- L'iscrizione al RUI italiano consente l'attività in altri Stati membri.
- L'esercizio in libera prestazione o stabilimento segue gli artt. 116-bis e 116-ter.
- Gli intermediari italiani possono avvalersi di collaboratori della sezione E.
- Il principio del passporting attua la libera circolazione dei servizi europea.
Testo dell'articoloVigente
Art. 116 D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1))
45
Commento
Il principio del passporting
L'art. 116 cod. ass. è la norma che apre l'attività degli intermediari italiani al mercato unico europeo. Il principio è quello del passporting: l'iscrizione al RUI italiano funge da abilitazione per operare in tutti gli Stati membri dell'Unione, previa attivazione delle procedure di notifica disciplinate dagli artt. 116-bis (libera prestazione di servizi) e 116-ter (stabilimento). È la traduzione operativa dell'art. 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi e dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento.
Gli intermediari abilitati
Il comma 1 individua gli intermediari abilitati a operare all'estero: quelli iscritti alle sezioni a) (agenti), b) (broker), d) (banche e intermediari finanziari) ed f) (intermediari a titolo accessorio) del RUI di cui all'art. 109, comma 2. Sono esclusi quelli iscritti alla sezione c) (produttori diretti) e quelli della sezione e) (collaboratori), in quanto operano sotto la responsabilità di un altro intermediario e non hanno una propria autonoma legittimazione a esercitare l'attività in modo indipendente.
Stabilimento e libera prestazione di servizi
Le due modalità sono concettualmente distinte. Lo stabilimento (art. 116-ter) implica una presenza fisica e stabile nel Paese ospitante, attraverso una succursale o una struttura permanente. La libera prestazione di servizi (art. 116-bis) consente l'attività occasionale o sistematica senza presenza fisica, in via transfrontaliera. La direttiva IDD ha mantenuto la distinzione, ma ha uniformato le procedure di notifica e i tempi di risposta, accentuando il principio dell'home control.
L'uso di collaboratori transfrontalieri
Il comma 2 disciplina un aspetto pratico: la possibilità per l'intermediario italiano di avvalersi di collaboratori iscritti alla sezione E del RUI (sub-agenti, dipendenti di agenzia) anche per l'attività in altro Stato membro. La norma richiede che i dati identificativi del collaboratore siano comunicati nell'ambito delle procedure di notifica degli artt. 116-bis e 116-ter, al fine di estendere l'operatività del collaboratore allo Stato ospitante. È una soluzione pragmatica che evita l'iscrizione separata del collaboratore in più Stati.
Rapporti con la disciplina europea
L'art. 116 va letto in coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 e con gli orientamenti EIOPA sulla cooperazione fra Autorità di vigilanza. Il principio è duplice: l'Autorità di origine (IVASS, per gli intermediari italiani) mantiene la vigilanza prudenziale e organizzativa; l'Autorità ospitante vigila sul rispetto delle regole di condotta del Paese di operazione, in base al principio del good of the consumer. La cooperazione si esprime in flussi informativi periodici e, in caso di violazioni, in procedure di consultazione preventiva fra le due Autorità. Sul piano pratico, l'intermediario che intende operare all'estero deve preparare un dossier che attesti la propria iscrizione, la polizza RC, i prodotti distribuiti, le imprese mandanti e i collaboratori coinvolti, da trasmettere all'Organismo per la registrazione di cui all'art. 108-bis.
Casi pratici
Caso 1: Broker italiano che apre succursale in Croazia
Caso 2: Agenzia con collaboratori in Slovenia
Domande frequenti
Quali sezioni del RUI possono operare all'estero?
Le sezioni a), b), d) ed f) del RUI. Sono escluse le sezioni c) (produttori diretti) ed e) (collaboratori), che operano sotto la responsabilità di un altro intermediario.
Stabilimento e libera prestazione: qual è la differenza?
Lo stabilimento richiede una presenza fisica stabile nel Paese ospitante (succursale o struttura permanente); la libera prestazione consente attività transfrontaliera senza presenza fisica.
Un collaboratore italiano può operare in Spagna sotto la mia agenzia?
Sì, se i suoi dati sono indicati nelle procedure di notifica degli artt. 116-bis o 116-ter cod. ass. L'estensione dell'operatività è disposta nell'ambito della stessa notifica dell'intermediario principale.
Vedi anche