Art. 121-bis D.Lgs. 209/2005 – Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento. (45)
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In sintesi
Il distributore acquisisce dal produttore le informazioni necessarie per comprendere il prodotto, il mercato target e la strategia di distribuzione.
L'acquisizione e' funzionale al rispetto degli obblighi di adeguatezza dell'art. 119-ter.
L'obbligo recepisce l'art. 25 della direttiva IDD (POG, Product Oversight and Governance).
Il produttore predispone una scheda informativa per ciascun prodotto destinata ai distributori.
Indice dei contenuti
Product Oversight and Governance
L'art. 121-bis introduce nel diritto italiano il principio del POG (Product Oversight and Governance), recepito dall'art. 25 della direttiva IDD. La logica e' quella della responsabilità integrata: il produttore disegna il prodotto, individua il mercato target di riferimento, definisce la strategia di distribuzione; il distributore acquisisce queste informazioni e le applica nel contatto col cliente. La catena POG mira a prevenire la distribuzione di prodotti inadatti al cliente specifico.
Cosa deve ricevere il distributore
Le informazioni che il produttore trasmette al distributore comprendono: a) descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche; b) mercato target identificato (caratteristiche del cliente tipo, esigenze coperte); c) gruppi di clienti per i quali il prodotto non e' adatto (negative target market); d) canali di distribuzione coerenti col prodotto; e) test del prodotto svolti in fase di disegno. La documentazione e' tipicamente sintetizzata in una scheda POG.
Coerenza tra POG e demands and needs test
Il distributore usa le informazioni POG per il demands and needs test dell'art. 119-ter. Il cliente che non rientra nel mercato target del prodotto, di norma, non può essere destinatario della raccomandazione. Eccezioni sono ammesse ma vanno motivate e documentate. La catena adeguatezza e' integrata: produttore (chi può usare il prodotto) + distributore (chi nel concreto ne ha bisogno) = scelta finale conforme.
Aggiornamento e revisione
Le informazioni POG sono aggiornate periodicamente dal produttore. Eventi rilevanti (cambiamenti normativi, evoluzione del mercato, feedback da reclami) attivano la revisione. Il distributore segnala al produttore le criticità emerse dal contatto col cliente; il produttore può rivedere il mercato target o ritirare il prodotto. Il flusso bidirezionale e' parte essenziale del POG.
Profili di vigilanza e sanzionatori
IVASS verifica nelle ispezioni il rispetto della catena POG, con particolare attenzione alle schede prodotto, alla coerenza distribuzione-target, ai meccanismi di feedback. Il regolamento delegato 2017/2358/UE specifica gli obblighi POG. La violazione apre alle sanzioni degli artt. 324 ss. del Codice e, nei casi di sistematica distribuzione fuori target, anche alle misure interdittive dell'art. 116-octies (in caso di intermediari UE).
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformità a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - IBIP venduto fuori mercato target
Caso 2: Caso Caia - feedback distribuzione e revisione target
Domande frequenti
Cos'e' il POG (Product Oversight and Governance)?
E' la disciplina che integra produttore e distributore nella catena di tutela del cliente. Il produttore disegna il prodotto e identifica il mercato target; il distributore acquisisce queste informazioni e le applica nel demands and needs test.
Cosa deve ricevere il distributore dal produttore?
Una scheda con descrizione del prodotto, mercato target di riferimento, gruppi di clienti per cui il prodotto non e' adatto, canali di distribuzione coerenti, test svolti in fase di disegno.
Cosa succede se il prodotto e' venduto fuori target?
E' violazione dell'art. 121-bis e dell'art. 119-ter. Apre alle sanzioni IVASS ex artt. 324 ss. e, in caso di violazioni sistematiche, anche a misure interdittive sull'attivita' di distribuzione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Product Oversight and Governance
L'art. 121-bis introduce nel diritto italiano il principio del POG (Product Oversight and Governance), recepito dall'art. 25 della direttiva IDD. La logica e' quella della responsabilità integrata: il produttore disegna il prodotto, individua il mercato target di riferimento, definisce la strategia di distribuzione; il distributore acquisisce queste informazioni e le applica nel contatto col cliente. La catena POG mira a prevenire la distribuzione di prodotti inadatti al cliente specifico.
Cosa deve ricevere il distributore
Le informazioni che il produttore trasmette al distributore comprendono: a) descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche; b) mercato target identificato (caratteristiche del cliente tipo, esigenze coperte); c) gruppi di clienti per i quali il prodotto non e' adatto (negative target market); d) canali di distribuzione coerenti col prodotto; e) test del prodotto svolti in fase di disegno. La documentazione e' tipicamente sintetizzata in una scheda POG.
Coerenza tra POG e demands and needs test
Il distributore usa le informazioni POG per il demands and needs test dell'art. 119-ter. Il cliente che non rientra nel mercato target del prodotto, di norma, non può essere destinatario della raccomandazione. Eccezioni sono ammesse ma vanno motivate e documentate. La catena adeguatezza e' integrata: produttore (chi può usare il prodotto) + distributore (chi nel concreto ne ha bisogno) = scelta finale conforme.
Aggiornamento e revisione
Le informazioni POG sono aggiornate periodicamente dal produttore. Eventi rilevanti (cambiamenti normativi, evoluzione del mercato, feedback da reclami) attivano la revisione. Il distributore segnala al produttore le criticità emerse dal contatto col cliente; il produttore può rivedere il mercato target o ritirare il prodotto. Il flusso bidirezionale e' parte essenziale del POG.
Profili di vigilanza e sanzionatori
IVASS verifica nelle ispezioni il rispetto della catena POG, con particolare attenzione alle schede prodotto, alla coerenza distribuzione-target, ai meccanismi di feedback. Il regolamento delegato 2017/2358/UE specifica gli obblighi POG. La violazione apre alle sanzioni degli artt. 324 ss. del Codice e, nei casi di sistematica distribuzione fuori target, anche alle misure interdittive dell'art. 116-octies (in caso di intermediari UE).
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformità a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio - IBIP venduto fuori mercato target
Caso 2: Caso Caia - feedback distribuzione e revisione target
Domande frequenti
Cos'e' il POG (Product Oversight and Governance)?
E' la disciplina che integra produttore e distributore nella catena di tutela del cliente. Il produttore disegna il prodotto e identifica il mercato target; il distributore acquisisce queste informazioni e le applica nel demands and needs test.
Cosa deve ricevere il distributore dal produttore?
Una scheda con descrizione del prodotto, mercato target di riferimento, gruppi di clienti per cui il prodotto non e' adatto, canali di distribuzione coerenti, test svolti in fase di disegno.
Cosa succede se il prodotto e' venduto fuori target?
E' violazione dell'art. 121-bis e dell'art. 119-ter. Apre alle sanzioni IVASS ex artt. 324 ss. e, in caso di violazioni sistematiche, anche a misure interdittive sull'attivita' di distribuzione.