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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'intermediario rende noto al cliente l'eventuale partecipazione qualificata nell'impresa di cui distribuisce i prodotti.
  • L'intermediario rende noto se l'impresa o la sua controllante detengono una partecipazione qualificata nell'intermediario stesso.
  • La disclosure e' fornita prima della conclusione del contratto.
  • L'informativa si aggiunge a quella sulla natura del rapporto (mandato/incarico) dell'art. 120.

Testo dell'articoloVigente

Art. 120-ter D.Lgs. 209/2005 — (Trasparenza sui conflitti di interesse)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni: a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione; b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo; c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4; d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese; e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari; f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.)) ((45))

Commento

I conflitti di interesse strutturali

L'art. 120-ter affronta una specifica tipologia di conflitto: quello che nasce da legami partecipativi tra intermediario e impresa di assicurazione. Il distributore che detiene una partecipazione qualificata nell'impresa (o viceversa) ha un interesse strutturale, di natura proprietaria, alla distribuzione dei prodotti di quella specifica compagnia. La trasparenza su questo legame consente al cliente di valutare con consapevolezza l'eventuale bias.

Le due ipotesi di disclosure

L'obbligo opera in due direzioni: a) l'intermediario informa il cliente se detiene una partecipazione qualificata (almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, secondo la definizione dell'art. 1, comma 1, lett. dd, del Codice) nell'impresa di cui distribuisce i prodotti; b) l'intermediario informa il cliente se l'impresa o la sua controllante detengono una partecipazione qualificata nell'intermediario stesso. La doppia direzione cattura entrambi i lati del conflitto strutturale.

Differenza con il conflitto operativo

La disciplina dell'art. 120-ter si affianca a quella dell'art. 119-bis sui conflitti operativi (incentivi, remunerazioni, contesto della singola transazione). Il conflitto strutturale richiede una disclosure standardizzata, indipendente dal singolo contratto; il conflitto operativo richiede una valutazione caso per caso. I due piani sono complementari.

Profili regolamentari

Il regolamento IVASS 40/2018 specifica le modalita' di comunicazione: la disclosure va resa nel DIP/Set informativo o in documento equivalente, in forma sintetica e chiara. Per gli intermediari di gruppi bancari/assicurativi la disclosure indica anche l'appartenenza al gruppo, con menzione della controllante apicale.

Conseguenze dell'omissione

L'omessa disclosure non determina nullita' del contratto (norma di comportamento, Cass. SS.UU. 26724-26725/2007) ma apre la via al risarcimento del danno. Il danno e' parametrato sul costo opportunita': differenza tra la polizza stipulata e quella che il cliente avrebbe potuto scegliere se adeguatamente informato. Si aggiungono le sanzioni amministrative IVASS ex artt. 324 ss.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — banca-intermediario in gruppo assicurativo

Caso 2: Caso Caia Broker — partecipazione in impresa estera

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di disclosure dell'art. 120-ter?

Quando l'intermediario detiene una partecipazione qualificata (almeno 10%) nell'impresa di cui distribuisce i prodotti o quando l'impresa o la controllante detengono una partecipazione qualificata nell'intermediario.

In cosa si differenzia dall'art. 119-bis?

L'art. 119-bis riguarda i conflitti operativi (incentivi, remunerazioni, contesto transazionale). L'art. 120-ter riguarda i conflitti strutturali da legami partecipativi. La trasparenza opera su entrambi i piani con strumenti diversi.

Cosa succede se l'intermediario omette la disclosure?

Non c'e' nullita' del contratto (Cass. SS.UU. 26724/2007), ma il cliente ha diritto al risarcimento del danno, parametrato sul costo opportunita'. Si aggiungono le sanzioni IVASS ex artt. 324 ss.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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