- L'intermediario comunica al contraente la natura del compenso ricevuto: provvigione, onorario, vantaggio economico di altra natura.
- Quando il cliente paga un onorario direttamente all'intermediario, l'importo va specificato.
- L'informativa va resa prima della conclusione del contratto.
- Per gli IBIP la disciplina e' integrata dall'art. 121-quater con dettaglio specifico.
- L'obbligo di trasparenza tutela il cliente da bias commerciali nascosti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120-bis D.Lgs. 209/2005 — (Trasparenza sulle remunerazioni)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in: a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente; b) una commissione inclusa nel premio assicurativo; c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.
3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.
4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-quater.))
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Commento
Trasparenza retributiva: nuova frontiera della tutela
L'art. 120-bis recepisce l'art. 19, par. 1, lett. d, e, f della direttiva IDD. La logica e' quella della disclosure: il cliente che conosce come e' retribuito l'intermediario può valutare con consapevolezza l'eventuale bias commerciale insito nella raccomandazione. La norma e' allineata al principio di trasparenza dell'art. 119-bis e si integra con la disciplina dei conflitti di interesse dell'art. 120-ter.
Le tipologie di compenso
L'informativa indica la natura della remunerazione, in tre macro-categorie: a) provvigione (commissione corrisposta dall'impresa, basata sui premi); b) onorario (corrisposto direttamente dal cliente all'intermediario); c) qualsiasi altro vantaggio economico (rebate, sconti, bonus, riconoscimenti di terzi). La granularita' del dettaglio dipende dal tipo di prodotto e dalla complessita' del compenso.
L'onorario diretto del cliente
Quando il cliente paga un onorario diretto al broker (modello fee-only), l'importo va specificato in valore o percentuale, in modo che il cliente conosca il costo del servizio. Il modello fee-only e' marginale nel mercato italiano ma sta crescendo soprattutto nei segmenti corporate e di asset protection. La trasparenza dell'onorario e' presupposto di legittimita' del modello.
Il momento dell'informativa
L'informativa e' resa prima della conclusione del contratto. Per i contratti standardizzati l'informativa può essere parte del DIP/Set informativo. Per consulenze ad hoc o servizi corporate l'informativa e' contenuta nella lettera di incarico o nella proposta commerciale. In ogni caso deve essere chiara, comprensibile, non sepolta in clausole minori.
Disciplina speciale per gli IBIP
Per i prodotti di investimento assicurativi (IBIP) si applica anche l'art. 121-quater, che integra la trasparenza con regole derivate da MiFID II: divieto di accettare incentivi di terzi salvo specifiche condizioni, comunicazione preventiva e periodica di tutti i costi (cost transparency), reporting di adeguatezza periodico. Per gli IBIP la trasparenza retributiva e' più analitica e penetrante.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — omessa informativa sulle commissioni
Caso 2: Caso Caia — broker fee-only corporate
Domande frequenti
L'intermediario deve dire quanto guadagna?
Deve dichiarare la natura del compenso (provvigione, onorario, altro vantaggio). Per gli IBIP la trasparenza e' piu' analitica: si applica anche l'art. 121-quater che impone comunicazione preventiva e periodica di tutti i costi (cost transparency).
Cosa cambia se pago direttamente un onorario al broker?
L'importo dell'onorario va specificato in valore o percentuale prima del contratto. Il modello fee-only e' legittimo ed e' tipico dei segmenti corporate e di asset protection.
Quando va data l'informativa?
Prima della conclusione del contratto. Per i prodotti standardizzati l'informativa puo' essere parte del DIP/Set informativo; per consulenze ad hoc, e' contenuta nella lettera di incarico o nella proposta commerciale.
Vedi anche