Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

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In sintesi

  • Gare e competizioni sportive di veicoli a motore richiedono assicurazione obbligatoria specifica.
  • L'obbligo grava sull'organizzatore, non sui singoli partecipanti.
  • La copertura si estende ai danni a persone, animali e cose.
  • Esclusi i danni ai partecipanti e ai veicoli da loro adoperati.
  • I massimali devono essere adeguati al rischio specifico della competizione.
Indice dei contenuti

Specificità del rischio sportivo a motore

Le competizioni sportive di veicoli a motore generano rischi differenziati rispetto alla circolazione ordinaria: velocità elevate, ravvicinata densità di mezzi, possibile fuori pista verso il pubblico, presenza di spettatori e personale tecnico. L'art. 124 disciplina l'assicurazione obbligatoria di tale specifico rischio, con regole distinte rispetto alla RCA classica.

Onere assicurativo sull'organizzatore

Il comma 1 imputa l'obbligo all'organizzatore della gara, non ai singoli partecipanti. La logica e': l'organizzatore controlla luogo, modalità, sicurezza; e' il soggetto in posizione migliore per dimensionare i massimali e gestire il rischio aggregato. Senza l'assicurazione, la gara non può essere autorizzata dalle autorità competenti.

Alternativa tra RCA e assicurazione generale

L'organizzatore può stipulare la RC dei veicoli a motore in versione gare oppure l'assicurazione generale di cui all'art. 2 comma 3 numero 13 del Codice (RC generale). La scelta dipende dalla natura della gara e dal mercato assicurativo: per eventi piccoli può bastare una RC generale; per eventi grandi (Formula E, MotoGP, rally internazionali) si usano polizze RCA gare con massimali elevati e clausole specifiche.

Estensione soggettiva della copertura

Il comma 2 precisa che la copertura tutela l'organizzatore e gli altri obbligati (commissari, marshall, addetti alla sicurezza) per i danni causati a persone, animali e cose. Tipicamente: spettatori sulle tribune, residenti vicini al circuito, fauna selvatica colpita in rally su strada aperta.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da loro adoperati. La logica e' che il pilota assume volontariamente il rischio agonistico (volenti non fit iniuria, declinato secondo la giurisprudenza). I partecipanti si tutelano con polizze infortuni e kasko volontarie, spesso obbligatorie per regolamento sportivo (es. CSAI, FIA, FIM).

Massimali idonei

La norma richiede massimali idonei al rischio. I massimali RCA ordinari (art. 128) costituiscono il minimo; le polizze gare prevedono spesso massimali fino a 30-50 milioni di euro per eventi di portata internazionale. La valutazione e' rimessa all'organizzatore con verifica da parte dell'autorita' che rilascia l'autorizzazione.

Procedura autorizzativa e ruolo della Polizia stradale

L'autorizzazione alla gara e' rilasciata dal Prefetto (gare su strade non interdette) o dal Comune (gare su strade comunali interdette) previo parere della Polizia stradale. L'istanza include: programma dell'evento, mappa del percorso, piano di sicurezza, prova della polizza con massimali e clausole. La Polizia verifica la coerenza tra rischio prospettato e copertura. La gara senza autorizzazione integra illecito amministrativo grave (art. 9 c.d.s.) e responsabilità civile aggravata dell'organizzatore.

Rapporti con federazioni sportive

Le federazioni sportive (ACI Sport, FMI, FIM) prevedono polizze quadro che gli organizzatori affiliati possono attivare a condizioni convenzionate. La polizza federale e' utile per eventi minori; per grandi eventi serve polizza dedicata negoziata sul mercato specialistico (Lloyd's, Allianz Global Specialty, Tokio Marine HCC). Il broker specializzato e' figura chiave nella strutturazione delle coperture.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - incidente al rally regionale

Caso 2: Caso Caia - competizione di motoscafi

Domande frequenti

Senza assicurazione si può organizzare una gara?

No. L'autorita' competente non autorizza la gara senza prova della polizza. La circolare ministeriale e i regolamenti FIA/FIM individuano i massimali minimi per categoria di evento.

I piloti hanno bisogno di una polizza propria?

Sì, per i danni a sé stessi e al proprio mezzo. Quella dell'organizzatore copre solo i danni causati a terzi (pubblico, addetti).

Una corsa amatoriale tra amici e' soggetta all'art. 124?

Sì, se assume la natura di competizione organizzata su circuito chiuso o strada interdetta. L'organizzatore (anche dilettantistico) deve stipulare polizza adeguata; in difetto risponde personalmente in solido.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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