicurativo sull'organizzatore

Il comma 1 imputa l'obbligo all'organizzatore della gara, non ai singoli partecipanti. La logica e': l'organizzatore controlla luogo, modalita', sicurezza; e' il soggetto in posizione migliore per dimensionare i massimali e gestire il rischio aggregato. Senza l'assicurazione, la gara non può essere autorizzata dalle autorita' competenti.

Alternativa tra RCA e assicurazione generale

L'organizzatore può stipulare la RC dei veicoli a motore in versione gare oppure l'assicurazione generale di cui all'art. 2 comma 3 numero 13 del Codice (RC generale). La scelta dipende dalla natura della gara e dal mercato assicurativo: per eventi piccoli può bastare una RC generale; per eventi grandi (Formula E, MotoGP, rally internazionali) si usano polizze RCA gare con massimali elevati e clausole specifiche.

Estensione soggettiva della copertura

Il comma 2 precisa che la copertura tutela l'organizzatore e gli altri obbligati (commissari, marshall, addetti alla sicurezza) per i danni causati a persone, animali e cose. Tipicamente: spettatori sulle tribune, residenti vicini al circuito, fauna selvatica colpita in rally su strada aperta.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da loro adoperati. La logica e' che il pilota assume volontariamente il rischio agonistico (volenti non fit iniuria, declinato secondo la giurisprudenza). I partecipanti si tutelano con polizze infortuni e kasko volontarie, spesso obbligatorie per regolamento sportivo (es. CSAI, FIA, FIM).

Massimali idonei

La norma richiede massimali idonei al rischio. I massimali RCA ordinari (art. 128) costituiscono il minimo; le polizze gare prevedono spesso massimali fino a 30-50 milioni di euro per eventi di portata internazionale. La valutazione e' rimessa all'organizzatore con verifica da parte dell'autorita' che rilascia l'autorizzazione.

Procedura autorizzativa e ruolo della Polizia stradale

L'autorizzazione alla gara e' rilasciata dal Prefetto (gare su strade non interdette) o dal Comune (gare su strade comunali interdette) previo parere della Polizia stradale. L'istanza include: programma dell'evento, mappa del percorso, piano di sicurezza, prova della polizza con massimali e clausole. La Polizia verifica la coerenza tra rischio prospettato e copertura. La gara senza autorizzazione integra illecito amministrativo grave (art. 9 c.d.s.) e responsabilita' civile aggravata dell'organizzatore.

Rapporti con federazioni sportive

Le federazioni sportive (ACI Sport, FMI, FIM) prevedono polizze quadro che gli organizzatori affiliati possono attivare a condizioni convenzionate. La polizza federale e' utile per eventi minori; per grandi eventi serve polizza dedicata negoziata sul mercato specialistico (Lloyd's, Allianz Global Specialty, Tokio Marine HCC). Il broker specializzato e' figura chiave nella strutturazione delle coperture.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - incidente al rally regionale

Caso 2: Caso Caia - competizione di motoscafi

Domande frequenti

Senza assicurazione si puo' organizzare una gara?

No. L'autorita' competente non autorizza la gara senza prova della polizza. La circolare ministeriale e i regolamenti FIA/FIM individuano i massimali minimi per categoria di evento.

I piloti hanno bisogno di una polizza propria?

Si', per i danni a se' stessi e al proprio mezzo. Quella dell'organizzatore copre solo i danni causati a terzi (pubblico, addetti).

Una corsa amatoriale tra amici e' soggetta all'art. 124?

Si', se assume la natura di competizione organizzata su circuito chiuso o strada interdetta. L'organizzatore (anche dilettantistico) deve stipulare polizza adeguata; in difetto risponde personalmente in solido.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.