Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 116-novies D.Lgs. 209/2005 – (Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.)) ((45))

In sintesi

  • L'IVASS interviene sugli intermediari italiani che violano le regole nello svolgimento di attività in altro Stato membro UE.
  • L'autorita' ospitante segnala a IVASS la violazione e attende l'intervento dell'autorita' di origine.
  • IVASS può irrogare le sanzioni previste dagli artt. 324 ss. del Codice e adottare misure interdittive.
  • L'omessa cooperazione con l'autorita' ospitante e' essa stessa fonte di responsabilita' disciplinare.
Indice dei contenuti

Il rovescio della medaglia del passaporto unico

L'art. 116-novies disciplina la situazione speculare a quella degli artt. 116-septies e 116-octies: un intermediario italiano che opera in altro Stato membro (in LPS o in stabilimento) viola le regole locali e l'autorita' ospentante chiede l'intervento dell'IVASS. La norma codifica il dovere di cooperazione dell'autorita' di origine, in attuazione del principio comunitario di leale collaborazione tra Stati membri.

La procedura

L'autorita' ospitante (es. BaFin tedesca, ACPR francese) segnala a IVASS la violazione e descrive le misure ritenute necessarie. IVASS apre un'istruttoria, contesta l'addebito all'intermediario ai sensi dell'art. 326 del Codice e, accertata la violazione, irroga la sanzione amministrativa. Le misure interdittive (sospensione, cancellazione dal registro) si affiancano alla sanzione pecuniaria.

Il principio di reciprocita'

La cooperazione effettiva con le autorita' ospitanti e' condizione di reciprocita' del passaporto unico: l'Italia non può pretendere che le autorita' UE tutelino la propria clientela contro intermediari esteri se non offre la stessa tutela ai clienti UE contro intermediari italiani. La ratio e' la fiducia reciproca tra autorita' di vigilanza, condizione di funzionamento del mercato unico.

Sanzioni applicabili

Si applicano le sanzioni del Capo III del Titolo XVIII del Codice: pecuniaria fino a 5 milioni di euro per le violazioni più gravi, sospensione dal registro fino a 4 mesi, cancellazione nei casi più gravi. Le sanzioni sono adottate con provvedimento motivato, impugnabile davanti al TAR Lazio.

Profili di responsabilita' civile

L'intermediario italiano che viola le regole nello Stato ospitante risponde davanti al cliente straniero secondo la legge applicabile al contratto (di norma quella della residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Roma I). La responsabilita' amministrativa di IVASS non esclude quella civile, che resta autonoma.

Aspetti pratici per il distributore

Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.

Coordinamento con la disciplina del consumatore

Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Italia Insurance - sanzione per omessa informativa in Germania

Caso 2: Caso Caia Broker SRL - cancellazione per violazioni reiterate

Domande frequenti

Cosa succede se un intermediario italiano viola le regole all'estero?

L'autorita' ospitante segnala la violazione a IVASS, che apre un'istruttoria, contesta l'addebito e, accertata la violazione, irroga la sanzione amministrativa e adotta eventuali misure interdittive.

Quale legge si applica al contratto stipulato all'estero?

Di norma la legge della residenza del consumatore, ai sensi dell'art. 7 del regolamento UE Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L'intermediario puo' impugnare la sanzione?

Si', davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Il sindacato del giudice amministrativo verifica la legittimita' formale e la proporzionalita' della sanzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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