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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'obbligo RC si estende ai natanti da diporto con motore in acque ad uso pubblico.
  • Sono esclusi i natanti senza motore individuati con regolamento MISE.
  • Obbligo per natanti fino a 25 tonnellate con motore inamovibile oltre 3 cv fiscali ad uso pubblico.
  • I motori amovibili sono assicurati in se', e coprono il natante su cui sono via via montati.
  • Si applicano in quanto compatibili le norme della RCA veicoli.

Testo dell'articoloVigente

Art. 123 D.Lgs. 209/2005 — Natanti

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall' articolo 2054 del codice civile , compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell' IVASS , individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Commento

Estensione del modello RCA al settore nautico

L'art. 123 estende ai natanti il regime di assicurazione obbligatoria già previsto per i veicoli a motore terrestri. La ratio e' equivalente: tutela delle vittime di sinistri nautici, socializzazione del rischio, prevenzione di insolvenze. Il regolamento del Ministro dello sviluppo economico (oggi MIMIT) individua le tipologie escluse e le acque equiparate a quelle ad uso pubblico.

Perimetro oggettivo

Il comma 1 disciplina le unita' da diporto dotate di motore poste in navigazione in acque pubbliche o equiparate (canali, laghi navigabili, foci, porti). Sono escluse le unita' senza motore (vela pura, remo) salvo casi particolari. Il comma 2 estende l'obbligo a natanti di stazza fino a 25 tonnellate con motore inamovibile superiore a 3 cv fiscali, adibiti ad uso privato non da diporto o a servizio pubblico (pesca, trasporto passeggeri locale).

Motori amovibili

Il comma 3 disciplina i motori amovibili (fuoribordo): la copertura e' del motore in se'; il natante coperto e' quello sul quale il motore e' montato volta per volta. La regola tiene conto della prassi di scambiare motori tra natanti dello stesso utente. Il certificato di assicurazione indica il motore, non lo scafo.

Norme applicabili

Il comma 4 rinvia, in quanto compatibili, alle norme della RCA veicoli. Si applicano quindi: massimali (art. 128), obbligo a contrarre (art. 132), trasparenza (art. 131), banche dati (art. 135), azione diretta (art. 144). I massimali sono parametrati al rischio nautico tipico; in caso di natanti commerciali si applicano polizze ad hoc.

Articolo 2054 c.c. e responsabilita' nautica

L'art. 123 richiama l'art. 2054 c.c. per la RC verso terzi. La giurisprudenza ha esteso ai natanti la presunzione di colpa del comma 1 e la solidarieta' tra conducente e proprietario del comma 3. Trovano applicazione le esimenti del caso fortuito e della prova della diligenza.

Coordinamento con il codice della nautica

L'obbligo RCA si coordina con il D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) che disciplina patente nautica, immatricolazione, sicurezza. Le imprese gestiscono il rischio nautico con polizze specifiche (kasko, RC, infortuni equipaggio) integrate dalla RCA obbligatoria.

Mercato e prassi assicurativa nautica

Il mercato assicurativo nautico in Italia e' concentrato in poche imprese specializzate. I premi sono parametrati a stazza, potenza, valore del natante, area di navigazione, esperienza del conducente. Per natanti minori il premio annuo si colloca tipicamente tra 150 e 500 euro; per yacht di valore significativo i premi possono superare 5.000 euro annui. Le polizze includono spesso garanzie aggiuntive (assistenza in mare, ricerca relitti, danni da maltempo) non rientranti nell'obbligo legale.

Verifica della copertura in mare

La verifica della copertura nautica avviene tramite Capitaneria di Porto, Guardia Costiera o altre forze di polizia con competenza marittima. Lo strumento operativo e' il registro IVASS dei natanti assicurati, accessibile via terminale mobile. La banca dati e' alimentata dalle imprese con frequenza analoga a quella della RCA terrestre. Lacune storiche di alimentazione sono in via di colmamento dopo i correttivi normativi del 2020-2023.

Domande frequenti

Un gommone con motore 15 cavalli va assicurato?

Si', se naviga in acque pubbliche e supera la soglia di esenzione del regolamento attuativo. Sotto i 3 cv fiscali su scafi piccolissimi opera l'esenzione.

Il motore fuoribordo come si assicura?

Si assicura il motore in se'. La polizza segue il motore e copre il natante sul quale il motore e' montato volta per volta, fino al massimale fissato.

L'obbligo vale anche in alto mare?

L'obbligo italiano vale fino al limite delle acque territoriali. Oltre, valgono le convenzioni internazionali e le polizze nautiche complementari. Per la navigazione transfrontaliera UE si applica per analogia il principio della direttiva 2009/103/CE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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